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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7305/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012647332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008822017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008822017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016940471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249012647332000, del valore di € 819,37, relativa a mancato pagamento tassa automobilistica anni 2013, 2014 e 2015.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) la mancata notifica degli atti presupposti;
b) la mancata allegazione degli atti presupposti;
c) la prescrizione dei crediti tributari;
d) la decadenza del potere impositivo;
e) il difetto di motivazione;
f) la mancata indicazione del calcolo degli interessi nonché la incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
In data 27 gennaio 2025, si è costituita la Regione Calabria controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 31.3.2025, si è costituita ADER opponendo l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'ADER accolto la richiesta di rateizzazione del credito tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non può accogliersi la richiesta formulata in udienza da parte ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di cessata della materia del contendere.
Una tale declaratoria, infatti, segue a un accertamento da parte del giudice che vi sia stato l'integrale soddisfacimento della pretesa pretesa fatta valere o che sia venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nella fattispecie, tuttavia, la rateizzazione del debito tributario, oltreché il pagamento della sola prima rata, non è satisfattivo del petitum del giudizio, configurabile solo nell'ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento impugnato. La ricorrente, nella fattispecie all'esame, avrebbe potuto eventualmente presentare una rinuncia al ricorso con le dovute formalità previste dall'art. 44 del d.lgs 546/1992, disciplina riproposta nel d.lgs 175/2024.
D'altra parte, una eventuale pronuncia nel merito, non scalfisce la efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti sulla rateizzazione.
Ciò posto, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio ha fornito le prove dell'avvenuta notifica delle due cartelle presupposte, sicché è infondato il primo motivo di ricorso
Così come è infondata la censura relativa alla mancata allegazione degli atti presupposti e al difetto di motivazione. Come sovente chiarito dai giudici tributari, le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'imposizione devono essere contenuti anche negli atti della riscossione solo allorché questi siano il primo e l'unico atto con il quale è stata comunicata la pretesa dei tributi. Diversamente, quando sono preceduti da atti di accertamento previamente notificati, affinché sia assolto l'obbligo di motivazione, è sufficiente che nel provvedimento della riscossione siano indicati gli estremi dell'atto previamente emesso. Solo nell'ipotesi in cui l'atto presupposto non sia stato portato a conoscenza del destinatario , la motivazione per relationem impone l'allegazione dell'atto presupposto. Nella fattispecie, come innanzi evidenziato, le cartelle presupposte sono state notificate.
Anche la censura relativa alla prescrizione è infondata.
L'agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio ha allegato la prova della notifica di successivi atti interruttivi quali:
- preavviso di fermo n. 03480201800006860000 a mezzo pec in data 24.10.2018 (cfr. all. 3);
- avviso di intimazione n. 03420229007056147000 a mezzo pec in data 18.10.2022 (cfr. all. 4);
-preavviso di fermo n. 03480202200003701000 a mezzo pec in data 29.09.2022 (cfr. all. 5).
Altresì infondato, oltreché inconferente, è l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla mancata indicazione del calcolo per la determinazione degli interessi.
Emerge in maniera inequivoca che nell'atto impugnato non è stato inserito alcun interesse sicché una tale doglianza avrebbe dovuto essere opposta impugnando le presupposte cartelle di pagamento.
Infine, è infondata la proposta eccezione di incostituzionalità sulla determinazione dell'aggio. . Come è noto, infatti , la disposizione in rassegna è stata già vagliata dalla Corte costituzionale. E' stato infatti evidenziato che l'aggio si porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 33 della Costituzione, poiché l'importo appunto viene determinato secondo una modalità che prescinde dall'effettiva attività di riscossione svolta. Tuttavia, i giudici costituzionali, pur riscontrando il vulnus degli evocati, ha ritenuto di non potervi allo stato, porre rimedio, dato che “il quomodo delle soluzioni attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive, alla previsione di soluzioni, anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un “aggio” proporzionato”.
Tanto premesso, allo stato, in presenza della disposizione contenuta dall'art. 17 citato, il motivo di ricorso formulato dalla ricorrente è infondato.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso non può essere accolto. Si condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'ADER che si liquidano in € 400,00 da dividere tra le parti costituite.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente alla refusioine delle spese processuali nei confronti delle parti costituite che si liquidano in complessive € 400,00.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7305/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012647332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008822017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008822017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016940471000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249012647332000, del valore di € 819,37, relativa a mancato pagamento tassa automobilistica anni 2013, 2014 e 2015.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) la mancata notifica degli atti presupposti;
b) la mancata allegazione degli atti presupposti;
c) la prescrizione dei crediti tributari;
d) la decadenza del potere impositivo;
e) il difetto di motivazione;
f) la mancata indicazione del calcolo degli interessi nonché la incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
In data 27 gennaio 2025, si è costituita la Regione Calabria controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 31.3.2025, si è costituita ADER opponendo l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'ADER accolto la richiesta di rateizzazione del credito tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non può accogliersi la richiesta formulata in udienza da parte ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di cessata della materia del contendere.
Una tale declaratoria, infatti, segue a un accertamento da parte del giudice che vi sia stato l'integrale soddisfacimento della pretesa pretesa fatta valere o che sia venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nella fattispecie, tuttavia, la rateizzazione del debito tributario, oltreché il pagamento della sola prima rata, non è satisfattivo del petitum del giudizio, configurabile solo nell'ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento impugnato. La ricorrente, nella fattispecie all'esame, avrebbe potuto eventualmente presentare una rinuncia al ricorso con le dovute formalità previste dall'art. 44 del d.lgs 546/1992, disciplina riproposta nel d.lgs 175/2024.
D'altra parte, una eventuale pronuncia nel merito, non scalfisce la efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti sulla rateizzazione.
Ciò posto, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio ha fornito le prove dell'avvenuta notifica delle due cartelle presupposte, sicché è infondato il primo motivo di ricorso
Così come è infondata la censura relativa alla mancata allegazione degli atti presupposti e al difetto di motivazione. Come sovente chiarito dai giudici tributari, le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'imposizione devono essere contenuti anche negli atti della riscossione solo allorché questi siano il primo e l'unico atto con il quale è stata comunicata la pretesa dei tributi. Diversamente, quando sono preceduti da atti di accertamento previamente notificati, affinché sia assolto l'obbligo di motivazione, è sufficiente che nel provvedimento della riscossione siano indicati gli estremi dell'atto previamente emesso. Solo nell'ipotesi in cui l'atto presupposto non sia stato portato a conoscenza del destinatario , la motivazione per relationem impone l'allegazione dell'atto presupposto. Nella fattispecie, come innanzi evidenziato, le cartelle presupposte sono state notificate.
Anche la censura relativa alla prescrizione è infondata.
L'agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio ha allegato la prova della notifica di successivi atti interruttivi quali:
- preavviso di fermo n. 03480201800006860000 a mezzo pec in data 24.10.2018 (cfr. all. 3);
- avviso di intimazione n. 03420229007056147000 a mezzo pec in data 18.10.2022 (cfr. all. 4);
-preavviso di fermo n. 03480202200003701000 a mezzo pec in data 29.09.2022 (cfr. all. 5).
Altresì infondato, oltreché inconferente, è l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla mancata indicazione del calcolo per la determinazione degli interessi.
Emerge in maniera inequivoca che nell'atto impugnato non è stato inserito alcun interesse sicché una tale doglianza avrebbe dovuto essere opposta impugnando le presupposte cartelle di pagamento.
Infine, è infondata la proposta eccezione di incostituzionalità sulla determinazione dell'aggio. . Come è noto, infatti , la disposizione in rassegna è stata già vagliata dalla Corte costituzionale. E' stato infatti evidenziato che l'aggio si porrebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 33 della Costituzione, poiché l'importo appunto viene determinato secondo una modalità che prescinde dall'effettiva attività di riscossione svolta. Tuttavia, i giudici costituzionali, pur riscontrando il vulnus degli evocati, ha ritenuto di non potervi allo stato, porre rimedio, dato che “il quomodo delle soluzioni attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive, alla previsione di soluzioni, anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un “aggio” proporzionato”.
Tanto premesso, allo stato, in presenza della disposizione contenuta dall'art. 17 citato, il motivo di ricorso formulato dalla ricorrente è infondato.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso non può essere accolto. Si condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'ADER che si liquidano in € 400,00 da dividere tra le parti costituite.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente alla refusioine delle spese processuali nei confronti delle parti costituite che si liquidano in complessive € 400,00.