Ordinanza cautelare 2 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2024, proposto dalla società Edilcoop Salentina – Società Cooperativa Edilizia per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Galante e Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- della nota del Dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Osservatorio Condizioni Abitative della Regione Puglia Prot. n. -OMISSIS- del 02.08.2024, resa nel procedimento avviato da parte ricorrente per il rilascio del decreto regionale autorizzativo ex art. 18 lg. n. 179/92;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
per l’accertamento
- dell’obbligo della Regione Puglia ad adottare il decreto autorizzativo ex art. 18 lg. n. 179/92 per sette assegnatari, così come precisato dalla ricorrente nel corso del procedimento, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
con riserva di azione per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali in evento patiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittimo operato e comunque per il colpevole ritardo perpetrato dall’Amministrazione Regionale ex art. 2- bis della legge n. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’art. 34, co. 5, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2025 il dott. OM GI e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1460/2024 di cui all’epigrafe, notificato il 16.10.2024 e depositato il 12.11.2024, la parte ricorrente ha chiesto “l’annullamento, previa sospensione, della nota del Dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Osservatorio Condizioni Abitative della Regione Puglia Prot. n. -OMISSIS- del 02.08.2024, di diniego resa nel procedimento avviato dalla stessa società ricorrente per il rilascio del decreto regionale autorizzativo ex art. 18 L.179/92, nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso; nonché per l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia ad adottare il decreto autorizzativo ex art. 18 della L. n. 179/92 per sette assegnatari, così come precisato dalla parte ricorrente nel corso del procedimento, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto e con riserva di azione per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali in evento patiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittimo operato e comunque per il colpevole ritardo perpetrato dalla Amministrazione Regionale ex art. 2-bis della legge n. 241/90 ”.
2. Con memoria depositata in data 15.10.2025, la parte ricorrente – stante il provvedimento pienamente satisfattivo depositato dalla parte resistente in data 31.03.2025 – ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna della Regione alla refusione delle spese di lite, anche tenuto conto dell’inerzia della stessa (a fronte dell’ordinanza sospensivo-propulsiva del giudice amministrativo) e del fatto che l’adempimento è intervenuto solo a seguito dell’ordinanza pronunciata ex art. 59 del codice del processo amministrativo.
3. All’udienza pubblica del 17.11.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio deve dunque prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta.
5. Le spese del giudizio seguono la “soccombenza virtuale” – liquidate come da dispositivo ex art. 26 c.p.a. –, stante l’inerzia dell’Amministrazione resistente a seguito dell’ordinanza sospensiva-propulsiva del Tribunale a cui è seguita l’ulteriore misura attuativa disposta con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 59 del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Regione Puglia a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
NO DE TE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
OM GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM GI | NO DE TE |
IL SEGRETARIO