TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4178/2024 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
-TROVE' rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
INSALATA GIULIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare che il sig. a causa dell'infortunio già riconosciuto e descritto in narrativa, Pt_2 presenta postumi che determinano un danno biologico pari al 10% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
a favore del ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al grado di danno biologico del 10% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
…
, nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
1 All'esito dell'istruttoria e della erogazione delle cure emesse da parte dell' , odierno resistente, veniva CP_2 accertato un quadro caratterizzato da modesta ripercussione funzionale con conseguente valutazione medico-legale, espressa in termini di danno biologico, pari al 6% (sei percento).
Proposto ricorso amministrativo da parte del veniva esperita visita collegiale con redazione di verbale Pt_2 concorde e rivalutazione del danno biologico in misura pari al 7% (sette percento).
Ciò posto, non si comprende il motivo per cui si richiede una ulteriore rivalutazione, in sede giudiziaria, dei postumi permanenti inerenti alla vicenda de qua.
Parte ricorrente concorda sul fatto che la svolta collegiale abbia determinato la cessazione della materia del contendere.
Resta da valutare la soccombenza virtuale. Il ricorso risulta depositato il 3.4.24, la collegiale risulta svolta il 13.5.2024.
Resta da valutare se vi sia soccombenza virtuale. In tal senso, infatti, il ricorso in opposizione risulta datato 26.1.24. Il termine applicabile alla procedura amministrativa è quello di 150 gg. Il ricorso è stato depositato prima della scadenza di tale termine così come prima dei 150 gg è avvenuta la visita collegiale.
Quindi, acclarata la cessazione della materia del contendere, nulla è dovuto per le spese al ricorrente avendo egli attivato la procedura giudiziaria prima della definizione del termine di opposizione.
Le spese sono anzi irripetibili ex art. 152 d. att. cpc avendo egli dato corso a un'attività giurisdizionale non necessaria. Non si ritiene di poter caducare la dichiarazione in ricorso in assenza di domanda ex art. 96 c. 1 di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4178/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Lecce, 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
2