Articolo 4 della Legge 30 dicembre 1965, n. 1560
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 febbraio 1966
Art. 4.
Le misure delle indennita' indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.
In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere e' determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1966