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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 740/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento danno biologico” e vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gennaro Feo, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Filomena Sacco, in virtù di procura generale alle liti a rogito TA , di Capri del 18/06/2014, rep. Persona_1
n. 17705 racc. 8545; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 04/06/2021 , Parte_1
nel contestare provvedimento di archiviazione del 27/11/2020 relativo a domanda per il riconoscimento di malattia professionale del 26/02/2020, adiva questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro per sentire : 1) “Dichiararsi, previa ammissione di consulenza tecnica, che al ricorrente siano riconosciuti i postumi invalidanti permanenti per malattia professionale nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa a titolo di malattia professionale, compreso il danno biologico, a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”; 2) “Condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dei benefici economici conseguenti al riconoscimento della malattia professionale de qua, conformemente a legge, nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa, a favore del sig. , Parte_1
a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/04/2023, riferiva che la patologia “denunciata non è compatibile quale malattia professionale anche perché non è possibile dimostrare l'origine lavorativa per la mancanza di elementi probatori di esposizione ad un rischio specifico”.
Ebbene, dall'esame dell'istruttoria del giudizio, va rilevato che il ricorrente, a parte l'esibizione dell'estratto contributivo, non prova né tratteggia le mansioni svolte nè l'effettiva attività lavorativa svolta, né gli orari di lavoro;
a tale carenza probatoria, nondimeno, non può sopperire il deposito dell'estratto contributivo, il quale, peraltro, con riguardo agli ultimi anni lavorati fa riferimento, genericamente, ad una non definitiva “ attività artigiana”.
Ne discende, allora, che, in mancanza di un quadro di riferimento fattuale
Pag. 2 di 3 dettagliato, non è possibile correlazionale, con certezza, la patologia denunciata con una attività lavorativa che risulta, nei fatti, indefinita.
Si ritiene, di conseguenza, la valutazione del CTU sostanzialmente corretta, di tal che si impone pertanto il rigetto della domanda.
3.1 Le spese di lite, così come le spese di CTU, seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, gli stessi, in ragione della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, si liquidano in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), ex DM
147/2022, secondo il principio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese liquidate in Euro 2.697,00 per competenze, oltre IVA, CA, accessori ed oltre il 15% forfettario;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 740/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento danno biologico” e vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gennaro Feo, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Filomena Sacco, in virtù di procura generale alle liti a rogito TA , di Capri del 18/06/2014, rep. Persona_1
n. 17705 racc. 8545; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 04/06/2021 , Parte_1
nel contestare provvedimento di archiviazione del 27/11/2020 relativo a domanda per il riconoscimento di malattia professionale del 26/02/2020, adiva questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro per sentire : 1) “Dichiararsi, previa ammissione di consulenza tecnica, che al ricorrente siano riconosciuti i postumi invalidanti permanenti per malattia professionale nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa a titolo di malattia professionale, compreso il danno biologico, a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”; 2) “Condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dei benefici economici conseguenti al riconoscimento della malattia professionale de qua, conformemente a legge, nella misura del 7% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa, a favore del sig. , Parte_1
a far data dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/04/2023, riferiva che la patologia “denunciata non è compatibile quale malattia professionale anche perché non è possibile dimostrare l'origine lavorativa per la mancanza di elementi probatori di esposizione ad un rischio specifico”.
Ebbene, dall'esame dell'istruttoria del giudizio, va rilevato che il ricorrente, a parte l'esibizione dell'estratto contributivo, non prova né tratteggia le mansioni svolte nè l'effettiva attività lavorativa svolta, né gli orari di lavoro;
a tale carenza probatoria, nondimeno, non può sopperire il deposito dell'estratto contributivo, il quale, peraltro, con riguardo agli ultimi anni lavorati fa riferimento, genericamente, ad una non definitiva “ attività artigiana”.
Ne discende, allora, che, in mancanza di un quadro di riferimento fattuale
Pag. 2 di 3 dettagliato, non è possibile correlazionale, con certezza, la patologia denunciata con una attività lavorativa che risulta, nei fatti, indefinita.
Si ritiene, di conseguenza, la valutazione del CTU sostanzialmente corretta, di tal che si impone pertanto il rigetto della domanda.
3.1 Le spese di lite, così come le spese di CTU, seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, gli stessi, in ragione della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, si liquidano in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), ex DM
147/2022, secondo il principio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese liquidate in Euro 2.697,00 per competenze, oltre IVA, CA, accessori ed oltre il 15% forfettario;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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