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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2093/2024 R.G.
Promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico
[...]
EL che, lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.6.2024 il signor , ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , domandando al Tribunale di voler accertare e CP_1 dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo alla denunciata patologia professionale “tendinopatia inserzionale del sovraspinoso grave con sclerosi del profilo acromiale antero/inferiore spalla sinistra”, per la quale aveva presentato la relativa domanda amministrativa, in data 4.7.2022, riconosciuta dall' in misura del 4%; tale patologia, conglobata con i preesistenti postumi a CP_1 carico del rachide lombare, aveva determinato una complessiva menomazione dell'11%, con decorrenza dal 26.11.2015.
pagina 1 Non soddisfatto di tale quantificazione, il ricorrente aveva quindi proposto ricorso amministrativo in opposizione nei termini di legge, conclusosi con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
A fondamento del ricorso, lo ha quindi esposto di aver svolto, dal 1984 al 1998, Pt_1 attività lavorativa quale conducente di mezzi alle dipendenze di diversi datori di lavoro
(v. l'elencazione alla pag. 2 del ricorso). In seguito, sino al 2005, aveva prestato attività lavorativa come muratore e autista, e, dal 2018, come operario - zincatore.
In particolare, ha allegato che nello svolgimento delle sue mansioni guidava autoarticolati vetusti, spesso su strade dissestate, non adeguatamente ammortizzati, con sospensioni rigide (quantomeno fino al 1998) e sprovvisti di sedili ergonomici.
Durante tale lasso di tempo veniva esposto, in maniera non occasionale, a molteplici rischi occupazionali, tra cui vibrazioni trasmesse all'intero corpo e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in seguito a movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue ed impegno di forza, con ingravescente dolore ed impotenza funzionale alla spalla sinistra.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in CP_1 quanto gli accertamenti effettuati evidenziavano la congruità della percentuale di danno, del 4%, già riconosciuto.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Al fine di verificare l'entità della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “valutata la documentazione sanitaria in atti si può affermare che il Sig. sia affetto da un quadro Parte_1 algo/disfunzionale a carico della spalla sinistra per rottura completa del tendine del muscolo sovraspinoso e dell'infraspinoso + una rottura sub-totale del tendine del muscolo sottoscapolare. Sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 luglio 2000, CP_1 un danno biologico complessivo del 9% (nove per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravita, per analogia i seguenti codici tabellari: ‒ 223
[Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole] ed attribuendo una valutazione del 5% (cinque per cento); ‒ 227 [Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale] ed attribuendo una
pagina 2 valutazione del 4% (quattro per cento). Avendo l' già riconosciuto un danno CP_1 biologico del 7% (sette per cento) adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 15% (quindici per cento) dalla data della domanda amministrativa”.
In ragione di quanto fin qui esposto, e non essendovi motivo alcuno per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al pagamento dell'indennizzo in capitale richiesto, siccome rapportato ad un danno biologico complessivo del 15%, a far data dalla domanda amministrativa del 4.7.2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati come per legge.
5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1 capitale commisurato ad un danno biologico del 15%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4.7.2022;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, dell'indennizzo in capitale in favore CP_1 di , in misura corrispondente al danno biologico accertato nella misura Parte_1 sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4.7.2022, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.638,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Federico
EL;
pagina 3 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 17/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 4