Art. 1.
Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131 , in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale.
Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131 , in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale.