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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/09/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4353 / 2020
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 29.6.2025, comunicato l'1.7.2025, l'udienza del
9.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4353 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025 e vertente tra tra
(P.I. , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Radice
-convenuto-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.9.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava in giudizio il Parte_2 deducendo di essere creditore nei confronti del predetto ente CP_1 dell'importo di € 5.581,21 per sorte capitale, contabilizzato nelle fatture emesse da Eurosanità s.p.a. ed Eni Gas e Luce s.p.a., oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, interessi anatocistici ed euro 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. cit., a titolo di risarcimento forfettario del danno.
2 Sulla base di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] CP_1
) dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il P.IVA_2 CP_1
(C.F.: ) al relativo pagamento in favore di P.IVA_2 Parte_1
I. € 5.581,21 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco
[...] prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] CP_1
) e, per l'effetto, condannare il (C.F.: P.IVA_2 CP_1
) al pagamento in favore di di ogni P.IVA_2 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: − Parte_1 sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ·
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e · con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: · nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, · con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
3 n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale. •
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte del (C.F.: e, per l'effetto, CP_1 P.IVA_2 condannare il (C.F.: al pagamento in favore di CP_1 P.IVA_2 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il si costituiva in giudizio tempestivamente, con comparsa di CP_1 costituzione e risposta depositata in data 26.10.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza disattesa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte che qui integralmente si richiamano . Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice deduceva che l'importo richiesto a titolo di sorte capitale si era ridotto ad euro 2.911,13 come da relativo elenco riepilogativo del credito residuo.
Con ordinanza del 16.11.2021 veniva disposta la mediazione demandata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, che è stata espletata con esito negativo.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, parte attrice precisava le proprie conclusione chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_3 parte del in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti CP_1 crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 2.888,95 per Parte_3 sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II.
4 gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_3 CP_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni CP_1 Parte_3 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte capitale, • Parte_3 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_3 ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1 al pagamento in favore di di ogni diversa somma che CP_1 Parte_3 fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_3
5 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Parte attrice rinunciava quindi alla sorte capitale di cui alle fatture emesse da Eurosanità s.p.a.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.6.2025.
Con sentenza non definitiva n. 906/2025 pubblicata il 29.6.2025 il Tribunale così statuiva: “1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice relative ai crediti ceduti da Eni Gas e Luce s.p.a.; 2) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in trattazione;
3) spese al definitivo”.
La causa è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025.
2. Ciò posto, si ritiene che la domanda proposta dall'attrice per la condanna del al pagamento, in suo favore, degli interessi moratori ex d.lgs. n. CP_1
231/2002 sulla sorte capitale di cui alle n. 3 fatture emesse da Eurosanità s.p.a., oltre agli interessi anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n.
231/2002, come precisata nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., debba essere rigettata per carenza di prova della legittimazione attiva sostanziale.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016). Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio – o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è,
6 secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa (Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò chiarito, si rileva che il sin dalla costituzione in giudizio, ha CP_1 contestato la richiesta di pagamento in questione sul rilievo della mancanza della Parte titolarità della posizione giuridica vantata in giudizio dalla e della mancata prova dell'esistenza e del contenuto degli atti di cessione.
A fronte di ciò, si è limitata a chiedere il pagamento dei soli Parte_3 interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale di cui alle n. 3 fatture emesse da Eurosanità s.p.a., oltre agli interessi anatocistici e al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come precisato nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., senza dedurre né provare la propria legittimazione sostanziale. In particolare, non è stato acquisito il contratto di cessione del credito di cui si allega il tardivo pagamento né altra documentazione idonea a provare la titolarità del rapporto controverso. Invero, l'allegato n. 8 alla prima memoria dell'art. 183 c.p.c., denominato “Cessioni.zip”, contiene unicamente il contratto di cessione concluso con la Eni Gas e Luce s.p.a.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività
7 processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01 – 52.000,00 valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 29.6.2025, comunicato l'1.7.2025, l'udienza del
9.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4353 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025 e vertente tra tra
(P.I. , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Radice
-convenuto-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.9.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava in giudizio il Parte_2 deducendo di essere creditore nei confronti del predetto ente CP_1 dell'importo di € 5.581,21 per sorte capitale, contabilizzato nelle fatture emesse da Eurosanità s.p.a. ed Eni Gas e Luce s.p.a., oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, interessi anatocistici ed euro 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. cit., a titolo di risarcimento forfettario del danno.
2 Sulla base di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] CP_1
) dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il P.IVA_2 CP_1
(C.F.: ) al relativo pagamento in favore di P.IVA_2 Parte_1
I. € 5.581,21 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco
[...] prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] CP_1
) e, per l'effetto, condannare il (C.F.: P.IVA_2 CP_1
) al pagamento in favore di di ogni P.IVA_2 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: − Parte_1 sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ·
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e · con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: · nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, · con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
3 n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale. •
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte del (C.F.: e, per l'effetto, CP_1 P.IVA_2 condannare il (C.F.: al pagamento in favore di CP_1 P.IVA_2 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il si costituiva in giudizio tempestivamente, con comparsa di CP_1 costituzione e risposta depositata in data 26.10.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza disattesa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte che qui integralmente si richiamano . Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice deduceva che l'importo richiesto a titolo di sorte capitale si era ridotto ad euro 2.911,13 come da relativo elenco riepilogativo del credito residuo.
Con ordinanza del 16.11.2021 veniva disposta la mediazione demandata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, che è stata espletata con esito negativo.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, parte attrice precisava le proprie conclusione chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_3 parte del in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti CP_1 crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 2.888,95 per Parte_3 sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II.
4 gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_3 CP_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni CP_1 Parte_3 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte capitale, • Parte_3 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_3 ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1 al pagamento in favore di di ogni diversa somma che CP_1 Parte_3 fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_3
5 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Parte attrice rinunciava quindi alla sorte capitale di cui alle fatture emesse da Eurosanità s.p.a.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.6.2025.
Con sentenza non definitiva n. 906/2025 pubblicata il 29.6.2025 il Tribunale così statuiva: “1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice relative ai crediti ceduti da Eni Gas e Luce s.p.a.; 2) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in trattazione;
3) spese al definitivo”.
La causa è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 9.9.2025.
2. Ciò posto, si ritiene che la domanda proposta dall'attrice per la condanna del al pagamento, in suo favore, degli interessi moratori ex d.lgs. n. CP_1
231/2002 sulla sorte capitale di cui alle n. 3 fatture emesse da Eurosanità s.p.a., oltre agli interessi anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n.
231/2002, come precisata nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., debba essere rigettata per carenza di prova della legittimazione attiva sostanziale.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016). Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio – o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è,
6 secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa (Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò chiarito, si rileva che il sin dalla costituzione in giudizio, ha CP_1 contestato la richiesta di pagamento in questione sul rilievo della mancanza della Parte titolarità della posizione giuridica vantata in giudizio dalla e della mancata prova dell'esistenza e del contenuto degli atti di cessione.
A fronte di ciò, si è limitata a chiedere il pagamento dei soli Parte_3 interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale di cui alle n. 3 fatture emesse da Eurosanità s.p.a., oltre agli interessi anatocistici e al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come precisato nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., senza dedurre né provare la propria legittimazione sostanziale. In particolare, non è stato acquisito il contratto di cessione del credito di cui si allega il tardivo pagamento né altra documentazione idonea a provare la titolarità del rapporto controverso. Invero, l'allegato n. 8 alla prima memoria dell'art. 183 c.p.c., denominato “Cessioni.zip”, contiene unicamente il contratto di cessione concluso con la Eni Gas e Luce s.p.a.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività
7 processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01 – 52.000,00 valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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