Sentenza 9 novembre 2021
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente Giuseppina MIGNEMI Consigliere Oriella MARTORANA Consigliere relatore Marco FRATINI Consigliere Carola CORRADO Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 59603 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per
-Romagna n. 361 del 9 novembre 2021.
promosso da:
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l Emilia-Romagna, in persona del Procuratore regionale pro-tempore;
contro N , C.F. [...],
Catanzaro, residente in [...], sc. D, int.9, non costituita;
VISTO ;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell udienza del 24 settembre 2025, svolta con l assistenza del segretario Dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Oriella Martorana; nessuno presente per la parte appellata; il V.P.G., Cons. Alfio Vecchio, per la Procura Generale;
Ritenuto in
FATTO
1.Con , la Sezione giurisdizionale regionale per
-Romagna, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha pronunciato condanna a carico della sig.ra LB TI al pagamento, in euro
(quattrocentosettantasei/00), oltre a rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione della retribuzione relativa al periodo in contestazione sino alla data di deposito della sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata del suddetto importo fino al soddisfo, ponendo a carico della convenuta le spese di giudizio, liquidate in 194,96 euro (centonovantaquattro/96).
2. La vicenda ha tratto origine da una nota, datata 3 ottobre 2018, con la quale la Questura di Piacenza ha segnalato alla Procura regionale contabile di aver Interno e indagini preliminari aventi a oggetto la contestata violazione, in concorso con il suo medico curante, delle fattispecie di cui agli artt. 640, c. 2, n. 1 (truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico), 110 (concorso di persone nel reato)
e 479 (falso ideologico) del codice penale.
I fatti originano da un certificato medico presentato dalla convenuta malattia; detto certificato successivamente è risultato falso, in quanto è stato provato che la sig.ra LB dove peraltro è stato dimostrato si trovava anche il giorno in cui risultava, dal certificato, essere stata sottoposta a visita dal proprio medico curante.
Per tali fatti la prevenuta, a esito del procedimento penale iniziato a suo carico, è stata condannata dal Tribunale di Piacenza, con sentenza n.
136/2019, a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa ai sensi La sentenza è successivamente divenuta irrevocabile.
La posizione del medico curante della convenuta, invece, è stata stralciata il fatto non sussiste Per i medesimi fatti l , a seguito di procedimento disciplinare, è stata altresì sospesa dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi.
ordinario, Sezione del Lavoro, di Bologna che, con sentenza n. 331/2020, ha rigettato il ricorso.
In tale condotta la Procura regionale ha individuato gli estremi della responsabilità amministrativo-contabile, per un ammontare del danno che ha
.
, nel dettaglio, assumeva che dalla condotta tenuta dalla dipendente in oggetto fosse derivato, innanzitutto, un danno patrimoniale diretto , conseguente alla percezione indebita di emolumenti stipendiali e accessori, erogati sulla base di un certificato medico attestante il falso.
Sulla base della la Procura importo del danno in questione, calcolato in virtù di una proporzione operata tra la retribuzione complessivamente corrisposta alla convenuta nel corso del 2018, comprensiva di indennità di amministrazione e di vacanza contrattuale, e gli otto giorni per i quali era stata illegittimamente erogata.
La Procura riteneva che la sig.ra LB TI avesse altresì provocato In proposito, affermato potesse applicarsi la
-quater Licenziamento disciplinare del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto il procedimento disciplinare a carico della convenuta non si era concluso con il licenziamento, invocava dettata dagli artt. 51 e seguenti c.g.c., in commesso da un pubblico dipendente a detrimento di una Pubblica Amministrazione.
La Procura, più nello specifico, affermava sarebbe realizzato pur in assenza di clamore mediatico sulla vicenda, richiamando, a supporto di tale tesi, la giurisprudenza contabile secondo la quale il clamor può essere rappresentato anche dalla divulgazione dei fatti di tutela e considerazione, e non essendo, al contrario, indispensabile il ricorrere di una rilevanza esterna della vicenda delittuosa.
In merito alla determinazione del per tale voce di danno, verificatosi, invocava il ricorso alla valutazione equitativa, sulla base dei criteri oggettivo, soggettivo e sociale, anche in rapporto agli emolumenti stipendiali percepiti dalla dipendente nel periodo cui si riferiva la condotta delittuosa.
Pertanto, valutati, in particolare, la gravità del comportamento illecito tenuto dalla dipendente la cui qualifica è di assistente amministrativo, la recidiva, la valenza rappresentativa assunta dalla stessa nella Questura presso la quale era in missione, la strumentalizzazione compiuta della funzione pubblica al eva corretto quantificare Nel rassegnare le conclusioni, per quanto sopra esposto, la Procura regionale chiedeva che TI LB venisse condannata al pagamento della somma complessiva
diversa somma che la Sezione adita ritenesse dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e alle spese di giudizio.
3. La gravata sentenza riconosceva fondata la domanda relativa alla prima posta di danno azionata dalla Procura, mentre rigettava la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno Amministrazione datoriale.
4. Con atto di appello parziale del 30 dicembre 2021, notificato il 18/1/2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per -Romagna ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe.
L L
appare erronea e contraddittoria sotto diversi profili. In primo luogo, appare
-quater, c. 1-bis, sulla base
-Romagna. È evidente che la ratio della norma è quella di punire ogni assenteismo fraudolento dei pubblici dipendenti anche se la frode sia realizzata sulla causa di falso certificato di malattia, come nel caso di specie, non per ferie come erroneamente detto nella sentenza) e del periodo di malattia (con certificati falsi di medici, più o meno compiacenti) sono esattamente gli stessi che causano la timbratura falsa del cartellino; dunque, non avrebbe alcun senso un trattamento sanzionatorio meno grave o ritenere falso.
Nel procedimento disciplinare avviato contro la TI il 7 settembre 2018, veniva contestato quanto contemplato dall'art. 62, comma 9, 2 a) che richiama le ipotesi considerate nell'art. 55 quater, comma I lett. a) in ordine
(...) alla giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia', ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, anche se poi la sanzione decisa è stata diversa.
Passando, poi, , lamenta che la Sezione territoriale sarebbe incorsa in contraddizione laddove, dopo aver affermato che il clamor fori può ritenersi integrato anche in assenza della pubblicazione sui mass media allorché afferma che Parte attrice non può essere esonerata dal fornire una prova, seppur di di lesività, tale da giustificarne la risarcibilità .
E ancora Se il Collegio voleva trovare degli indizi di diffusione della vicenda ne aveva in abbondanza negli atti depositati dalla Procura.
La signora TI ha utilizzato Facebook per mettere le sue foto scattate in di un numero imprecisato di pubblici dipendenti e no, che hanno potuto
periodo in cui sarebbe stata in malattia.
La signora TI dicendo di stare male ha chiamato per telefono il suo ufficio rivelando anche in tal modo di non essere in casa in malattia, come ha compreso subito il capo ufficio dallo squillo del telefono fisso.
È evidente che tali comportamenti rivelano una scarsissima preoccupazione comportamenti rivelatori e/o del certificato falso.
lo scalo aereo di Malpensa, dove si appurava che, sebbene ufficialmente assente per stato di malattia, la TI risultava nella lista passeggeri del volo Milano Malpensa Manchester, con data di partenza 1° agosto e ritorno in data 5 agosto 2018.
Dunque, venuti a conoscenza della vicenda.
È evidente che anche il medico (ed il legale dello stesso) che è stato prima coinvolto nel procedimento penale, è venuto a conoscenza della vicenda della procedimento disciplinare (con funzionari e dirigenti che hanno valutato e sanzionato la TI) cui ha fatto seguito un procedimento davanti al giudice civile, presso cui la TI ha impugnato la sanzione disciplinare e stesso giudice.
Dopo aver richiamato ampia giurisprudenza, sia delle Sezioni territoriali, che delle S , sugli arresti interpretativi maggioritari in tema di clamor fori, conclude chiedendo la condanna della appellata al risarcimento
compresa la 5. pubblica fissata il 4 dicembre 2024 mancando in atti documentazione attestante la regolarità delle notifiche, la trattazione del giudizio è stata rinviata , con ordine alla verbale alla Procura Generale affinché provvedesse a notificarlo a parte appellata.
6. , il P.M., appello, ha preliminarmente evidenziato la ritualità della notifica effettuata alla controparte, nonché il suo abitazione. Nel merito, ha rinviato del gravame.
Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio, accertata la regolarità della notifica de introduttivo del in giudizio, ne dichiara la contumacia.
2. Nel merito, sul primo motivo di doglianza, la Procura appellante afferma
-quater, c.1bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 evidente che la ratio della norma è quella di punire ogni assenteismo fraudolento dei pubblici dipendenti anche
(attraverso un falso certificato di malattia, come nel caso di specie, non per ferie come erroneamente detto nella sentenza9 e non soltanto nei casi di frode La censura è infondata e non merita accoglimento.
Al riguardo, osserva il Collegio che la stessa Procura appellante aveva, già in sede di formulazione della citazione, escluso la ricorrenza, nel caso che ne occupa, di una fattispecie riconducibile alle previsioni della norma invocata, procedibilità della irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare e formulando La sentenza appellata ha, dal canto suo, affermato che Procura regionale 3.345,89 euro, sussistendo i presupposti costituiti da una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione, nonché del clamore, pur in assenza di articoli di stampa aventi ad oggetto la vicenda de qua.
Il Collegio ricorda che è del tutto consolidato, in giurisprudenza, il principio personalità della stessa, a seguito di un comportamento tenuto in violazione funzionari pubblici.
Ricorre, quindi, il danno in analisi quando la condotta illecita dei dipendenti Ferma la natura prevalentemente risarcitoria-recuperatoria del danno riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale.
-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
abilito il criterio legale di quantificazione è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi, con sent. n.
61/2020.
Per completezza, è utile evidenziare che detta disciplina non avrebbe
-quater, c. 1-bis, norma peraltro non incisa dal Giudice delle leggi, che <Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività
>. La condotta fraudolenta della convenuta, invece, non è stata attuata allo scopo di risultare in servizio o di trarre in inganno l'Amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro, bensì al diverso fine di fruire illecitamente di un periodo di ferie .
Correttamente la sentenza del primo Giudice si è pronunciata sul petitum delineare, per ragioni di completezza argomentativa e sistematica, i tratti 55 quater c.
1-bis del d. lgs. n. 165/2001.
Non può, in altri e più sostanziali termini, trovare ingresso in questa sede, attraverso la formulazione di un motivo di gravame, una domanda nuova, sia pure attraverso il rilievo di un (asserito) errore motivazionale della sentenza del primo giudice, stan il correlato divieto di jus novorum, disciplinato agli articoli 193 e 194 c.g.c.
3.1 Passando al secondo motivo di doglianza, il Collegio preliminarmente osserva che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova , sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.
In tale prospettiva neppure il danno del danno non patrimoniale e intes in re ipsa gato e provato da chi ne chiede il risarcimento.
Inoltre, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non tanto di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come dedotto e provato, anche attraverso presunzioni semplici.
Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., n. 19434 del 2019, n. 19434 del 2019, n. 35352 del 2023).
Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità
TE
(Cass., n. 23401 del 2015; n. 20643 del 2016).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. II App., sent. n. 357 del 2023), per le tipologie di danno non patrimoniale non ancorate a parametri e criteri tecnici di calcolo, può farsi ricorso al generale sistema delle prove, che comprende anche quelle presuntive, che assumono giuridico leso.
In questo senso, sono da ritenersi sufficienti a integrare la prova del danno elementi che, nel caso concreto, siano idonei a fornire dimostrazione dei apportato, in senso peggiorativo, al bene protetto.
Ai fini della prova, quindi, in presenza di reati accertati contro la pubblica amministrazione, possono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti, 29 c.c., lascino inferire che, tra le conseguenze negative di un illecito penalmente rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili, vi sia anche, alla stregua id quod plerumque accidit,
(Sez. II App., sent. n. 222 del 2024, Sez. III App., sent. n.210/2024).
decidere sulla causa, il giudice contabile tiene conto delle prove dedotte dal pubblico ministero o dalle altre parti, nonché dei fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite (Sez. II App., sent. n. 237 del 2017 e sent. n.
357 del 2023).
3.2 Tanto premesso in linea generale, il Collegio, in conformità alla ormai granitica giurisprudenza di questa Corte, concorda con la tesi della Procura appellante, secondo cui il clamore mediatico non integra un elemento costitutivo ma è solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (ex plurimis, SS.RR., sent.
n.1/2011/QM il clamore e la risonanza non integrano la lesione; Sez. III App.,
sent. n. 210 del 2024; Sez. II App., sent. n. 222 del 2024, n. 265 del 2023, nn.
290 -182-178 del 2020; Sez. I App. n. 376 del 2023, n. 490 del 2021).
Ciò in quanto sono parimenti meritevoli di considerazione, non essendo sempre necessaria una rilevanza esterna delle fattispecie delittuose.
E tuttavia risulta imprescindibile clamor fori La Procura appellante è realizzato anche se non ci sono stati articoli di stampa che si sono occupati della vicenda, ribadendo, del resto, quanto già dichiarato dalla stessa Amministrazione danneggiata in sede di notitia damni.
limitata a richiamare i contenuti della giurisprudenza contabile che ammette Né tale lacuna probatoria può dirsi colmata dalle affermazioni contenute per le foto scattate in Inghilterra, la telefonata dal Regno Unito per la finalizzata a comunicare il proprio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa, la conoscenza dei fatti da parte del medico che ha rilasciato il certificato di malattia, poi scagionato da ogni addebito in sede penale, dimostrano una conoscenza dei fatti circoscritta agli addetti ai lavori strepitus fori id quod prelrumque accidit, In sostanza, non è stato dedotto né provato dalla Procura appellante che, oltre a coloro che per ragioni di ufficio si sono occupati della vicenda, ci sia stata prestigio e la credibilità.
Risulta pertanto esente da censure la gravata sentenza nella parte in cui neppure
meramente indiziaria, tale da consentire di affermare che, secondo la regola più probabile che non lesività.
4.
rigettato, con conseguente conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale -Romagna n. 361 del 9 novembre 2021.
5. Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.
59603 del registro di segreteria:
;
r e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale -Romagna n. 361 del 9 novembre 2021.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Oriella Martorana Dott.ssa Giuseppina Maio Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata il
IL DIRIGENTE