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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: carta elettronica per la
In nome del Popolo italiano formazione e l'aggiornamento dei docenti
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco DO, nella causa civile iscritta al n. 955/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. AM PA) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
21.10.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio Parte_1
diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come riconosciuto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ed ottenere consequenziale condanna del a Controparte_1
corrisponderle l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 1218 c.c. Ha esposto di prestare servizio come educatrice presso il Convitto “Principe di Napoli” in forza di contratto a tempo indeterminato sin dal 1.9.2014 e di non avere beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»). Ha contestato l'illegittimità di tale trattamento osservando che il personale educativo è considerato equiparato dalla normativa vigente a quello docente,
lamentando, anche mediante richiamo della giurisprudenza di merito e di legittimità
formatasi sull'argomento, l'illegittimità dell'esclusione dalla platea dei beneficiari della carta docente.
2. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
3. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69,
conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023, stabilisce che “
1. La Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola)
dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo
22 delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento
della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-
pedagogica…”.
Secondo l'orientamento espresso dal S.C. all'esito di una lettura coordinata delle disposizioni di legge di cui al D.lgs. n. 297 del 1994 art. 395 e 398 e degli artt. 25, 127,
128 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2016-2018, la carta docente “spetta anche al
personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a
quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo
di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr Cass. sez.
lavoro, ord. n. 9895 del 2024; cfr anche, id., 32104/2022).
4. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Invero, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione, la pretesa avanzata è
fondata, in quanto la ricorrente ha diritto al beneficio alle stesse condizioni previste per il personale docente di ruolo, avendo prestato servizio mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel ruolo del personale educativo. Ne
consegue che, in accoglimento del ricorso, il resistente va condannato ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 1.100,00 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
33 - condanna il resistente ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00,
oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano negli importi di € 49,00 per C.U. versato ed € 940,00 per compenso professionale, oltre r.f., VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
AM PA, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 21.10.2025
Il Giudice
Marco DO
44
In nome del Popolo italiano formazione e l'aggiornamento dei docenti
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco DO, nella causa civile iscritta al n. 955/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. AM PA) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
21.10.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio Parte_1
diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come riconosciuto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ed ottenere consequenziale condanna del a Controparte_1
corrisponderle l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 1218 c.c. Ha esposto di prestare servizio come educatrice presso il Convitto “Principe di Napoli” in forza di contratto a tempo indeterminato sin dal 1.9.2014 e di non avere beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»). Ha contestato l'illegittimità di tale trattamento osservando che il personale educativo è considerato equiparato dalla normativa vigente a quello docente,
lamentando, anche mediante richiamo della giurisprudenza di merito e di legittimità
formatasi sull'argomento, l'illegittimità dell'esclusione dalla platea dei beneficiari della carta docente.
2. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
3. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69,
conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023, stabilisce che “
1. La Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola)
dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo
22 delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento
della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-
pedagogica…”.
Secondo l'orientamento espresso dal S.C. all'esito di una lettura coordinata delle disposizioni di legge di cui al D.lgs. n. 297 del 1994 art. 395 e 398 e degli artt. 25, 127,
128 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2016-2018, la carta docente “spetta anche al
personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a
quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo
di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr Cass. sez.
lavoro, ord. n. 9895 del 2024; cfr anche, id., 32104/2022).
4. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Invero, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione, la pretesa avanzata è
fondata, in quanto la ricorrente ha diritto al beneficio alle stesse condizioni previste per il personale docente di ruolo, avendo prestato servizio mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel ruolo del personale educativo. Ne
consegue che, in accoglimento del ricorso, il resistente va condannato ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 1.100,00 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
33 - condanna il resistente ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00,
oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano negli importi di € 49,00 per C.U. versato ed € 940,00 per compenso professionale, oltre r.f., VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
AM PA, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 21.10.2025
Il Giudice
Marco DO
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