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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. 345-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 345-1/2025
promosso da
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Joëlle Piccinino (C.F.: ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano (MI), alla Via
Fontana n. 22
Conclusioni nell'interesse di : Parte_1 - assumere i provvedimenti di cui agli artt. 270 ss. CCII, in particolare dichiarando aperta la procedura di liquidazione controllata in capo al Sig. , al fine Parte_1 di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni di durata della procedura, con le esclusioni di cui infra;
- nominare in qualità di Liquidatore, per ragioni di economia processuale ed ai sensi dell'art. 270, c. 1, lett. b), CCII, la medesima professionista già nominata quale
Gestore della Crisi per la presente procedura;
- dare atto che si sono già depositate le dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni ed è stato già presentato l'elenco dei creditori aggiornato;
- disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso (anche se ad oggi non ne risultano) che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e la buona riuscita della procedura;
- disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio dell'odierno ricorrente da parte dei creditori, a pena di nullità delle stesse, nonché le ulteriori misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino al termine della procedura;
- ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente e dei suoi figli, nella misura di almeno € 1.100,00 mensili;
- ordinare che nell'attivo della liquidazione non venga acquisita l'autovettura del ricorrente, in quanto bene assolutamente indispensabile allo svolgimento dell'attività lavorativa di quest'ultimo e all'adempimento dei propri doveri paterni o, in subordine, autorizzarne l'utilizzo fino al termine della procedura;
- disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale il ricorrente possa far confluire l'eccedenza rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e dei figli, oltre alle eventuali sopravvenienze.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: • con ricorso depositato il 14.10.2025, ha domandato Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso sono state allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Dott.ssa , la quale ha: Persona_1
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
• dalla relazione dell'O.C.C. Dott.ssa e dalla documentazione ad Persona_1 esso allegata è possibile, inoltre, ricavare le informazioni oggetto della documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile, in quanto compatibile, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in forza del richiamo contenuto all'art. 65, c. 2, CCII e, in particolare:
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ l'indicazione debiti fiscali e contributivi, sebbene non sia stata prodotta la certificazione di cui all'art. 39, c. 1, secondo periodo, CCII;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
➢ l'indicazione che dall'esame dagli estratti conto non risultano pagamenti astrattamente revocabili;
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiede da oltre un anno a Parte_1
SE MO (MI): il centro degli interessi principali è pertanto situato in
Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
L'O.C.C., nella sua relazione, dà infatti atto che l'attività di impresa, il cui avvio il ricorrente aveva tentato mediante l'acquisto, nell'anno 2021, dell'azienda
“Fantasy Bar”, ha cessato la sua operatività nel giugno 2022, sicché deve concludersi che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno.
Conseguentemente, non è assoggettabile alla liquidazione Parte_1 giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 38.575,88 come da tabella che segue:
e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato esclusivamente dalla retribuzione del ricorrente, pari a circa € 1.720,00 netti mensili, comprensivi degli straordinari -sempre svolti mensilmente- e delle mensilità aggiuntive e dalle esigue somme di denaro depositate sui conti correnti intestati al debitore, pari a complessivi € 1.536,29;
• come attestato dall'O.C.C, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 21.600,00 in tre anni, è superiore ai crediti prededucibili già maturati (€
1.234,70 per il compenso dell'O.C.C., dedotto l'acconto già corrisposto di €
300,00) ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo ammonta attualmente a € 56,94 all'anno per l'attivazione di PEC della procedura, cui va aggiunto il compenso del liquidatore che sarà stimato ai sensi dell'articolo 275, comma 3, del CCII dal Giudice all'esito della procedura;
• il ricorrente deve essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura Dacia Logan
MCV, anno 2015 targata EY674PF, in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, essendo stato rigettato per inammissibilità, con decreto del 29.07.2025, il ricorso promosso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. C.C.I.I. depositato in data
07.07.2025 e non essendo state avanzate ulteriori domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di . Parte_1
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C.,
Dott.ssa , deve essere nominato Liquidatore. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F. , nato a [...], il [...]. Pt_1 CodiceFiscale_3
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Arianna Toppan.
NOMINA Liquidatore la Dott.ssa (C.F. Persona_1 C.F._4 con studio in Cornate d'Adda (MB), Via Lanzi n.2A. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Dacia Logan MCV, anno 2015 targata EY674PF.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore: - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
30.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Arianna Toppan dott.ssa Caterina Giovanetti