Art. 8. Personale 1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attivita' subacquee di cui alla presente legge. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
c) la percentuale massima dei dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
d) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata;
e) le ipotesi di incompatibilita';
f) le modalita' applicative delle disposizioni del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.
3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di trentanove unita', di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unita' di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.
4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
6. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata puo' comunque procedere all'adozione dello stesso.
Note all' art. 8:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.
- Per il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 5.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
c) la percentuale massima dei dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
d) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata;
e) le ipotesi di incompatibilita';
f) le modalita' applicative delle disposizioni del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.
3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di trentanove unita', di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unita' di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.
4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
6. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata puo' comunque procedere all'adozione dello stesso.
Note all' art. 8:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.
- Per il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 5.