Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 4 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03693/2026REG.PROV.COLL.
N. 04765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4765 del 2025, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OB LD, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2897/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OB LD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Giovanni ZI e udito per la parte appellata l’avvocato Alessandra Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. GE e DE propongono appello avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 2897/2024 che ha accolto il ricorso proposto da OB LD (quale erede della sig.ra AR DE già amministratore dell'azienda agricola TT s.s. ed ex socio della stessa) e volto ad ottenere l’annullamento:
-delle intimazioni di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione assunte ai prott. n. 099202190009287 58/000 e n. 099202190009288 59/000, per l’importo di € 35.926,49;
-degli atti con i quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Rovigo ha disposto il pignoramento dei crediti del ricorrente presso terzi in conseguenza del mancato pagamento della somma di cui alle intimazioni oggetto della presente impugnativa (codici identificativi della procedura esecutiva: 09984202100000029001; 09920213220000014007; 09984202100000028001).
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- la società semplice TT di AR DE e LD OB gestiva un’azienda agricola con sede nel Comune di Adria (RO), ove, tra l’altro, si produceva latte destinato ad essere compravenduto;
- il 29.1.2008 la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
- il ricorrente in primo grado, nella qualità di erede della sig.ra AR DE, che amministrava l'azienda agricola, ed ex socio della TT s.s., ha impugnato le intimazioni di pagamento e gli atti di pignoramento presso terzi in epigrafe meglio descritti, con i quali la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (DE) gli ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 35.926,49, inerente ai “residui GE ex d.l. n. 27/2019” relativi alle annate lattiere 2000/2001 e 2001/2002;
- si tratta dei cc.dd. “prelievi latte” determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea per i periodi in esame;
- le intimazioni, che richiamano la cartella di pagamento n. 30020180000011557000 del 22.12.2018, in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (GE), titolare del credito, comprendono sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
3. A sostegno dell’impugnativa di primo grado venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Eccesso di potere. Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, mancata allegazione della cartella di pagamento, mancata indicazione della campagna lattiera.
II. Omessa indicazione dei criteri del calcolo delle quote e degli interessi. Insufficiente motivazione relativa alla richiesta delle somme spettanti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativa ai criteri di calcolo delle quote con i relativi interessi. Violazione del principio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ingiustizia manifesta.
III. Illegittimità dei provvedimenti notificati per violazione di legge dei regolamenti CE relativi alla materia e più precisamente Reg. CE n. 95/2988. Difetto di istruttoria. Incompletezza dell’istruttoria.
IV. Intervenuta prescrizione dei presunti crediti.
V. Illegittimità dell’iscrizione al ruolo per difetto di motivazione per i recuperi effettuati sugli aiuti Pac. Indeterminatezza dei recuperi su errate quantificazioni dei presunti debiti. Difetto di motivazione.
3.1 Il ricorrente sosteneva che:
- le intimazioni di pagamento sarebbero nulle perché si limiterebbero a indicare il numero della cartella esattoriale presupposta senza allegarla: non sarebbe quindi possibile comprendere su che cosa si fondi il credito azionato dall’DE;
- i provvedimenti sarebbero gravemente immotivati, tanto che nemmeno si capirebbe quali campagne lattiere verrebbero in discussione;
- i provvedimenti impugnati non illustrerebbero le modalità di calcolo degli interessi: in particolare non sarebbe possibile comprendere quali siano i tassi di interesse applicati e i termini presi in considerazione per il computo degli stessi, e soprattutto la quantità di produzione lattiera che avrebbe determinato la misura dello sforamento dalla quota prevista in sede eurounitaria e nazionale: sul punto sarebbe per giunta mancato ogni contraddittorio previo con l’Amministrazione;
- il credito azionato dall’Amministrazione, risalente agli anni 2000 e 2001, sarebbe da ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorso senza interruzioni né sospensioni il termine (quadriennale, quinquennale e decennale) previsto per farlo valere;
- gli atti di imputazione del prelievo sarebbero illegittimi perché già a monte al sig. LD non sarebbe stata comunicata la consistenza del presunto prelievo supplementare dovuto, né tanto meno le comunicazioni della produzione lattiera quale primaria (presunta) fonte generativa del debito;
- al ricorrente sarebbero state ingiustamente trattenute delle somme dai contributi corrisposti nell’ambito della politica agricola comune (c.d. p.a.c.).
4. Con ordinanza cautelare n. 318/2022, il primo giudice ha sospeso l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati ed onerando l’GE e l’DE, secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
5. Nel giudizio di primo grado è costituita l’DE contestando le pretese della ricorrente e dimettendo la documentazione ritenuta pertinente.
L’GE, pur ritualmente notiziata della pendenza del ricorso, non si è costituita in giudizio.
6. Con sentenza n. 2897/2024 il Tar per il Veneto:
- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito quanto all’impugnazione degli atti di pignoramento presso terzi in epigrafe meglio individuati, salva la riproposizione della questione innanzi al giudice ordinario ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2°, del c.p.a.;
- ha accolto, per quanto di ragione, nei sensi e limiti di cui in motivazione, la domanda annullatoria delle intimazioni di pagamento oggetto di impugnativa, che per l’effetto ha annullato.
6.1 Sotto quest’ultimo profilo, il Tar ha accolto (in quanto ritenuta assorbente) l’eccezione di prescrizione del credito. In particolare il Tar ha ritenuto che:
«… a fronte della contestazione di cui al IV motivo di ricorso, per cui sono trascorsi oltre 20 anni dagli atti che hanno fissato il contingente perla produzione lattiera delle due annate 2000 e 2001 quantificando il prelievo supplementare dovuto dai produttori, senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, nessun elemento probatorio di segno contrario è stato offerto dall’DE, e l’GE non si è nemmeno costituita in giudizio.
Nello specifico, pur avendo l’DE prodotto della documentazione in giudizio, nel novero dei documenti dimessi non si rinviene la prova dell’avvenuta comunicazione degli atti presupposti alle intimazioni di pagamento qui impugnate (intimazioni di prelievo supplementare e cartella di pagamento), la cui notificazione, ove provata, avrebbe spiegato efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Né consta la dimostrazione della sussistenza di altri atti, intervenuti medio tempore, comunque aventi efficacia interruttiva dei detti termini prescrizionali, ivi compresa l’instaurazione di eventuali contenziosi promossi dal ricorrente ovvero dalla società semplice TT di AR DE e LD OB di cui egli era socio.
Ne consegue che, allo stato degli atti e sulla base delle allegazioni dell’unica Amministrazione costituita, appare fondato il rilievo, contenuto nel quarto mezzo, di intervenuta prescrizione del credito portato dalle intimazioni oggetto di impugnativa trasmesse nel novembre 2021, con la precisazione che, nel caso di specie, il termine di prescrizione:
-della somma imputata a titolo di capitale è quello decennale (circa il carattere ordinario decennale della prescrizione applicabile alla materia di cui si discute cfr., da ultimo, C.d.S., n. 6127/2024, che richiama C.d.S. n. 64/2024; n.9706/2022; n. 2730/2022);
-della somma imputata a titolo di interessi è quello quinquennale (ex art. 2948,1° comma, n. 4 del cod. civ.): vd., da ultimo, C.d.S., n. 7505/2024, e la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ivi richiamata.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, vanno annullate le intimazioni di pagamento indicate in epigrafe, nel senso sopra precisato, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso ».
7. Avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 2897/2024 propongono appello GE e DE per i motivi che saranno più avanti analizzati.
8. All’udienza del 7 maggio 2026 l’appello è trattenuto in decisione.
TO
1. Preliminarmente parte appellante offre una propria ricostruzione delle vicende relative alle intimazioni di pagamento l’intimazione di pagamento n. 099920219000928758000 e n. 09920219000928859000 oggetto del ricorso di primo grado entrambe notificate il 19 novembre ed il 22 novembre 2021, sostenendo che le circostanze illustrate risultano tutte provate documentalmente, attraverso le prove che si depositano in questo giudizio di appello e che si chiede al Collegio di valutare, ai sensi dell’art. 104 del cod. proc. amm.
In particolare parte appellante sostiene che:
- le intimazioni di pagamento impugnate trovano entrambe il loro fondamento nella cartella di pagamento Agea n. 30020180000011557000, notificata il 12 dicembre 2018 (vengono depositati in appello la cartella e la ricevuta di compiuta giacenza relativa alla notifica ridetta cartella);
- le intimazioni di pagamento impugnate riguardano le annualità lattiere 2000/2001 e 2001/2002;
- rispetto alle campagne in questione, il primo acquirente, dopo le rituali comunicazioni di fine campagna, ha provveduto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, la quale ha emesso i seguenti provvedimenti: (i) sentenza n. 1160/12, a mezzo della quale il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal primo acquirente “società Veneto Latte s.c.r.l.”, avverso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2000/01; (ii) sentenza n. 1455/12, a mezzo della quale il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal primo acquirente “società Veneto Latte s.c.r.l.”, avverso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/02 (entrambe le sentenze citate sono state depositate in appello: esse sono passate in giudicato e in entrambi i casi nelle more del giudizio l’efficacia del prelievo è stata sospesa a seguito dell’accoglimento della sospensiva);
- prima delle intimazioni impugnate in primo grado, sono state ritualmente notificate al produttore le seguenti intimazioni ex art. 8- quinquies , comma 1, l. 33/09: (i) n. GE.DIRGEN.2013.868 del 11 giugno 2013, consegnata in data 25 giugno 2013 e relativa alla campagna 2001/02 alla quale è seguita in data 11.12.2015 la presa d’atto da parte di GE della mancata adesione alla rateizzazione e del mancato versamento del prelievo esigibile; (ii) n. GE.AGA.2014.0034110 del 12 giugno 2014, consegnata in data 24 giugno 2014 e relativa alla campagna 2000/01 alla quale è seguita in data 11.12.2015 la presa d’atto da parte di GE della mancata adesione alla rateizzazione e del mancato versamento del prelievo esigibile [i documenti relativi alle appena citate notifiche sono stati depositati in appello].
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., per non avere il Tar preso la notifica della cartella e i giudizi concernenti la pretesa creditoria in questione, che hanno interrotta e tenuta pure sospesa la prescrizione. Istanza di ammissione di prova documentale ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. ».
Parte appellante sostiene che:
- la sentenza del Tar appare violativa delle disposizioni in oggetto nella parte in cui non ha tenuto conto dell’effetto interruttivo i) della notifica della cartella di pagamento; ii) dei giudizi instaurati dal primo acquirente; iii) della notifica delle intimazioni relative al procedimento di rateizzazione.
2.1 Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento si sostiene che:
- la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata al produttore a mezzo racc. a.r. in data 12 dicembre 2018 (depositata in appello);
- la notifica si è perfezionata mediante la compiuta giacenza della raccomandata che non è stata ritirata dal produttore nei termini di legge;
- pertanto non può ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale in relazione alle campagne 2000/01 e 2001/02;
- il produttore sia decaduto da ogni e qualsivoglia possibilità di muovere contestazioni sul merito della cartella impugnata prodromica alle intimazioni impugnate, in quanto qualsiasi vizio ad essa relativo, inclusa la questione della prescrizione estintiva maturata prima della sua notifica, è attualmente preclusa, secondo il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, di un provvedimento successivo ad altro atto divenuto definitivo perché non impugnato.
2.2 Parte appellante sostiene inoltre che:
- l’effetto interruttivo della prescrizione deriva altresì dai giudizi instaurati dal primo acquirente nonché dalle ordinanze di accoglimento della domanda cautelare che hanno reso inesigibile il prelievo sino alla definizione dei giudizi;
- il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. e 2945, commi 1 e 2 c.c. trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento);
- fermo restando l’effetto sospensivo derivante dall’accoglimento delle domande cautelari, non può eccepirsi che i giudizi analiticamente indicati nelle premesse in fatto non possano essere considerati interruttivi della prescrizione in quanto instaurati dal primo acquirente e non dal produttore;
- il c.d. “primo acquirente” è legato al produttore da un vincolo di solidarietà per l’adempimento dell’obbligazione di versamento del prelievo supplementare.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ nella parte in cui ha ritenuto la prescrizione quinquennale per quanto riguarda gli interessi ».
Parte appellante sostiene che:
- la decisione appare errata anche nella parte in cui riconosce che gli interessi oggetto di intimazione siano oggetto di prescrizione quinquennale;
- l’obbligazione di pagamento del prelievo supplementare, anche per quanto riguarda gli interessi, deve considerarsi unica e assoggettata alla prescrizione decennale.
4. Parte appellante propone istanza di ammissione documenti ex art. 104 c.p.a.
5. Il primo motivo è infondato alla luce di quanto già statuito dalla Sezione (vedi Cons. Stato, Sezione VI, 03/02/2025 n. 836 e Cons. Stato, Sezione VI, 22/07/2025 n. 6469).
5.1. Si deve premettere che la Sezione ha già avuto modo di affermare, in più di una occasione e proprio con riferimento a analoghi contenziosi, che « il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello. Solo se la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado, è ammissibile l’integrazione istruttoria in appello, ma non quando – come avvenuto nel caso di specie – è avvenuto esattamente il contrario: il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito della prova, ma l’amministrazione pubblica ha ignorato completamente tale incombente istruttorio (in termini Cons. Stato, sez. IV, n. 5560/2021) » (Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049; 30 gennaio 2024 n. 933, la quale ha anche precisato che « nessuna omissione è imputabile al Tar, essendo, invece, l’incompletezza istruttoria posta alla base della decisione ascrivibile in via esclusiva alla condotta dell’amministrazione, che non documenta alcun impedimento alla produzione spontanea della prova o all’adempimento dell’ordinanza istruttoria di primo grado »; 23 luglio 2024, n. 6611).
5.2. Merita richiamare, in particolare, il precedente di cui alla sentenza di questa Sezione n. 4492 del 21 maggio 2024, che ha ulteriormente precisato che « nella valutazione della indispensabilità della produzione documentale, non può prescindersi dalle concrete modalità di svolgimento del giudizio di prime cure, dovendosi all’uopo distinguere tra l’ipotesi in cui il giudice abbia omesso l’attivazione dei propri poteri istruttori officiosi ex artt. 63, comma 1, e 64, comma 4, c.p.a. da quello in cui lo stesso abbia esercitato tali prerogative ordinando la produzione di documenti ma detto ordine sia rimasto in tutto o solo in parte (come nel caso di specie) inadempiuto dalla parte interessata. Nella seconda ipotesi, infatti, si è dinanzi ad una lacuna istruttoria non imputabile al giudice di primo grado non potendosi a questi contestare, sub specie di error in procedendo, l’omessa attivazione dei poteri di integrazione probatoria (i quali hanno, almeno nel giudizio amministrativo di legittimità a carattere impugnatorio, carattere di tendenziale doverosità). Per contro, ove si ammettesse indiscriminatamente l’integrazione istruttoria in appello si finirebbe con lo stravolgere i connotati propri del processo di secondo grado, per come tratteggiati nell’insegnamento della Adunanza Plenaria di questo Consiglio (Cons.St., A.P., 30 luglio 2018, nr. 10 e 11). Se è vero che quest’ultimo si atteggia a revisio prioris istantiae in cui la sentenza di appello si esprime direttamente sull’esito da attribuire alla causa sostituendo, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado e ponendosi come nuova decisione idonea a passare in giudicato ciò ha luogo, in applicazione del principio dell’effetto devolutivo, solo nei limiti delle censure dedotte. Sicché anche l’“indispensabilità” della produzione documentale ex art. 104, comma 2, c.p.a. va necessariamente apprezzata dal Collegio in tale peculiare prospettiva. Ciò con l’evidente corollario che, quanto alla posizione specifica di parte appellante (in via principale ovvero incidentale), la nuova produzione documentale in grado di appello deve apparire necessaria a sorreggere una specifica doglianza rivolta nei confronti della sentenza. Viceversa, non può ritenersi “indispensabile”, nella prospettiva del giudizio di appello, una produzione documentale che non sia funzionale a evidenziare un errore o un’omissione (in procedendo o in iudicando) del giudice di prime cure ma solo a sopperire ad una mancanza della difesa di parte nel corso del giudizio di primo grado (così Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2021 n. 5560 secondo cui l’integrazione istruttoria in appello è ammessa solo “se la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado”). Ciò vale a fortiori ove, come nel caso che occupa, il giudice di prime cure abbia reso una statuizione specifica in ordine alla valutazione dell’insufficienza e incompletezza del materiale probatorio acquisito in primo grado (osservando, in particolare, nella sentenza impugnata, che i documenti esibiti in primo grado “non forniscono alcuna prova del fatto che, successivamente alla quantificazione del debito dovuto a titolo di prelievo supplementare sulla produzione del latte e alla richiesta di pagamento di tale importo, siano intervenuti atti interruttivi della dedotta prescrizione del credito”). Infatti, in tal caso parte appellante ha l’onere di muovere nell’atto di gravame una specifica censura avverso tale punto della sentenza non potendosi limitare solo a produrre la documentazione e ad allegarne pertinenza e decisività rispetto al thema probandum (così Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023 n. 11049). E ciò denunciando, in particolare, eventuali errori commessi dal T.A.R. con riguardo alle modalità di acquisizione o valutazione della prova medesima ovvero giustificando l’omessa produzione dei documenti ».
5.3. Nel caso in esame si constata che la statuizione del Tar si fonda sul rilievo che « In particolare, a fronte della contestazione di cui al IV motivo di ricorso, per cui sono trascorsi oltre 20 anni dagli atti che hanno fissato il contingente per la produzione lattiera delle due annate 2000 e 2001 quantificando il prelievo supplementare dovuto dai produttori, senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, nessun elemento probatorio di segno contrario è stato offerto dall’DE, e l’GE non si è nemmeno costituita in giudizio.
Nello specifico, pur avendo l’DE prodotto della documentazione in giudizio, nel novero dei documenti dimessi non si rinviene la prova dell’avvenuta comunicazione degli atti presupposti alle intimazioni di pagamento qui impugnate (intimazioni di prelievo supplementare e cartella di pagamento), la cui notificazione, ove provata, avrebbe spiegato efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Né consta la dimostrazione della sussistenza di altri atti, intervenuti medio tempore, comunque aventi efficacia interruttiva dei detti termini prescrizionali, ivi compresa l’instaurazione di eventuali contenziosi promossi dal ricorrente ovvero dalla società semplice TT di AR DE e LD OB di cui egli era socio.
Ne consegue che, allo stato degli atti e sulla base delle allegazioni dell’unica Amministrazione costituita, appare fondato il rilievo, contenuto nel quarto mezzo, di intervenuta prescrizione del credito portato dalle intimazioni oggetto di impugnativa trasmesse nel novembre 2021 ».
5.4. Tali statuizioni non sono state di per sé contestate dalle appellanti, che nell’atto d’appello non sostengono che il Tar sia incorso in errore per non aver rilevato o per non aver correttamente valutato documentazione già prodotta in primo grado; le appellanti, anzi, sostanzialmente ammettono la correttezza del ragionamento del primo giudice, deducendo l’esistenza di vari atti interruttivi della prescrizione che però producono solo in appello, senza neppure tentare di giustificare l’omessa produzione di tale prova in primo grado e, soprattutto, l’omessa ottemperanza all’ordine istruttorio del primo giudice. Da questo punto di vista la nuova documentazione, prodotta dalle Amministrazioni solo nel presente giudizio d’appello, non risulta funzionale a sorreggere una specifica critica all’impugnata decisione, essendo all’evidenza strumentale a sopperire ad una mancanza della difesa di parte nel corso del giudizio di primo grado.
5.5. In base alle considerazioni che precedono la fattispecie in esame risulta sovrapponibile a quelle definite con i precedenti dianzi richiamati: sia in ragione del fatto che il giudice di primo grado ha attivato i propri poteri istruttori, che le Amministrazioni hanno ignorato; sia in ragione della mancanza di una specifica critica al ragionamento che ha consentito al Tar di accertare la prescrizione del credito a causa della mancanza della prova dell’esistenza di atti interruttivi, tra la data della notifica della cartella presupposta e quella della notifica delle intimazioni impugnate.
5.6. Non avrebbe pregio sostenere che il primo giudice avrebbe potuto/dovuto reiterare i poteri istruttori: come già affermato nei summenzionati precedenti della Sezione, l’omessa produzione, nel corso del primo grado di giudizio, della documentazione necessaria ai fini del decidere è da ascrivere unicamente alle Amministrazioni, che avrebbero dovuto provvedervi spontaneamente (in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a.) e che sono rimaste inerti dopo l’ordinanza istruttoria, con ciò violando anche il dovere di lealtà e probità che è imposto alle parti dal combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 88 c.p.c.. Infine, il principio di economicità processuale - che si applica certamente anche al processo amministrativo in quanto declinazione del giusto processo, garantito dall’art. 2 c.p.a. – risulta ontologicamente incompatibile con il presunto onere/obbligo del giudice amministrativo di reiterazione dei propri poteri istruttori, in mancanza di una valida ragione giustificatrice.
5.7. Il Collegio non ravvisa, conclusivamente, alcuna ragione per disattendere i principi affermati nei precedenti richiamati, i quali conducono a ritenere inammissibile la documentazione prodotta dalle Amministrazioni appellanti solo nel grado d’appello.
5.8. Il Collegio non ignora che la Sezione ha anche chiarito le ipotesi nelle quali il principio di cui si è appena fatta applicazione può subire deroghe. Si veda, in particolare, la sentenza n. 907/2025 nella quale si è affermato che può ritenersi ipotizzabile una deroga all’orientamento principale innanzi delineato nei casi in cui si chieda l’acquisizione di un documento avente ad oggetto una sentenza che integra un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito.
Nella specie, però, si chiede di acquisire dei meri documenti. E le sentenze di cui si chiede l’acquisizione non hanno valore di giudicato tra le parti relative all’esistenza del credito ma vengono invocate come mere vicende relative all’asserita intervenuta interruzione della prescrizione.
6. Il secondo motivo di appello è infondato.
Conformemente a quanto statuito da Cons. Stato. Sezione VI, 29 aprile 2026, n. 3335, il Collegio, pur riconoscendo l’esistenza, sino a tempi relativamente recenti, di decisioni favorevoli al riconoscimento del termine decennale, non può che rilevare come in merito alla specifica questione la posizione della Sezione si sia successivamente allineata a quella espressa dalla giurisprudenza civile per la quale « gli interessi per il ritardo nella loro esazione integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, Cod. Civ. (Cass. 30901/2019,14049/2006) » (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 1° ottobre 2020, n. 20955).
L’illustrato orientamento, da considerarsi ormai consolidato e dal quale non si ha motivo di discostarsi, trova infatti conferma nella più recenti decisioni laddove si afferma che « sul punto, la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi » (Cons. Stato. Sez. VI, 13 marzo 2026, n. 2098; nei medesimi sensi, 2 aprile 2026, n. 2727; 24 febbraio 2026, n. 1462; 18 febbraio 2026, n. 1298).
7. L’istanza di ammissione documenti ex art. 104 c.p.a. deve essere rigettata per le ragioni esposte.
8. Alla luce delle statuizioni sopra evidenziate l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
OB Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni ZI, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni ZI | SE De Felice |
IL SEGRETARIO