Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1466
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupponeva l'impugnazione dell'intimazione per far valere la prescrizione maturata prima della sua notifica. Poiché l'intimazione non è stata impugnata, la pretesa si è cristallizzata e le eccezioni di prescrizione anteriori non possono essere fatte valere in questa sede. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha comprovato la notifica di una precedente intimazione in data 8.11.2023, escludendo la maturazione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1466
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1466
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo