Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03907/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11399 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Quarta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del parziale diniego all’accesso agli atti, mediante distinti provvedimenti emessi in data 23.7.2025 dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, rispettivamente dal II Reparto – 4^ Divisione e dal V Reparto 12^ Divisione a seguito dell’istanza di accesso agli atti presentata il 15.7.2025 e assunta a prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-in data 16.7.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Colonnello -OMISSIS-, del Corpo di Sanità dell’Aeronautica Militare, in servizio permanente, ha esposto di essere stato posto in avanzamento al grado di generale di brigata aerea negli anni 2023, 2024 e 2025.
Egli ha evidenziato di avere appreso solo in via informale dell’esito negativo dei giudizi di avanzamento al grado superiore e di avere avanzato un’istanza di accesso allo scopo verificare la correttezza dell’iter valutativo, in ciascuno degli anni in cui egli è stato ammesso alla procedura di avanzamento, con l’intento di proporre impugnazione, nel caso emergano profili di illegittimità.
In particolare, in data 15 luglio 2025, ha presentato istanza ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, al fine di conseguire l’ostensione dei seguenti documenti:
“ a) gli esiti dei giudizi di avanzamento, con indicazione della posizione e del punteggio di merito assegnato, relativo ai Colonnelli del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo inclusi nell’aliquota di avanzamento formati per il 2023, 2024 e 2025, iscritti e non iscritti nel relativo quadro di avanzamento, a scelta, formati per i predetti anni;
b) i criteri di valutazione eventualmente predeterminati (incluse le griglie di valutazione) dalla Commissione Superiore di Avanzamento, in relazione al conferimento del grado di Brigadiere Generale – procedura selettiva per gli anni 2023, 2024 e 2025;
c) i verbali inerenti agli scrutini incluse le schede di attribuzione del punteggio attribuito ai candidati da ogni singolo componente della Commissione di Avanzamento per gli anni 2023, 2024 e 2025;
d) la scheda riepilogativa del punteggio totale attribuito al ricorrente, per le tre valutazioni, che ha determinato l’attribuzione del punteggio di merito assegnato con il relativo numero di inserimento nel “quadro di avanzamento”;
e) libretti personali, stato di servizio e Documento Unico Matricolare dei candidati che risultassero eventualmente precedere il ricorrente in graduatoria per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
f) libretto personale, stato di servizio e Documento Unico Matricolare del ricorrente negli anni 2023, 2024 e 2025 ”.
2. - L’Amministrazione ha accolto solo in parte l’istanza di accesso, essendosi limitata a rilasciare copia solo alcuni dei documenti richiesti e ha opposto diniego in relazione ad altri, negando l’esistenza di un interesse meritevole di tutela in capo al ricorrente.
Come rilevato dall’Ufficiale, l’Amministrazione ha emesso due distinti provvedimenti di diniego parziale:
“ a) un primo provvedimento del II Reparto – 4^ Divisione, mediante il quale si autorizzava l’accesso limitatamente ai verbali del 2023, 2024 e 2025 “nelle parti che riguardano il ricorrente”, ma si nega l’accesso alle graduatorie complete e alle valutazioni degli altri candidati idonei non promossi;
b) un secondo provvedimento del V Reparto – 12 ^ Divisione, in cui si autorizzava l’accesso solo alla documentazione matricolare degli ufficiali promossi (cinque ufficiali in totale per i tre anni), ma si negava l’accesso alla documentazione degli ufficiali idonei non promossi ”.
Si legge nel provvedimento del II Reparto – 4^ Divisione: “ Non si consente l’accesso, invece, alla documentazione caratteristica e matricolare degli Ufficiali che, per le aliquote di valutazione riferite agli anni 2023, 2024 e 2025, sono stati giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore in quanto, in relazione agli stessi, il Col. -OMISSIS- non possiede un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, come previsto dall’articolo 22 della legge n. 241 del 1990 ”.
Nel provvedimento del V Reparto – 12 ^ Divisione si legge: “ Si comunica, inoltre, che è intendimento della scrivente di: Omissis - non consentire l’accesso alle parti dei citati verbali e delle relative graduatorie di merito, concernenti gli Ufficiali giudicati idonei, ma che, come nel caso della S.V., non sono stati iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore per i suddetti anni. Ciò in quanto, relativamente a tali parti, la S.V. non risulta portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, come previsto dall’articolo 22 comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990… ”.
3. - L’Ufficiale ha, quindi, proposto ricorso, rilevando l’illegittimità del parziale diniego opposto dall’Amministrazione, deducendo:
1) Violazione dell’art. 24 Cost. e lesione del diritto di difesa ed effettività della tutela giurisdizionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 241/1990; erroneità e falsità dei presupposti.
Il diniego parziale comprimerebbe il diritto di difesa dell’interessato e impedirebbe di effettuare una verifica puntuale sulla legittimità delle valutazioni comparative operate nell’ambito delle procedure di avanzamento.
Sarebbe errato il presupposto su cui è basato il parziale diniego, costituito dall’assenza “ di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, come previsto dall’articolo 22 comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 ”.
Al contrario, il ricorrente vanterebbe un interesse qualificato a conoscere l’intero contesto valutativo, concernente la posizione di tutti i candidati.
Il parziale diniego sarebbe, inoltre, in contrasto con le norma degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
Ulteriori profili di illegittimità deriverebbero dalla violazione degli artt. 2 e 3 della legge n 241/1990, per la grave carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, non essendo indicata di alcuna specifica ragione per la quale l’odierno ricorrente non sarebbe titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e difettando il necessario bilanciamento tra ipotetiche esigenze di riservatezza, mai esplicitate, con l’interesse qualificato del ricorrente alla tutela giurisdizionale.
Il ricorrente ha infine dedotto la violazione del principio di proporzionalità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e ha concluso chiedendo che sia accertata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per le ragioni esposte e siano annullati i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, sia ordinato il rilascio dei documenti oggetto della richiesta su cui sono stati opposti i dinieghi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. - Si è costituito il Ministero della Difesa, che ha prodotto ampia memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza dei motivi dei motivi dedotti e ha chiesto il rigetto del ricorso, col favore delle spese.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS-del 27 novembre 2026 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali idonei non promossi nelle procedure di avanzamento al grado di Generale di Brigata Aerea, nell’ambito delle procedure selettive annuali riservate ai Colonnelli del Corpo Sanitario Aeronautico, per gli anni 2023, 2024 e 2025, all’uopo autorizzando - stante il numero presumibilmente elevato dei destinatari della notifica - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami.
Il ricorrente ha provveduto all’incombente.
6. - Nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.
7. – Le ragioni alla base del parziale diniego impugnato sono incentrate, sostanzialmente, sull’assunto secondo il quale il ricorrente non avrebbe concreto interesse all’accesso rispetto a documentazione concernente ufficiali risultati idonei ma non vincitori nelle procedure di avanzamento.
Il Ministero ha richiamato al riguardo il noto orientamento secondo il quale nel sistema di promozione a scelta degli ufficiali delle Forze Armate non vi è comparazione tra gli scrutinandi, ma solo valutazione in assoluto di ciascuno di essi, per cui deve considerarsi inammissibile una domanda proposta nei confronti di ufficiali non promossi, tendente a una migliore collocazione in graduatoria.
8. – Le ampie doglianze esposte dal ricorrente possono essere esaminate congiuntamente, giacché tutte convergenti su un assunto unitario, connesso alla violazione del diritto di difesa in dipendenza della violazione delle norme in materia di accesso, degli obblighi di motivazione e dei principi di trasparenza e buon andamento.
Osserva il Collegio che non è questa la sede per stabilire se il Col. -OMISSIS-tenda solo a una migliore collocazione in graduatoria ovvero intenda conseguire in via giurisdizionale il bene della vita, consistente nella promozione a generale di brigata. L’interesse concreto, diretto e attuale di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, che deve necessariamente supportare la domanda di acceso a documenti amministrativi, non si identifica, infatti, con l’interesse al ricorso avverso l’esito del giudizio di avanzamento.
L’interesse di cui all’art. 22 ora richiamato attiene esclusivamente alla conoscenza dei documenti e non già alla possibilità di ottenere una pronuncia favorevole nel giudizio che sia stato proposto o che si intenda eventualmente proporre.
Quel che l’istante intende ottenere sono le informazioni finalizzate alla tutela di un proprio interesse giuridico; che a tal fine, acquisita la conoscenza dei documenti, lo faccia in maniera adeguata ovvero avanzi pretese fondate o meno o addirittura inammissibili sono questioni del tutto estranee alla valutazione dell’interesse all’ostensione e che comunque non si possono stabilire a priori in questa sede.
L’odierno ricorrente ha partecipato al procedimento finalizzato al passaggio al grado superiore e non ha conseguito il risultato cui anelava e, per ciò stesso, ha interesse qualificato ad acquisire conoscenza del complesso delle valutazioni effettuate con riferimento a promossi e non promossi, al fine di orientare le tesi difensive o anche al fine di valutare l’opportunità o meno di proporre ricorso, in considerazione, ad esempio, del metro valutativo utilizzato.
L’interesse alla base dell’istanza ostensiva deve considerarsi, quindi, non solo concreto, diretto e attuale, ma anche correlato alla conoscenza necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990 (così Tar Lazio, sez. I bis, 2 ottobre 2024, n. 17084; in materia anche Cons. St., sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1645).
Riconosciuta l’esistenza dell’interesse e la finalizzazione alla tutela di interessi giuridici, non resta che affermare la sussistenza del diritto del ricorrente di accedere ai documenti dei quali è stata rifiutata l’ostensione.
9. - Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego e ordine all’Amministrazione di consentire all’odierno ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Ministero della Difesa, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e ordina al Ministero della Difesa di consentire all’odierno ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso del contributo unificato, se pagato, delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.