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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2751/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alboreto Daniela, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caiazzo Clemente, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 05/11/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 16.7.2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Vesuviana.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, il 25.4.2015 e il Per_1 Per_2
26.5.2017 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno. A tale fine si da atto che la SI. Parte_1
risiede nella casa coniugale di sua proprietà in Somma Vesuviana via San Pietro
[...]
n. 48 insieme alle proprie figlie mentre il sig. ha, già trasferito il proprio Parte_2
2 domicilio in Somma Vesuviana ( NA) via Capitolo n. 18 presso la casa dei propri genitori.
Le parti si obbligano reciprocamente e tempestivamente a comunicare l'un l'altro ogni cambio di residenza e/o di domicilio;
2) Le figlie e avranno la residenza principale e ai fini anagrafici presso la Per_1 Per_2 madre.
3) Le figlie nate dall'unione coniugale, a tutt'oggi minori, e sono affidate Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, al fine di consentire di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale con domicilio prevalente presso la madre. La potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse di natura straordinaria per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore materno presso la quale i minori sono collocati.
4) SaIvo diversi accordi tra i coniugi, il SI. avrà diritto/dovere di vedere Parte_2 le figlie minori e secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1 Per_2
- nei fine settimana alterni dal venerdì ore 19 sino al lunedì mattina provvedendo ad accompagnarle a scuola, inoltre il padre, fatta eccezione per impedimenti di forza maggiore, si rende disponibile ad accompagnare le figlie durante i giorni stabiliti della settimana a svolgere attività sportiva;
- per il periodo delle vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre alternati esempio se un anno da 1/15 , l'anno dopo fa 15/30; Nella eventualità in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con i minori in un luogo di villeggiatura dovrà essere fornita comunicazione reciproca,al fine di far conoscere all'altro genitore dove saranno le minori;
Entrambi i genitori si daranno reciproca comunicazione del periodo in cui intendono trascorrere le prescelte vacanze con i figli entro il 30 giugno di ogni anno. La scelta di detto periodo verrà esercitato dai coniugi ad anni alterni.
- le festività natalizie ( Natale e Capodanno) ad anni alterni ossia Natale 2025 con il padre,
Capodanno 2025 con la madre, e così via fatti salvi accordi differenti tra i genitori e a seguire per gli anni successivi;
3 - per tutta la durata delle vacanze pasquali ad anni alterni;
Fatti salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta tenuto conto degli impegni scolastici e di vita di relazione dei minori e quelli lavorativi dei genitori.
5) Quale concorso al mantenimento delle figlie minori e , il SI. Per_1 Per_2 Parte_2 corrisponderà alla moglie in via anticipata entro il 16 di ogni mese, per dodici mensilità annue, un assegno mensile pari ad € 300,00 mediante accredito su c/c intestato alla madre
IBAN: [...] - le parti concordano che Parte_1
l'assegno unico per le figlie e/o ausili equipollenti verrà percepito interamente dalla sig.
e tal fine il sig. si impegna a sottoscrivere, ciascun anno, Parte_1 Parte_2 la documentazione necessaria all'ottenimento dei suddetti ausili con rinunzia definitiva alla quota parte a lui spettante in favore della sig. , ad esclusivo beneficio delle Parte_1 figlie minori.
L'assegno stesso sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Napoli, a decorrere dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso. La sig. Parte_1 rinunzia a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
entrambi i ricorrenti si dichiarano indipendenti e professionalmente impegnati lei come ferroviere lui come elettricista.
6) Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% da parte del SI. e del 50% da parte della SI.ra . Dette spese Parte_2 Parte_1 dovranno essere, comunque e sempre concordate tra i genitori, nel senso che dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicate e condivise prima di essere effettuate, salvo quelle mediche urgenti. Le parti stabiliscono che tali spese straordinarie siano individuate, a titolo meramente esemplificativo, nelle seguenti:
a) mediche: spese sanitarie non coperte dal SSN, visite specialistiche, spese per cure omeopatiche, per cure ortodontiche, dentistiche, per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali, eventuali interventi chirurgici;
b) scolastiche ed extrascolastiche : rette scolastiche, relativo corredo, libri di testo, eventuali lezioni private;
gite scolastiche, viaggi e vacanze studio, spese per attività promosse dalla scuola;
spese per vitto e alloggio e spese per mezzi di trasporto alle suddette attività connessi;
c) sportive: tasse di iscrizione a corsi sportivi o di altro genere ed acquisto della necessaria attrezzatura per la pratica degli sport e delle discipline prescelti;
spese da sostenere per le trasferte sportive e relativi eventuali soggiorni;
4 7)le parti concordano inoltre che resterà a carico della sig. il versamento della Parte_1 somma di €. 600,00 ( seicento,oo) per il mutuo acceso per acquistare la casa vacanze in
Agropoli viale risorgimento n. 19/C ( SA) conservata nell'interesse delle minori;
8) le spese relative all'immobile di cui sopra, in particolare quelle condominiali, le utenze acqua e luce saranno totalmente a carico del sig. mentre le spese Imu e Tari Parte_2 saranno sopportate nella misura del 50% tra le parti;
tale onere viene assunto dal sig.
sino alla maggiore età delle figlie;
Parte_2
9) la sig. autorizza il sig. a recarsi presso l'immobile sito in Agropoli Parte_1 Parte_2 viale risorgimento n. 19/C ( SA) nei periodi di vacanza o nei fine settimana in cui le figlie saranno con il padre, sino al raggiungimento della maggiore età delle minori;
10) il sig. si fa carico della ordinaria manutenzione dei fotovoltaici installati sia Parte_2 sull'immobile sito in Somma Vesuviana ( NA) e sia quello in Agropoli ( SA) essendo lui un elettricista e pertanto esperto in materia;
I coniugi hanno già provveduto a suddividere in ragione di una metà ciascuno i denari ed i risparmi ad essi appartenuti. Le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, con reciproca rinunzia dei coniugi al mantenimento personale.
9) Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno integralmente compensate tra le parti.
10) I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimessa.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29/11/1980, e , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Somma Vesuviana (NA) il C.F._2
16.7.2014 (atto n. 62, parte II, serie A, anno 2014);
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente alle figlie Parte_1 minori;
- dispone affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig.
da corrispondersi mediante bonifico entro il giorno 16 di ogni mese, oltre Parte_2 alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2751/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alboreto Daniela, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caiazzo Clemente, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 05/11/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 16.7.2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Vesuviana.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, il 25.4.2015 e il Per_1 Per_2
26.5.2017 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno. A tale fine si da atto che la SI. Parte_1
risiede nella casa coniugale di sua proprietà in Somma Vesuviana via San Pietro
[...]
n. 48 insieme alle proprie figlie mentre il sig. ha, già trasferito il proprio Parte_2
2 domicilio in Somma Vesuviana ( NA) via Capitolo n. 18 presso la casa dei propri genitori.
Le parti si obbligano reciprocamente e tempestivamente a comunicare l'un l'altro ogni cambio di residenza e/o di domicilio;
2) Le figlie e avranno la residenza principale e ai fini anagrafici presso la Per_1 Per_2 madre.
3) Le figlie nate dall'unione coniugale, a tutt'oggi minori, e sono affidate Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, al fine di consentire di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale con domicilio prevalente presso la madre. La potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse di natura straordinaria per i figli in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore materno presso la quale i minori sono collocati.
4) SaIvo diversi accordi tra i coniugi, il SI. avrà diritto/dovere di vedere Parte_2 le figlie minori e secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1 Per_2
- nei fine settimana alterni dal venerdì ore 19 sino al lunedì mattina provvedendo ad accompagnarle a scuola, inoltre il padre, fatta eccezione per impedimenti di forza maggiore, si rende disponibile ad accompagnare le figlie durante i giorni stabiliti della settimana a svolgere attività sportiva;
- per il periodo delle vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre alternati esempio se un anno da 1/15 , l'anno dopo fa 15/30; Nella eventualità in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con i minori in un luogo di villeggiatura dovrà essere fornita comunicazione reciproca,al fine di far conoscere all'altro genitore dove saranno le minori;
Entrambi i genitori si daranno reciproca comunicazione del periodo in cui intendono trascorrere le prescelte vacanze con i figli entro il 30 giugno di ogni anno. La scelta di detto periodo verrà esercitato dai coniugi ad anni alterni.
- le festività natalizie ( Natale e Capodanno) ad anni alterni ossia Natale 2025 con il padre,
Capodanno 2025 con la madre, e così via fatti salvi accordi differenti tra i genitori e a seguire per gli anni successivi;
3 - per tutta la durata delle vacanze pasquali ad anni alterni;
Fatti salvi diversi accordi da assumersi di volta in volta tenuto conto degli impegni scolastici e di vita di relazione dei minori e quelli lavorativi dei genitori.
5) Quale concorso al mantenimento delle figlie minori e , il SI. Per_1 Per_2 Parte_2 corrisponderà alla moglie in via anticipata entro il 16 di ogni mese, per dodici mensilità annue, un assegno mensile pari ad € 300,00 mediante accredito su c/c intestato alla madre
IBAN: [...] - le parti concordano che Parte_1
l'assegno unico per le figlie e/o ausili equipollenti verrà percepito interamente dalla sig.
e tal fine il sig. si impegna a sottoscrivere, ciascun anno, Parte_1 Parte_2 la documentazione necessaria all'ottenimento dei suddetti ausili con rinunzia definitiva alla quota parte a lui spettante in favore della sig. , ad esclusivo beneficio delle Parte_1 figlie minori.
L'assegno stesso sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Napoli, a decorrere dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso. La sig. Parte_1 rinunzia a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
entrambi i ricorrenti si dichiarano indipendenti e professionalmente impegnati lei come ferroviere lui come elettricista.
6) Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% da parte del SI. e del 50% da parte della SI.ra . Dette spese Parte_2 Parte_1 dovranno essere, comunque e sempre concordate tra i genitori, nel senso che dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicate e condivise prima di essere effettuate, salvo quelle mediche urgenti. Le parti stabiliscono che tali spese straordinarie siano individuate, a titolo meramente esemplificativo, nelle seguenti:
a) mediche: spese sanitarie non coperte dal SSN, visite specialistiche, spese per cure omeopatiche, per cure ortodontiche, dentistiche, per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali, eventuali interventi chirurgici;
b) scolastiche ed extrascolastiche : rette scolastiche, relativo corredo, libri di testo, eventuali lezioni private;
gite scolastiche, viaggi e vacanze studio, spese per attività promosse dalla scuola;
spese per vitto e alloggio e spese per mezzi di trasporto alle suddette attività connessi;
c) sportive: tasse di iscrizione a corsi sportivi o di altro genere ed acquisto della necessaria attrezzatura per la pratica degli sport e delle discipline prescelti;
spese da sostenere per le trasferte sportive e relativi eventuali soggiorni;
4 7)le parti concordano inoltre che resterà a carico della sig. il versamento della Parte_1 somma di €. 600,00 ( seicento,oo) per il mutuo acceso per acquistare la casa vacanze in
Agropoli viale risorgimento n. 19/C ( SA) conservata nell'interesse delle minori;
8) le spese relative all'immobile di cui sopra, in particolare quelle condominiali, le utenze acqua e luce saranno totalmente a carico del sig. mentre le spese Imu e Tari Parte_2 saranno sopportate nella misura del 50% tra le parti;
tale onere viene assunto dal sig.
sino alla maggiore età delle figlie;
Parte_2
9) la sig. autorizza il sig. a recarsi presso l'immobile sito in Agropoli Parte_1 Parte_2 viale risorgimento n. 19/C ( SA) nei periodi di vacanza o nei fine settimana in cui le figlie saranno con il padre, sino al raggiungimento della maggiore età delle minori;
10) il sig. si fa carico della ordinaria manutenzione dei fotovoltaici installati sia Parte_2 sull'immobile sito in Somma Vesuviana ( NA) e sia quello in Agropoli ( SA) essendo lui un elettricista e pertanto esperto in materia;
I coniugi hanno già provveduto a suddividere in ragione di una metà ciascuno i denari ed i risparmi ad essi appartenuti. Le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, con reciproca rinunzia dei coniugi al mantenimento personale.
9) Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno integralmente compensate tra le parti.
10) I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimessa.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29/11/1980, e , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Somma Vesuviana (NA) il C.F._2
16.7.2014 (atto n. 62, parte II, serie A, anno 2014);
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente alle figlie Parte_1 minori;
- dispone affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig.
da corrispondersi mediante bonifico entro il giorno 16 di ogni mese, oltre Parte_2 alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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