Articolo 3 della Legge 26 maggio 1998, n. 168
Articolo 2
Versione
16 giugno 1998
Art. 3. 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a L. 101.886.172.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 giugno 1998