Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2024, n. 38487
CASS
Sentenza 6 giugno 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1096/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, il 6 giugno 2024. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Napoli per intervenuta prescrizione, mentre il difensore del ricorrente ha sostenuto l'insussistenza dei reati contestati e la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente contestava la condanna per omessa valutazione dei rischi e scarichi non autorizzati, sostenendo che il suo ristorante fosse un ambiente sicuro e che avesse già avviato le pratiche per la regolarizzazione.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che il primo motivo era infondato, poiché il ricorrente aveva adottato il documento di valutazione dei rischi solo dopo l'accertamento del fatto. Inoltre, ha ribadito che l'obbligo di redigere il DVR è ineludibile per il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione dell'attività. La Corte ha anche ritenuto generico il secondo motivo riguardante la qualificazione degli scarichi e ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità, dato che la pena inflitta era superiore al minimo edittale. Infine, ha stabilito che la maturazione della prescrizione fosse irrilevante, confermando l'onere delle spese a carico del ricorrente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

Costituisce questione di fatto, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, l'assimilabilità dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue derivanti dall'attività di ristorazione, effettuato in assenza di autorizzazione, a quello di acque reflue di natura domestica.

In tema di infortuni sul lavoro, l'adozione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, di cui all'art. 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è obbligatoria per tutte le tipologie di rischio e con riguardo a tutti i settori, pubblici o privati, ivi compresi quelli a basso rischio infortunistico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2024, n. 38487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38487
    Data del deposito : 6 giugno 2024

    Testo completo