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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
RG 2292/2024 Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECORARO Parte_1 C.F._1 CARLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PECORARO CARLO Ricorrente nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLE Controparte_1 C.F._2 CHIAIE PIA e dell'avv. SAVIOLI MARCO ( ) Indirizzo Telematico, C.F._3 elettivamente domiciliato in C/O GIORGRTTI GENZIANA V.LE MATTEUCCI 1/B 02100 RIETI presso il difensore avv. DELLE CHIAIE PIA Resistente In relazione al RICORSO per la modifica delle condizioni economiche e del mantenimento dei figli in relazione al matrimonio con effetti civili contratto in data 23/07/1994 dai signori e Controparte_1 [...]
adottate con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 318/2016 del 09 marzo 2016 e Parte_1 successivamente riformato con decreto n. 2164/2024 del 04.05.2024 nella causa avente R.G. n. 3163/2022 emesso dal Tribunale di Viterbo. con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo Visto il verbale di udienza del 26.06.2025 nel corso della quale le parti, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza che di seguito si riporta: a) revoca dell'assegno per il contributo di mantenimento nei confronti della figlia a Per_1 decorrere dal 1 luglio 2025; b) corresponsione alla Sig.ra della somma di euro 4.500,00 a titolo di spese Controparte_1 straordinarie pregresse e non versate;
segnatamente, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di euro 1.500,00 entro e non oltre il giorno 15 luglio 2025 e la restante somma, pari ad euro 3.000,00, in 15 rate mensili di euro 200, 00 ciascuna a decorrere dal 15 agosto 2025; agli indicati importi deve aggiungersi la corresponsione di ulteriori euro 800,00 titolo di assegno di
pagina1 di 2 mantenimento pregresso che il Sig. si impegna a versare in data odierna a mezzo di Parte_1 bonifico bancario;
c) spese integralmente compensate e rinuncia ad ogni altra pretesa, a condizione dell'esatto adempimento da parte del Sig. delle obbligazioni di cui ai punti a) e b). Parte_1 Rilevato e Ritenuto: Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti e dell'accordo tra loro intercorso è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 318/2016 del 09 marzo 2016 e successivamente riformato con decreto n. 2164/2024 del 04.05.2024 nella causa avente R.G. n. 3163/2022 emesso dal Tribunale di Viterbo dispone
1) la revoca l'assegno per il contributo di mantenimento posto a carico di nei Parte_1 confronti della figlia a decorrere dal giorno 1 luglio 2025; Per_1
2) l'obbligo di corresponsione da parte di alla Sig.ra della Parte_2 Controparte_1 somma di euro 4.500,00 a titolo di spese straordinarie pregresse e non versate;
segnatamente, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di euro 1.500,00 entro e non oltre il Parte_1 CP_1 giorno 15 luglio 2025 e la restante somma, pari ad euro 3.000,00, in 15 rate mensili di euro 200,00 ciascuna a decorrere dal 15 agosto 2025; agli indicati importi deve aggiungersi la corresponsione di ulteriori euro 800,00 titolo di assegno di mantenimento pregresso che il Sig. si impegna a versare in data odierna a mezzo di bonifico bancario;
Parte_1 3) Le spese si intendono integralmente compensate con rinuncia ad ogni altra pretesa, a condizione dell'esatto adempimento da parte del Sig. delle obbligazioni di cui ai Parte_1 punti 1) e 2).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Giugno 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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