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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/10/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 89-1/2024
PYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
PRESIDENTEdott. Andrea Ghinetti dott. Elena Scotti GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 89-1/2024 R.G. P.U. promosso da: Parte 1 nato il [...] a [...] ed ON (CE), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via S. Giovanni n.7, giusta procura in atti;
Parte ricorrente ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Borgo Ticino, comune rientrante nel circondario di questo
Ufficio giudiziario;
premesso che, come il Tribunale, ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
rilevato che: a) il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d.lgs. n.
14/2019; b) il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019); c) non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019; d) al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.; e) il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che:
a) la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n.
14/2019 ed è dunque ammissibile;
b) ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore possa essere fissato dal Giudice Delegato;
ritenuto che
disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone peraltro il problema di stabilire quale sia il limite temporale della stessa, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della legge n. 3/2012; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata;
al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, sicché essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012; il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
in relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce, infatti, che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6); sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; la prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
l'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva;
il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che “gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione"; tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022; Trib. Novara, 5.06.2023); dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282
CCI; il pignoramento di quota dello stipendio eseguito dai creditori è inopponibile alla presente procedura di liquidazione, essendo essa assimilabile a quella fallimentare (e ora alla procedura di liquidazione giudiziale) relativamente alla quale la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che "in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 L. Fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo salvo esazione, l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (v. Cass. n. 1227/2016, Cass. n. 10867/2020); nella Certificazione Unica 2024 per l'anno 2023 è indicato che il sig. Pt 1 percepisce reddito di
-
lavoro dipendente per l'importo di euro 50269,56 lordi che sono da considerarsi acquisibili – previa autorizzazione e nella misura stabilita dal G.D. - alla procedura quale "bene futuro"; ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui
-
all'art. 260 CC.II. ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della
-
liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d.lgs. n. 14/2019
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1 nato il [...] a [...] ed ON
(CE), residente in [...] NOMINA giudice delegato la dott.ssa Veronica Zanin e liquidatore l'O.C.C. dott. Persona_1 ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
DISPONE
l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.;
MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 26/6/2025 Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel.
dott.ssa Veronica Zanin
PYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
PRESIDENTEdott. Andrea Ghinetti dott. Elena Scotti GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 89-1/2024 R.G. P.U. promosso da: Parte 1 nato il [...] a [...] ed ON (CE), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via S. Giovanni n.7, giusta procura in atti;
Parte ricorrente ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Borgo Ticino, comune rientrante nel circondario di questo
Ufficio giudiziario;
premesso che, come il Tribunale, ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
rilevato che: a) il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d.lgs. n.
14/2019; b) il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019); c) non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019; d) al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.; e) il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che:
a) la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n.
14/2019 ed è dunque ammissibile;
b) ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore possa essere fissato dal Giudice Delegato;
ritenuto che
disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone peraltro il problema di stabilire quale sia il limite temporale della stessa, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della legge n. 3/2012; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata;
al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, sicché essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012; il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
in relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce, infatti, che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6); sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; la prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
l'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva;
il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che “gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione"; tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022; Trib. Novara, 5.06.2023); dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282
CCI; il pignoramento di quota dello stipendio eseguito dai creditori è inopponibile alla presente procedura di liquidazione, essendo essa assimilabile a quella fallimentare (e ora alla procedura di liquidazione giudiziale) relativamente alla quale la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che "in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 L. Fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo salvo esazione, l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (v. Cass. n. 1227/2016, Cass. n. 10867/2020); nella Certificazione Unica 2024 per l'anno 2023 è indicato che il sig. Pt 1 percepisce reddito di
-
lavoro dipendente per l'importo di euro 50269,56 lordi che sono da considerarsi acquisibili – previa autorizzazione e nella misura stabilita dal G.D. - alla procedura quale "bene futuro"; ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui
-
all'art. 260 CC.II. ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della
-
liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d.lgs. n. 14/2019
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1 nato il [...] a [...] ed ON
(CE), residente in [...] NOMINA giudice delegato la dott.ssa Veronica Zanin e liquidatore l'O.C.C. dott. Persona_1 ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
DISPONE
l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.;
MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 26/6/2025 Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel.
dott.ssa Veronica Zanin