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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7070/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Luna;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 24/09/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato l'8 maggio 2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11103/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 21 luglio 2025 l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito
1 non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise preferite rispetto a quelle del c.t.p. perché le considerazioni di quest'ultimo risultano confutate dall'esame obiettivo del (cfr. relazione di c.t.u. con particolare riferimento Pt_1 all'esame del profilo psichico) e non supportate da adeguata documentazione medica (cfr., in modo significativo, l'assenza di corrispondenza tra le conclusioni del c.t.p. e la stessa documentazione riportata nella sua relazione, ove, per esempio, manca qualsivoglia riferimento alla sindrome depressiva), senza neppure considerare che il ricorrente ometteva di formulare osservazioni alla bozza di relazione dell'ausiliario del giudice (impedendogli, così, di replicare alle sue doglianze).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità. Parte_1
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle CP_ spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità; CP_ dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7070/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Luna;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 24/09/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato l'8 maggio 2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 11103/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 21 luglio 2025 l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito
1 non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise preferite rispetto a quelle del c.t.p. perché le considerazioni di quest'ultimo risultano confutate dall'esame obiettivo del (cfr. relazione di c.t.u. con particolare riferimento Pt_1 all'esame del profilo psichico) e non supportate da adeguata documentazione medica (cfr., in modo significativo, l'assenza di corrispondenza tra le conclusioni del c.t.p. e la stessa documentazione riportata nella sua relazione, ove, per esempio, manca qualsivoglia riferimento alla sindrome depressiva), senza neppure considerare che il ricorrente ometteva di formulare osservazioni alla bozza di relazione dell'ausiliario del giudice (impedendogli, così, di replicare alle sue doglianze).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità. Parte_1
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle CP_ spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità; CP_ dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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