Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3710/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti Claudia Spotorno e Carmelo Butticè )
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2023 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18 febbraio 2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente presenta infermità, le quali riducono la capacità lavorativa del 69% (cfr. Ctu in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) si compensano integralmente e si pongono definitivamente a
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P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.02.2025
Il Giudice
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