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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Pasquale Perfetti ha emesso SENTENZA sulla citazione di e , con Parte_1 Parte_2 sede in Casorzo (AT) via San Lodovico 1 (P.Iva ), in persona del Presidente P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. (doc. 1), rappresentata e difesa, Parte_3 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe GALLENCA del Foro di Torino, C.F. , che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di C.F._1 cancelleria presso la casella di posta elettronica certificata (domicilio telematico) o al numero di fax 011 Email_1
5627802, dall'Avv. Corrado BUSCEMI del Foro di Asti, C.F. , che C.F._2 dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria presso la casella di posta elettronica certificata (secondo domicilio Email_2 telematico) o al n. di fax 0141593547 e dall'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, (C.F. , Pec (ulteriore C.F._3 Email_3 domicilio telematico) fax 0115627802, elettivamente domiciliata(domicilio fisico) presso lo studio dell'Avv.to Buscemi in Asti, Piazza Castigliano, 2
Avverso
, con sede in Roma, via Palestro 81, Controparte_1 pec. t, in persona del Legale rappresentante pro tempore, Email_4 CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: condannare a corrispondere all'attrice il saldo della somma dovuta a quest'ultima in CP_1 base al contratto stipulato fra le parti in data 25/02/2022 n. fino alla complessiva Parte_4 somma, salvi errori e o omissioni, di 250.362,50 salva la previa detrazione di 2.805.86; accertata- per quanto di ragione - la vigenza del contratto sopra indicato e - comunque - la non intervenuta risoluzione dello stesso;
accertare e dichiarare - infine ed in ogni caso - che alcuna somma è dovuta dall'attore alla convenuta e che la fideiussione vantata da non è escutibile e, conseguentemente, CP_1 interdire detta escussione, condannando - in ogni caso - a restituire all' attrice o chi CP_1 per essa, quanto eventualmente ottenuto in pendenza di giudizio in relazione alla detta garanzia. Con condanna della convenuta al risarcimento danni per mala fede oggettiva in relazione alla tardività con la quale ha sollevato le, per altro infondate, contestazioni di inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
OSSERVATO
Parte attrice esponeva nella propria citazione:
“FATTO a) In data 25/2/2022 la attrice, in persona dell'allora presidente sig. Parte_1 Per_1
sottoscriveva atto con il quale dichiarava “ di aver preso visione del contenuto della
[...] nota prot. . 0012583 del 16/02/2022 e dei relativi allegati e di accettarlo integralmente CP_1
e senza condizioni” (cfr. doc. 2). Detta nota (doc. 2) aveva ad oggetto: “Regg. UE n. 1149/2016 e 1150/2016. Promozione sui mercati dei paesi terzi- Contratto promozione vini nei paesi terzi 2021-2022”. Controparte di tale accordo era . Controparte_1 Ai fini di conseguire il finanziamento ivi previsto la attrice si impegnava (art Parte_1
1, doc. 2) “ad eseguire le azioni del progetto le quali sono definite nella proposta presentate all'autorità nazionale competente (all. G) “comprese eventuali modifiche richieste e approvate dalla predetta autorità…..” Il su citato contratto prevedeva altresì, all' art. 8, la facoltà, per il contraente destinatario del finanziamento, di richiedere un anticipo nella misura dell'80% del contributo comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione e salva la possibilità –in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà- di presentare una domanda di pagamento intermedio. Il pagamento sopra citato prevedeva – poi - svariati altri obblighi a carico del destinatario del finanziamento con riferimento ai quali l' art. 11 contratto (doc. 2) stabiliva, testualmente, quanto segue:
“In caso di mancata osservanza di uno degli obblighi da parte del beneficiario, l' Autorità nazionale competente diffida lo stesso tramite lettera notificata a mezzo posta elettronica certificata;
se, dopo un mese risulta ancora inadempiente, l' autorità nazionale competente adotterà i provvedimenti del caso.” Una previsione, quindi, che escludeva alcun automatismo o alcuna conseguenza contrattualmente prevista come automatica e/o necessaria. b) Ad avvenuta attuazione del programma di promozione di cui al cennato contratto, e – quindi – al momento del versamento del saldo, AGE CONTROL S.p.A. provvedeva (per conto di ad un controllo della contabilità analitica relativa all'esecuzione dello stesso CP_1 (doc. 3). Alla richiesta di ulteriore documentazione da parte di tale società, l'odierna attrice faceva fronte con l'invio di quanto a proprie mani non appena ottenutane la disponibilità da parte di società che svolge attività di comunicazione e pubblicità, cui l' attrice aveva CP_2 appaltato la realizzazione del progetto promozionale. (cfr. doc sub 4). A detta istruttoria di AGE CONTROL faceva seguito, per altro del tutto inopinatamente, una lettera di recante richiesta di restituzione dell'anticipo erogato (doc. 5), pari ad euro CP_1
200.290,00 A detta richiesta è allegato un avviso di pagamento PAGO PA, da effettuarsi entro il 29/7/2024, di € 213.460 (doc. 5 bis). In caso di mancato versamento della somma richiesta, viene minacciata (come risulta dal doc. 5, ultimi due paragrafi) la escussione della fideiussione bancaria costituita (cfr. doc 5 ter) a garanzia dell'adempimento del contratto…” “DIRITTO
1) L'odierna azione attiene all'accertamento – con ogni conseguente condanna di – CP_1 del diritto della ricorrente al saldo del finanziamento (pari ad euro 250.362,50) di cui al citato contratto intercorso fra le parti. Ciò in relazione al mancato perfezionamento di una qualsiasi fattispecie risolutiva negozialmente prevista nel contratto inter partes di cui si è detto e all'accertamento negativo di qualsiasi credito di nei confronti dell'odierna attrice. CP_1
2) L'obbligazione di deve essere adempiuta mediante versamento presso l'Agenzia di CP_1
NO AD della Banca di Asti – Gruppo Cassa di Risparmio di Asti - presso il quale è stato aperto un conto dedicato (cfr. doc 2 – articolo 7 e doc. 6). Ciò radica la competenza di codesto Tribunale.
3) Del pari non può essere posta in discussione la giurisdizione del Giudice ordinario volto che – in alcun modo – viene in rilievo una riconsiderazione dei pubblici interessi che avevano portato gli organi competenti a ritenere il progetto della attrice meritevole di Parte_1 finanziamento.
4) Ciò detto si osserva quanto segue a comprova del fondamento, nel merito, della presente azione: a) Circa il diritto al finanziamento del progetto. Esso consegue direttamente al contratto e alla esecuzione di quanto ivi previsto in proposito. Dalla documentazione che si produce (docc. 7 e 8, relativi – rispettivamente – a bonifici ad e a fatture della stessa, nonché – doc . 8 – a documentazione bancaria dimostrativa CP_2 dei movimenti bancari verso ) risultano le spese affrontate per l'esecuzione del CP_2 progetto. Dette operazioni erano state rappresentate ad Age Control. Per contro l'unica problematica evidenziata in proposito in sede di ispezione (doc. 3 – pag. circostanza che il progetto prevedeva una spesa di € 463. 424, 89, mentre quella rendicontata assommava solo ad € 460.519,00 (con risparmio di € 2.805,89), di poco superiore allo 0,5% del budget preventivato. In ogni caso, fermo restando che qualsiasi considerazione sulla vicenda sotto il profilo del pubblico interesse e nell'esercizio dei poteri di autotutela competeva – eventualmente - alla P.A. che aveva valutato il progetto, la possibilità per di non rimborsare totalmente la CP_1 somma spesa dall' attrice per la realizzazione del programma di promozione presso paesi terzi, quale progettato ed approvato, poteva concretizzarsi (solo ed esclusivamente) attraverso la risoluzione del contratto intercorso fra le parti, risoluzione che – in assenza di idonea clausola espressa in tal senso - poteva avvenire esclusivamente a sensi del capo XIV, sez. I°, del titolo II°, libro quarto del Codice civile (art. 1453 segg.)… Quanto sopra evidenziato dimostra la fondatezza della presente azione e le conclusioni che ne conseguono. Sicuramente il contratto è pervenuto alla sua conclusione naturale e, per quanto riguarda gli obblighi a carico dell' attrice, essi sono stati sicuramente adempiuti come risulta dalla documentazione sub 7 e 8. In ogni caso il contratto non è stato, precedentemente, risolto, ed esso deve - ora – essere adempiuto da con il saldo di quanto da esso previsto salva la trattenuta di € 2.805,89 CP_1 non utilizzati. Il contratto, infatti, comportava che ogni spesa affrontata doveva essere – sempre e comunque – rimborsata. Anche perché, se quello che potrebbe essere – in realtà - un risparmio risultasse integrare un inadempimento della , esso - per la sua modestia - dovrebbe ritenersi, Parte_1 anche ai fini di cui trattasi - assolutamente irrilevante nella economia del contratto ai fini di ritenere adempiuti gli impegni globalmente assunti dall'attrice…” Chiedeva dunque, previo accertamento della correttezza nella esecuzione, da parte propria, delle obbligazioni contrattuali, la condanna di controparte al pagamento del saldo di mutuo pattuito.
Per quanto dato evincere dagli atti di causa,
le attività di cui al concordato progetto venivano in effetti portate a compimento dalla parte attrice, come dimostrano i giustificativi di spesa di cui agli artt. 7 e 8 della stessa, né parte convenuta ha (data la contumacia in giudizio) proposto eccezione alcuna, nella presente sede, volta a paralizzare la avversa pretesa, ovvero ad eccepire una qualche forma di inefficacia del contratto, o di inesatto adempimento ex adverso. Vista anche la condotta tenuta dall'Ente, data la prova scritta del titolo contrattuale (doc. 2 della attrice) e delle attività economiche, finalizzate alla riuscita del progetto, essendo i correlativi esborsi riscontrati per tabulas, la domanda deve considerarsi accoglibile. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, accertato l'esatto adempimento della attrice, alle obbligazioni di cui al contratto tra le Pa parti in data 25/02/2022 n. IE , condanna la convenuta al pagamento, in favore della attrice, del saldo di finanziamento, pari ad € 250.362,50; oltre interessi al tasso di legge, dalla domanda giudiziale al soddisfo effettivo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 786,00 per esposti, € 8.200 per compenso, oltre tutti accessori. Si comunichi. Asti, 3.11.2025
Il gi dott. Perfetti
Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Pasquale Perfetti ha emesso SENTENZA sulla citazione di e , con Parte_1 Parte_2 sede in Casorzo (AT) via San Lodovico 1 (P.Iva ), in persona del Presidente P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. (doc. 1), rappresentata e difesa, Parte_3 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe GALLENCA del Foro di Torino, C.F. , che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di C.F._1 cancelleria presso la casella di posta elettronica certificata (domicilio telematico) o al numero di fax 011 Email_1
5627802, dall'Avv. Corrado BUSCEMI del Foro di Asti, C.F. , che C.F._2 dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria presso la casella di posta elettronica certificata (secondo domicilio Email_2 telematico) o al n. di fax 0141593547 e dall'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, (C.F. , Pec (ulteriore C.F._3 Email_3 domicilio telematico) fax 0115627802, elettivamente domiciliata(domicilio fisico) presso lo studio dell'Avv.to Buscemi in Asti, Piazza Castigliano, 2
Avverso
, con sede in Roma, via Palestro 81, Controparte_1 pec. t, in persona del Legale rappresentante pro tempore, Email_4 CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: condannare a corrispondere all'attrice il saldo della somma dovuta a quest'ultima in CP_1 base al contratto stipulato fra le parti in data 25/02/2022 n. fino alla complessiva Parte_4 somma, salvi errori e o omissioni, di 250.362,50 salva la previa detrazione di 2.805.86; accertata- per quanto di ragione - la vigenza del contratto sopra indicato e - comunque - la non intervenuta risoluzione dello stesso;
accertare e dichiarare - infine ed in ogni caso - che alcuna somma è dovuta dall'attore alla convenuta e che la fideiussione vantata da non è escutibile e, conseguentemente, CP_1 interdire detta escussione, condannando - in ogni caso - a restituire all' attrice o chi CP_1 per essa, quanto eventualmente ottenuto in pendenza di giudizio in relazione alla detta garanzia. Con condanna della convenuta al risarcimento danni per mala fede oggettiva in relazione alla tardività con la quale ha sollevato le, per altro infondate, contestazioni di inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
OSSERVATO
Parte attrice esponeva nella propria citazione:
“FATTO a) In data 25/2/2022 la attrice, in persona dell'allora presidente sig. Parte_1 Per_1
sottoscriveva atto con il quale dichiarava “ di aver preso visione del contenuto della
[...] nota prot. . 0012583 del 16/02/2022 e dei relativi allegati e di accettarlo integralmente CP_1
e senza condizioni” (cfr. doc. 2). Detta nota (doc. 2) aveva ad oggetto: “Regg. UE n. 1149/2016 e 1150/2016. Promozione sui mercati dei paesi terzi- Contratto promozione vini nei paesi terzi 2021-2022”. Controparte di tale accordo era . Controparte_1 Ai fini di conseguire il finanziamento ivi previsto la attrice si impegnava (art Parte_1
1, doc. 2) “ad eseguire le azioni del progetto le quali sono definite nella proposta presentate all'autorità nazionale competente (all. G) “comprese eventuali modifiche richieste e approvate dalla predetta autorità…..” Il su citato contratto prevedeva altresì, all' art. 8, la facoltà, per il contraente destinatario del finanziamento, di richiedere un anticipo nella misura dell'80% del contributo comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione e salva la possibilità –in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà- di presentare una domanda di pagamento intermedio. Il pagamento sopra citato prevedeva – poi - svariati altri obblighi a carico del destinatario del finanziamento con riferimento ai quali l' art. 11 contratto (doc. 2) stabiliva, testualmente, quanto segue:
“In caso di mancata osservanza di uno degli obblighi da parte del beneficiario, l' Autorità nazionale competente diffida lo stesso tramite lettera notificata a mezzo posta elettronica certificata;
se, dopo un mese risulta ancora inadempiente, l' autorità nazionale competente adotterà i provvedimenti del caso.” Una previsione, quindi, che escludeva alcun automatismo o alcuna conseguenza contrattualmente prevista come automatica e/o necessaria. b) Ad avvenuta attuazione del programma di promozione di cui al cennato contratto, e – quindi – al momento del versamento del saldo, AGE CONTROL S.p.A. provvedeva (per conto di ad un controllo della contabilità analitica relativa all'esecuzione dello stesso CP_1 (doc. 3). Alla richiesta di ulteriore documentazione da parte di tale società, l'odierna attrice faceva fronte con l'invio di quanto a proprie mani non appena ottenutane la disponibilità da parte di società che svolge attività di comunicazione e pubblicità, cui l' attrice aveva CP_2 appaltato la realizzazione del progetto promozionale. (cfr. doc sub 4). A detta istruttoria di AGE CONTROL faceva seguito, per altro del tutto inopinatamente, una lettera di recante richiesta di restituzione dell'anticipo erogato (doc. 5), pari ad euro CP_1
200.290,00 A detta richiesta è allegato un avviso di pagamento PAGO PA, da effettuarsi entro il 29/7/2024, di € 213.460 (doc. 5 bis). In caso di mancato versamento della somma richiesta, viene minacciata (come risulta dal doc. 5, ultimi due paragrafi) la escussione della fideiussione bancaria costituita (cfr. doc 5 ter) a garanzia dell'adempimento del contratto…” “DIRITTO
1) L'odierna azione attiene all'accertamento – con ogni conseguente condanna di – CP_1 del diritto della ricorrente al saldo del finanziamento (pari ad euro 250.362,50) di cui al citato contratto intercorso fra le parti. Ciò in relazione al mancato perfezionamento di una qualsiasi fattispecie risolutiva negozialmente prevista nel contratto inter partes di cui si è detto e all'accertamento negativo di qualsiasi credito di nei confronti dell'odierna attrice. CP_1
2) L'obbligazione di deve essere adempiuta mediante versamento presso l'Agenzia di CP_1
NO AD della Banca di Asti – Gruppo Cassa di Risparmio di Asti - presso il quale è stato aperto un conto dedicato (cfr. doc 2 – articolo 7 e doc. 6). Ciò radica la competenza di codesto Tribunale.
3) Del pari non può essere posta in discussione la giurisdizione del Giudice ordinario volto che – in alcun modo – viene in rilievo una riconsiderazione dei pubblici interessi che avevano portato gli organi competenti a ritenere il progetto della attrice meritevole di Parte_1 finanziamento.
4) Ciò detto si osserva quanto segue a comprova del fondamento, nel merito, della presente azione: a) Circa il diritto al finanziamento del progetto. Esso consegue direttamente al contratto e alla esecuzione di quanto ivi previsto in proposito. Dalla documentazione che si produce (docc. 7 e 8, relativi – rispettivamente – a bonifici ad e a fatture della stessa, nonché – doc . 8 – a documentazione bancaria dimostrativa CP_2 dei movimenti bancari verso ) risultano le spese affrontate per l'esecuzione del CP_2 progetto. Dette operazioni erano state rappresentate ad Age Control. Per contro l'unica problematica evidenziata in proposito in sede di ispezione (doc. 3 – pag. circostanza che il progetto prevedeva una spesa di € 463. 424, 89, mentre quella rendicontata assommava solo ad € 460.519,00 (con risparmio di € 2.805,89), di poco superiore allo 0,5% del budget preventivato. In ogni caso, fermo restando che qualsiasi considerazione sulla vicenda sotto il profilo del pubblico interesse e nell'esercizio dei poteri di autotutela competeva – eventualmente - alla P.A. che aveva valutato il progetto, la possibilità per di non rimborsare totalmente la CP_1 somma spesa dall' attrice per la realizzazione del programma di promozione presso paesi terzi, quale progettato ed approvato, poteva concretizzarsi (solo ed esclusivamente) attraverso la risoluzione del contratto intercorso fra le parti, risoluzione che – in assenza di idonea clausola espressa in tal senso - poteva avvenire esclusivamente a sensi del capo XIV, sez. I°, del titolo II°, libro quarto del Codice civile (art. 1453 segg.)… Quanto sopra evidenziato dimostra la fondatezza della presente azione e le conclusioni che ne conseguono. Sicuramente il contratto è pervenuto alla sua conclusione naturale e, per quanto riguarda gli obblighi a carico dell' attrice, essi sono stati sicuramente adempiuti come risulta dalla documentazione sub 7 e 8. In ogni caso il contratto non è stato, precedentemente, risolto, ed esso deve - ora – essere adempiuto da con il saldo di quanto da esso previsto salva la trattenuta di € 2.805,89 CP_1 non utilizzati. Il contratto, infatti, comportava che ogni spesa affrontata doveva essere – sempre e comunque – rimborsata. Anche perché, se quello che potrebbe essere – in realtà - un risparmio risultasse integrare un inadempimento della , esso - per la sua modestia - dovrebbe ritenersi, Parte_1 anche ai fini di cui trattasi - assolutamente irrilevante nella economia del contratto ai fini di ritenere adempiuti gli impegni globalmente assunti dall'attrice…” Chiedeva dunque, previo accertamento della correttezza nella esecuzione, da parte propria, delle obbligazioni contrattuali, la condanna di controparte al pagamento del saldo di mutuo pattuito.
Per quanto dato evincere dagli atti di causa,
le attività di cui al concordato progetto venivano in effetti portate a compimento dalla parte attrice, come dimostrano i giustificativi di spesa di cui agli artt. 7 e 8 della stessa, né parte convenuta ha (data la contumacia in giudizio) proposto eccezione alcuna, nella presente sede, volta a paralizzare la avversa pretesa, ovvero ad eccepire una qualche forma di inefficacia del contratto, o di inesatto adempimento ex adverso. Vista anche la condotta tenuta dall'Ente, data la prova scritta del titolo contrattuale (doc. 2 della attrice) e delle attività economiche, finalizzate alla riuscita del progetto, essendo i correlativi esborsi riscontrati per tabulas, la domanda deve considerarsi accoglibile. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, accertato l'esatto adempimento della attrice, alle obbligazioni di cui al contratto tra le Pa parti in data 25/02/2022 n. IE , condanna la convenuta al pagamento, in favore della attrice, del saldo di finanziamento, pari ad € 250.362,50; oltre interessi al tasso di legge, dalla domanda giudiziale al soddisfo effettivo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 786,00 per esposti, € 8.200 per compenso, oltre tutti accessori. Si comunichi. Asti, 3.11.2025
Il gi dott. Perfetti