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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Teresa CI, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 1825/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Martino Valle Parte_1 C.F._1
Caudina (AV), alla Via Vecchia Pagliarone n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Schipani (c.f.:
), con indirizzo pec: che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2 Email_1
giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
Attore
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. tempore. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosita Leone -(CF:
), indirizzo pec e dall'avv. Mariagrazia C.F._3 Email_2
Collarino -(C.F.: ), indirizzo pec C.F._4
, entrambe dell'avvocatura interna, elettivamente Email_3 domiciliate presso la Filiale di sita in Avellino alla via G. Ronca n. 18, giusta Controparte_1
procura generale alle liti in atti
Convenuta
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino, chiedendone condanna al pagamento della somma di € 34.406,81, Controparte_1
a titolo di differenza per il maggior rendimento del buono postale in lite, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesione del legittimo affidamento.
A sostegno delle domande, l'attore esponeva che: 1) in data 11.09.1986, presso dall'Ufficio Postale
di Cervinara, aveva sottoscritto un buono fruttifero postale della serie “Q/P” n. 000.070 del valore nominale di lire 5.000,000, emesso sul modulo cartaceo appartenente alla serie “O”; -2) sul fronte del documento risultavano apposti i due timbri della serie “PO” e della serie “Q/P e, sul retro, i timbri con le tabelle dei tassi di interessi prevista dal 1° al 20° anno di validità del buono;
- 3) al momento della riscossione (avvenuta il 14.11.2016), liquidava la somma di € CP_1
37.613,69 (di cui: € 2.582,28,valore buono;
€ 14.367,21, per interessi dal 1° al 20° e di € 20.664,1
per interessi dal 21° al 30°); - 4) per l'ultimo decennio, la liquidazione non teneva conto dei maggiori rendimenti previsti nella tabella prestampata sul modulo cartaceo dal 21° al 30° anno;
-
con nota inviata in data 24.10.2020 chiedeva a la rideterminazione degli Controparte_1
interessi secondo le condizione riportate a tergo del documento;
- 5) in data 24.10.2020, proponeva ricorso all'ABF, che lo accoglieva parzialmente con decisione comunicata il 26.02.2021, ma che la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo rimaneva senza riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
che eccepiva l'infondatezza della domanda, per la corretta liquidazione del buono Controparte_1
fruttifero postale, avvenuta secondo i rendimenti previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie “Q/P”. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, con termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, possono ritenersi pacifiche le seguenti due circostanze: 1) l'emissione, in data 11.09.1986 del buono fruttifero postale n. 000.070, appartenente alla serie “Q/P” del valore nominale di lire 5.000.000; -2) la riscossione in data 14.11.2016 della somma complessiva di €
37.613,69, sulla sulla base dei saggi d'interesse indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 13.06.1986.
Invero, la questione controversaa riguarda il saggio degli interessi applicabili nell'ultimo decennio di fruttuosità del buono, atteso che tale periodo non risulta coperto da specifica previsione nella stampigliatura apposta a tergo del documento.
Giova premettere che i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione che servono soltanto a identificare l'avente diritto alla prestazione e, come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme previste per i titoli di credito, in tema di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità. Rispetto a tali documenti, opera il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo disposte con decreto ministeriale.
Con particolare riferimento, poi, ai buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie "Q/P", si rammenta che essi sono stati istituiti con D.M. del 13.06.1986, che, all'art. 5, prevedeva, per l'emissione della nuova serie "Q", l'utilizzo dei moduli cartacei appartenenti alla precedente serie
"P", con apposizione da parte dell'operatore postale di un primo timbro sul fronte del documento recante la dicitura "serie Q/P" e di un secondo timbro sul retro di essi contenente i saggi d'interessi applicati dal 1° al 20° di validità del buono. Il successivo art. 6 stabiliva che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q",
compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1 gennaio
1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
Deve osservarsi che, in tema di buoni fruttiferi postali appartenenti alla "serie Q/P", la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui: “l'indicazione, per i buoni postali della serie "Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità
del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo" (Cfr. Cass. 22209/2025; Cass.
9202/2025).
Con riferimento, poi, alle variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse previsti da sopravvenuti decreti ministeriali, è stato anche precisato che l'art. 173 del D.P.R. n. 156 aveva natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti, sicché “il contrasto tra le condizioni relative al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle previste dal decreto ministeriale istitutivo, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie dei buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", disciplinata dal D.M. del 13 giugno
1986” (Cfr. Cass. n. 21908/2025; Cass. 18206/2025). Ne consegue che "l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente ("P"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("Q/P") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale periodo, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1
c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cfr. Cass. n. 19777/2025).
Dunque, sulla base dei principi esposti, deve affermarsi che, per la tipologia di buoni in esame,
anche se il timbro non copre per intero la tabella stampata sul retro del documento e non specifica i tassi di rendimento applicabili al decennio successivo al 20° anno, non trovano applicazione i tassi di rendimento della serie "P" stampate sul documento, trattandosi di titoli appartenenti alla nuova serie “Q/P”, istituita dal D.M. 13 giugno 1986 (cfr. Cass. civ. 29665/2024; n. 25583/2023; Cass.
civ. 22619/2023).
Ebbene, nel caso di specie, può affermarsi che il buono cartaceo n. 000.070 veniva rilasciato in conformità alle prescrizioni del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie “Q/P”. Sul fronte del documento, infatti, veniva apposto il timbro recante la dicitura “serie Q/P”, mentre sul retro era presente la nuova stampigliatura della griglia correttiva dei tassi d'interesse dal 1° al 20° anno dalla data di emissione.
Per il saggio degli interessi relativo all'ultimo decennio di fruttuosità del buono, trovano applicazione le tabelle previste dal D.M. del 13.06.1986, anziché le clausole negoziali prestampate a tergo del vecchio documento utilizzato per l'emissione del titolo. La convenuta ha effettuato e depositato il corretto e legittimo calcolo degli interessi di rendimento secondo le suindicate tabelle.
Pertanto, non essendo controverso che ha liquidato in favore dell'attore la Controparte_1
somma di € 37.613,69 alla scadenza del buono sulla base dei rendimenti previsti dal D.M del
13.06.1986, la domanda principale deve essere rigettata.
Deve, poi, escludersi, anche la violazione del legittimo affidamento del sottoscrittore su quanto stampigliato a tergo dei titoli anche per l'ultimo decennio di efficacia del buono, quando la legge prescriva speciali forme di pubblicità per la conoscenza da parte del risparmiatore dei saggi d'interessi applicabili (Cfr. Cass. Civ. n. 19777/2025). Invero, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale così come l'affissione delle tabelle con i nuovi tassi di interesse presso gli Uffici Postali sono elementi sufficienti a garantire la conoscenza, e comunque, la conoscibilità, delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente, il quale avrebbe potuto da subito controllare le relative condizioni di liquidazione successive al ventennio, posto che il documento sul frontespizio recava la serie di appartenenza Q/P”, per la relativa individuazione.
Dunque, anche la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigetta.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona della dott.ssa Teresa CI,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa Parte_1
istanza, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Avellino, il 9.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa CI
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Teresa CI, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 1825/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Martino Valle Parte_1 C.F._1
Caudina (AV), alla Via Vecchia Pagliarone n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Schipani (c.f.:
), con indirizzo pec: che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2 Email_1
giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
Attore
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. tempore. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosita Leone -(CF:
), indirizzo pec e dall'avv. Mariagrazia C.F._3 Email_2
Collarino -(C.F.: ), indirizzo pec C.F._4
, entrambe dell'avvocatura interna, elettivamente Email_3 domiciliate presso la Filiale di sita in Avellino alla via G. Ronca n. 18, giusta Controparte_1
procura generale alle liti in atti
Convenuta
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino, chiedendone condanna al pagamento della somma di € 34.406,81, Controparte_1
a titolo di differenza per il maggior rendimento del buono postale in lite, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesione del legittimo affidamento.
A sostegno delle domande, l'attore esponeva che: 1) in data 11.09.1986, presso dall'Ufficio Postale
di Cervinara, aveva sottoscritto un buono fruttifero postale della serie “Q/P” n. 000.070 del valore nominale di lire 5.000,000, emesso sul modulo cartaceo appartenente alla serie “O”; -2) sul fronte del documento risultavano apposti i due timbri della serie “PO” e della serie “Q/P e, sul retro, i timbri con le tabelle dei tassi di interessi prevista dal 1° al 20° anno di validità del buono;
- 3) al momento della riscossione (avvenuta il 14.11.2016), liquidava la somma di € CP_1
37.613,69 (di cui: € 2.582,28,valore buono;
€ 14.367,21, per interessi dal 1° al 20° e di € 20.664,1
per interessi dal 21° al 30°); - 4) per l'ultimo decennio, la liquidazione non teneva conto dei maggiori rendimenti previsti nella tabella prestampata sul modulo cartaceo dal 21° al 30° anno;
-
con nota inviata in data 24.10.2020 chiedeva a la rideterminazione degli Controparte_1
interessi secondo le condizione riportate a tergo del documento;
- 5) in data 24.10.2020, proponeva ricorso all'ABF, che lo accoglieva parzialmente con decisione comunicata il 26.02.2021, ma che la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo rimaneva senza riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
che eccepiva l'infondatezza della domanda, per la corretta liquidazione del buono Controparte_1
fruttifero postale, avvenuta secondo i rendimenti previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie “Q/P”. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, con termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, possono ritenersi pacifiche le seguenti due circostanze: 1) l'emissione, in data 11.09.1986 del buono fruttifero postale n. 000.070, appartenente alla serie “Q/P” del valore nominale di lire 5.000.000; -2) la riscossione in data 14.11.2016 della somma complessiva di €
37.613,69, sulla sulla base dei saggi d'interesse indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 13.06.1986.
Invero, la questione controversaa riguarda il saggio degli interessi applicabili nell'ultimo decennio di fruttuosità del buono, atteso che tale periodo non risulta coperto da specifica previsione nella stampigliatura apposta a tergo del documento.
Giova premettere che i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione che servono soltanto a identificare l'avente diritto alla prestazione e, come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme previste per i titoli di credito, in tema di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità. Rispetto a tali documenti, opera il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo disposte con decreto ministeriale.
Con particolare riferimento, poi, ai buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie "Q/P", si rammenta che essi sono stati istituiti con D.M. del 13.06.1986, che, all'art. 5, prevedeva, per l'emissione della nuova serie "Q", l'utilizzo dei moduli cartacei appartenenti alla precedente serie
"P", con apposizione da parte dell'operatore postale di un primo timbro sul fronte del documento recante la dicitura "serie Q/P" e di un secondo timbro sul retro di essi contenente i saggi d'interessi applicati dal 1° al 20° di validità del buono. Il successivo art. 6 stabiliva che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q",
compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1 gennaio
1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
Deve osservarsi che, in tema di buoni fruttiferi postali appartenenti alla "serie Q/P", la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui: “l'indicazione, per i buoni postali della serie "Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità
del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo" (Cfr. Cass. 22209/2025; Cass.
9202/2025).
Con riferimento, poi, alle variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse previsti da sopravvenuti decreti ministeriali, è stato anche precisato che l'art. 173 del D.P.R. n. 156 aveva natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti, sicché “il contrasto tra le condizioni relative al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle previste dal decreto ministeriale istitutivo, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie dei buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", disciplinata dal D.M. del 13 giugno
1986” (Cfr. Cass. n. 21908/2025; Cass. 18206/2025). Ne consegue che "l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente ("P"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("Q/P") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale periodo, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1
c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cfr. Cass. n. 19777/2025).
Dunque, sulla base dei principi esposti, deve affermarsi che, per la tipologia di buoni in esame,
anche se il timbro non copre per intero la tabella stampata sul retro del documento e non specifica i tassi di rendimento applicabili al decennio successivo al 20° anno, non trovano applicazione i tassi di rendimento della serie "P" stampate sul documento, trattandosi di titoli appartenenti alla nuova serie “Q/P”, istituita dal D.M. 13 giugno 1986 (cfr. Cass. civ. 29665/2024; n. 25583/2023; Cass.
civ. 22619/2023).
Ebbene, nel caso di specie, può affermarsi che il buono cartaceo n. 000.070 veniva rilasciato in conformità alle prescrizioni del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie “Q/P”. Sul fronte del documento, infatti, veniva apposto il timbro recante la dicitura “serie Q/P”, mentre sul retro era presente la nuova stampigliatura della griglia correttiva dei tassi d'interesse dal 1° al 20° anno dalla data di emissione.
Per il saggio degli interessi relativo all'ultimo decennio di fruttuosità del buono, trovano applicazione le tabelle previste dal D.M. del 13.06.1986, anziché le clausole negoziali prestampate a tergo del vecchio documento utilizzato per l'emissione del titolo. La convenuta ha effettuato e depositato il corretto e legittimo calcolo degli interessi di rendimento secondo le suindicate tabelle.
Pertanto, non essendo controverso che ha liquidato in favore dell'attore la Controparte_1
somma di € 37.613,69 alla scadenza del buono sulla base dei rendimenti previsti dal D.M del
13.06.1986, la domanda principale deve essere rigettata.
Deve, poi, escludersi, anche la violazione del legittimo affidamento del sottoscrittore su quanto stampigliato a tergo dei titoli anche per l'ultimo decennio di efficacia del buono, quando la legge prescriva speciali forme di pubblicità per la conoscenza da parte del risparmiatore dei saggi d'interessi applicabili (Cfr. Cass. Civ. n. 19777/2025). Invero, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale così come l'affissione delle tabelle con i nuovi tassi di interesse presso gli Uffici Postali sono elementi sufficienti a garantire la conoscenza, e comunque, la conoscibilità, delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente, il quale avrebbe potuto da subito controllare le relative condizioni di liquidazione successive al ventennio, posto che il documento sul frontespizio recava la serie di appartenenza Q/P”, per la relativa individuazione.
Dunque, anche la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigetta.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito.
P.Q.M
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Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona della dott.ssa Teresa CI,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa Parte_1
istanza, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Avellino, il 9.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa CI