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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' DISTEFANO NA AG EP, Presidente e Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Catenanuova - Via Principe Umberto 1 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160000812142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005736488000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420170002376141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180001437127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180001979860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Catenanuova - Via Principe Umberto 1 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200001825160000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200001825160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004292774000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210011765429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210014361038000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, . Ricorrente_1, nato a [...] il data_1, proponeva ricorso
contro
Agenzia delle entrate DI Enna, - Agente della Riscossione Provincia di Enna, REGIONE SICILIA, COMUNE DI
CATENANUOVA, avverso:
- la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500000616000, notificata addì
18/06/2025, con la quale è stato preannunciato il fermo amministrativo per debenze asseritamente portate dalle Cartelle di seguito elencate;
- la cartella di pagamento n. 29420160000812142000, asseritamente notificata addì 29/09/2016, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2011 ;
- la cartella di pagamento n. 29420160005736488000, asseritamente notificata addì 24/07/2017, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2012;
- la cartella di pagamento n. 29420170002376141000, asseritamente notificata addì 10/09/2019, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2013;
- la cartella di pagamento n. 29420180001437127000, asseritamente notificata addì 24/02/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2014;
- la cartella di pagamento n. 29420180001979860000, asseritamente notificata addì 09/07/2018, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2014;
- la cartella di pagamento n. 29420200001825160000, asseritamente notificata addì 24/02/2023, afferente a T.A.R.I. 2017 del Comune di Catenanuova e tasse automobilistiche Regione Sicilia del 2017;
- la cartella di pagamento n. 29420210004292774000, asseritamente notificata addì 07/04/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2015;
- la cartella di pagamento n. 29420210011765429000, asseritamente notificata addì 13/11/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2016;
- la cartella di pagamento n. 29420210014361038000, asseritamente notificata addì 13/11/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2018; dei Ruoli portati dalle cartelle impugnate.
Chiamava in giudizio:
-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del rappresentante pro-tempore;
- REGIONE SICILIA, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore;
-COMUNE DI CATENANUOVA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore.
Deduceva i seguenti motivi:
1. si chiede la riunione del presente procedimento a quello già pendente dinanzi l'intestata On.le Corte di Giustizia Tributaria, iscritto al numero R.G. 102/2025 ;
2. Istanza di sospensione dell'atto impugnato;
3. inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29480202500000616000 e delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse portati, per inesistenza giuridica della notifica;
4. inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29480202500000616000 impugnata per inesistente, irrituale, omessa notifica dell'avviso bonario e degli atti presupposti;
5. nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25
D.P.R. 602/1973, derivante dalla mancata rituale notifica delle medesime;
6. nullità delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Chiedeva dichiarare l'inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500000616000 e delle cartelle di pagamento e dei Ruoli in esse portati per i motivi sopra indicati, con vittoria di spese e compensi.
In data 24/10/2025, si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato e, per l'effetto, confermare gli atti impugnati, con condanna del ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Nessuno si costituiva per gli altri enti, benchè ritualmente citati.
In data 27/10/2025, veniva rigettata la richiesta di sospensione del procedimento.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione come da conclusioni delle parti versate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. In via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di riunione, atteso che il procedimento in relazione al quale è stata avanzata la richiesta, è stato già deciso con sentenza di questa Corte del 18/9/2025.
Il quarto motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto il preavviso di fermo non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 .
Cass. n. 9817 del 11/04/2024
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti destituito di fondamento.
Invero, l'atto impugnato – preavviso di fermo- è sufficientemente motivato facendo riferimento alle sottostanti cartelle di pagamento i cui estremi consentono al contribuente di risalire pienamente alla pretesa tributaria in modo preciso ed esaustivo.
n. 6288 del 09/03/2025
L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.
Tanto premesso, nell'odierna controversia, riveste carattere dirimente la soluzione delle questioni sollevate dalle parti con le deduzioni del ricorrente circa l'omessa notifica degli atti prodromici alla emissione del preavviso di fermo oggi impugnato, contrastata dalla resistente DE con l'eccezione di inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo propedeutiche all'atto impugnato che, essendo state , a suo avviso, regolarmente notificate, precluderebbero censure in questa sede se non per vizi propri dell'atto impugnato.
Ciò premesso, dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 16412/2007, Cass.
N. 1532/2012, Cass. N. 565/2020) dalla quale non v'è motivo di discostarsi, si osserva che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenzialepur correttamente notificato, dato che la correttezza e la legittimità del procedimento è assicurata attraverso il rispetto di una sequenza di determinati atti e della loro notificazione, anche al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Alla luce di tali coordinate, si procede alla valutazionedel materiale probatorio versato in atti da parte resistente a dimostrazione delle avvenute notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento.
Con riferimento alle cartelle nn. Fin.516, e di cui alla sentenza n. 875/2025 del 18/9/2025 di questa Corte di Giustizia di Enna, Tari 2017 e tassa auto 2017, osserva il Collegio che tali cartelle risultano regolarmente notificate, per come si evince dalla motivazione della detta sentenza, che il collegio condivide pienamente, motivazione da intendere qui integralmente riportatata. Tutte le cartelle ed avvisi, sono stati ritualmente notificati al contribuente, come risulta da quanto riportato sotto.
- Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500000616000, notifica alla moglie e invio della raccomandata.
Pertanto, parte resistente ADER ha fornito prova della notifica della cartella prodromica, notificata alla moglie convivente in data 18/6/2025, con invio di raccomandata.
Cass. n. 53 del 02/01/2024
In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate.
In ogni caso, la tempestiva costituzione del ricorrente, sanerebbe ogni nullità.
Parimenti regolari, sono le notifiche delle ulteriori cartelle.
In particolare:
- cartella di pagamento n. 29420160000812142000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 11/10/2016, doc. 4;
- cartella di pagamento n. 29420160005736488000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 4/8/2017, doc.5;
- cartella di pagamento n. 29420170002376141000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 10/9/2018, doc.6;
- cartella di pagamento n. 29420180001437127000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 24/2/2023, doc.7;
- cartella di pagamento n. 29420180001979860000, notifica perfezionata per compiuta giacenza
10/7/2018, doc.8;
- cartella di pagamento n. 29420210004292774000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 7/4/2023, doc.10;
- cartella di pagamento n. 29420210011765429000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 13/11/2023, doc.11;
- cartella di pagamento n. 29420210014361038000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 13/11/2023, doc.12.
Con riferimento alla eccepita prescrizione, nessuna prescrizione è maturata per il periodo antriore rispetto alla notifica della cartelle, in qunto avrebbe dovuto esser fatta valere con l'impugnazione delle stesse.
Parimenti, nessuna preescrizione è maturata per il periodo successivo.
Al riguardo, le cartelle nn. 142, 488, 986, hanno avuto notificati, nei termini di legge, le intimazioni di pagamento versate in atti dall'ADER.
Le ulteriori cartelle di pagamento, vanno collegate al preavviso di fermo che, parimenti, ha interrotto i itermni di prescrizione.
Inoltre, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020, vanno calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, dl 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025
Nessuna liquidazione per le spese di gratuito patrocinio, essendo stato il ricorso dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 130-bis DPR 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Enna, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.550, oltre IVA, cpa e spese generali, ove dovute, per l'ADER. Nessuna liquidazione per le spese di gratuito patrocinio, essendo stato il ricorso dichiarato inammissibile.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' DISTEFANO NA AG EP, Presidente e Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Catenanuova - Via Principe Umberto 1 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500000616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160000812142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160005736488000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420170002376141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180001437127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420180001979860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Catenanuova - Via Principe Umberto 1 94010 Catenanuova EN
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200001825160000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200001825160000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210004292774000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210011765429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420210014361038000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, . Ricorrente_1, nato a [...] il data_1, proponeva ricorso
contro
Agenzia delle entrate DI Enna, - Agente della Riscossione Provincia di Enna, REGIONE SICILIA, COMUNE DI
CATENANUOVA, avverso:
- la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500000616000, notificata addì
18/06/2025, con la quale è stato preannunciato il fermo amministrativo per debenze asseritamente portate dalle Cartelle di seguito elencate;
- la cartella di pagamento n. 29420160000812142000, asseritamente notificata addì 29/09/2016, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2011 ;
- la cartella di pagamento n. 29420160005736488000, asseritamente notificata addì 24/07/2017, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2012;
- la cartella di pagamento n. 29420170002376141000, asseritamente notificata addì 10/09/2019, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2013;
- la cartella di pagamento n. 29420180001437127000, asseritamente notificata addì 24/02/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2014;
- la cartella di pagamento n. 29420180001979860000, asseritamente notificata addì 09/07/2018, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2014;
- la cartella di pagamento n. 29420200001825160000, asseritamente notificata addì 24/02/2023, afferente a T.A.R.I. 2017 del Comune di Catenanuova e tasse automobilistiche Regione Sicilia del 2017;
- la cartella di pagamento n. 29420210004292774000, asseritamente notificata addì 07/04/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2015;
- la cartella di pagamento n. 29420210011765429000, asseritamente notificata addì 13/11/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2016;
- la cartella di pagamento n. 29420210014361038000, asseritamente notificata addì 13/11/2023, afferente a tasse automobilistiche Regione Siciliana del 2018; dei Ruoli portati dalle cartelle impugnate.
Chiamava in giudizio:
-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del rappresentante pro-tempore;
- REGIONE SICILIA, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore;
-COMUNE DI CATENANUOVA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore.
Deduceva i seguenti motivi:
1. si chiede la riunione del presente procedimento a quello già pendente dinanzi l'intestata On.le Corte di Giustizia Tributaria, iscritto al numero R.G. 102/2025 ;
2. Istanza di sospensione dell'atto impugnato;
3. inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29480202500000616000 e delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse portati, per inesistenza giuridica della notifica;
4. inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29480202500000616000 impugnata per inesistente, irrituale, omessa notifica dell'avviso bonario e degli atti presupposti;
5. nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25
D.P.R. 602/1973, derivante dalla mancata rituale notifica delle medesime;
6. nullità delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Chiedeva dichiarare l'inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500000616000 e delle cartelle di pagamento e dei Ruoli in esse portati per i motivi sopra indicati, con vittoria di spese e compensi.
In data 24/10/2025, si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato e, per l'effetto, confermare gli atti impugnati, con condanna del ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Nessuno si costituiva per gli altri enti, benchè ritualmente citati.
In data 27/10/2025, veniva rigettata la richiesta di sospensione del procedimento.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione come da conclusioni delle parti versate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. In via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di riunione, atteso che il procedimento in relazione al quale è stata avanzata la richiesta, è stato già deciso con sentenza di questa Corte del 18/9/2025.
Il quarto motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto il preavviso di fermo non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 .
Cass. n. 9817 del 11/04/2024
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti destituito di fondamento.
Invero, l'atto impugnato – preavviso di fermo- è sufficientemente motivato facendo riferimento alle sottostanti cartelle di pagamento i cui estremi consentono al contribuente di risalire pienamente alla pretesa tributaria in modo preciso ed esaustivo.
n. 6288 del 09/03/2025
L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.
Tanto premesso, nell'odierna controversia, riveste carattere dirimente la soluzione delle questioni sollevate dalle parti con le deduzioni del ricorrente circa l'omessa notifica degli atti prodromici alla emissione del preavviso di fermo oggi impugnato, contrastata dalla resistente DE con l'eccezione di inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo propedeutiche all'atto impugnato che, essendo state , a suo avviso, regolarmente notificate, precluderebbero censure in questa sede se non per vizi propri dell'atto impugnato.
Ciò premesso, dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 16412/2007, Cass.
N. 1532/2012, Cass. N. 565/2020) dalla quale non v'è motivo di discostarsi, si osserva che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenzialepur correttamente notificato, dato che la correttezza e la legittimità del procedimento è assicurata attraverso il rispetto di una sequenza di determinati atti e della loro notificazione, anche al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Alla luce di tali coordinate, si procede alla valutazionedel materiale probatorio versato in atti da parte resistente a dimostrazione delle avvenute notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento.
Con riferimento alle cartelle nn. Fin.516, e di cui alla sentenza n. 875/2025 del 18/9/2025 di questa Corte di Giustizia di Enna, Tari 2017 e tassa auto 2017, osserva il Collegio che tali cartelle risultano regolarmente notificate, per come si evince dalla motivazione della detta sentenza, che il collegio condivide pienamente, motivazione da intendere qui integralmente riportatata. Tutte le cartelle ed avvisi, sono stati ritualmente notificati al contribuente, come risulta da quanto riportato sotto.
- Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500000616000, notifica alla moglie e invio della raccomandata.
Pertanto, parte resistente ADER ha fornito prova della notifica della cartella prodromica, notificata alla moglie convivente in data 18/6/2025, con invio di raccomandata.
Cass. n. 53 del 02/01/2024
In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate.
In ogni caso, la tempestiva costituzione del ricorrente, sanerebbe ogni nullità.
Parimenti regolari, sono le notifiche delle ulteriori cartelle.
In particolare:
- cartella di pagamento n. 29420160000812142000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 11/10/2016, doc. 4;
- cartella di pagamento n. 29420160005736488000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 4/8/2017, doc.5;
- cartella di pagamento n. 29420170002376141000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 10/9/2018, doc.6;
- cartella di pagamento n. 29420180001437127000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 24/2/2023, doc.7;
- cartella di pagamento n. 29420180001979860000, notifica perfezionata per compiuta giacenza
10/7/2018, doc.8;
- cartella di pagamento n. 29420210004292774000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 7/4/2023, doc.10;
- cartella di pagamento n. 29420210011765429000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 13/11/2023, doc.11;
- cartella di pagamento n. 29420210014361038000, notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, deposito presso il Comune , raccomandate informative , notifica perfezionata per compiuta giacenza 13/11/2023, doc.12.
Con riferimento alla eccepita prescrizione, nessuna prescrizione è maturata per il periodo antriore rispetto alla notifica della cartelle, in qunto avrebbe dovuto esser fatta valere con l'impugnazione delle stesse.
Parimenti, nessuna preescrizione è maturata per il periodo successivo.
Al riguardo, le cartelle nn. 142, 488, 986, hanno avuto notificati, nei termini di legge, le intimazioni di pagamento versate in atti dall'ADER.
Le ulteriori cartelle di pagamento, vanno collegate al preavviso di fermo che, parimenti, ha interrotto i itermni di prescrizione.
Inoltre, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020, vanno calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, dl 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025
Nessuna liquidazione per le spese di gratuito patrocinio, essendo stato il ricorso dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 130-bis DPR 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Enna, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.550, oltre IVA, cpa e spese generali, ove dovute, per l'ADER. Nessuna liquidazione per le spese di gratuito patrocinio, essendo stato il ricorso dichiarato inammissibile.