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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio il 23 dicembre 2025, composto dai magistrati:
1) dott. RI CO presidente rel.
2) dott. Gaetano Catalani giudice
3) dott.ssa Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1760/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato RUSSO MARIA ANTONIETTA, C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), con l'avvocato MANTARANO GIANVITO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 30 settembre 2025, contenente le condizioni del divorzio;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata con decreto n. 1335/2021 depositato in data 17 febbraio 2021;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta nonché l'espressa richiesta delle parti, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 30 settembre 2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 09/12/2000 in Ferrandina, Parte_1 Parte_2
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 29 luglio 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrandina di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2000, Parte II, serie A, numero 38;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 dicembre 2025.
Il Presidente est.
RI CO