Art. 4.
Le misure delle indennita' indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.
In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere e' determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.
Le misure delle indennita' indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.
In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere e' determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.