Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 92
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistenza giuridica della notifica

    La Corte ritiene che il preavviso di fermo amministrativo non sia un atto dell'espropriazione forzata e possa essere effettuato senza la notifica dell'intimazione di pagamento, citando la Cass. n. 9817/2024.

  • Rigettato
    Inesistenza, nullità, annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistente, irrituale, omessa notifica dell'avviso bonario e degli atti presupposti

    L'atto impugnato, preavviso di fermo, è ritenuto sufficientemente motivato in quanto fa riferimento alle cartelle di pagamento sottostanti, permettendo al contribuente di identificare la pretesa tributaria. La Corte cita la sentenza n. 6288/2025.

  • Rigettato
    Inesistenza, nullità, annullabilità delle cartelle di pagamento e dei ruoli per inesistenza giuridica della notifica

    La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 16412/2007, Cass. N. 1532/2012, Cass. N. 565/2020), afferma che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguente, anche se quest'ultimo è stato correttamente notificato. La Corte procede alla valutazione delle prove di notifica fornite dalla resistente.

  • Rigettato
    Nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, derivante da mancata rituale notifica

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle e gli avvisi siano stati ritualmente notificati al contribuente, fornendo dettagli sulle modalità di notifica per ciascuna cartella e citando la Cass. n. 53/2024 in tema di presunzione di conoscenza della qualità di familiare o addetto.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, affermando che per il periodo anteriore alla notifica delle cartelle la prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione delle stesse. Per il periodo successivo, le intimazioni di pagamento e il preavviso di fermo hanno interrotto i termini di prescrizione. Viene inoltre considerata la sospensione dei termini dovuta alla pandemia.

  • Rigettato
    Richiesta di riunione con procedimento R.G. 102/2025

    La richiesta di riunione è stata rigettata in quanto il procedimento indicato era già stato deciso con sentenza.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati

    L'istanza di sospensione è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 92
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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