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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1761/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Eraclea Parte_1 C.F._1
(Ve), via Virgilio n. 19 presso lo studio dell'Avv. Marzia Miozzo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Serio Aprile per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Venezia, Santa Croce 929, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso avverso il provvedimento di revoca del Reddito Parte_1
di Cittadinanza e la conseguente richiesta di restituzione della somma di euro
7.725,50, notificatale dall' . CP_1
La ricorrente espone di aver presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza in data 6 maggio 2019, ottenendo l'accoglimento della stessa e percependo regolarmente il beneficio fino al dicembre 2023.
In data 25 marzo 2024, l' le ha comunicato la revoca del beneficio, motivandola CP_1
con l'asserita non veridicità del nucleo familiare dichiarato nella DSU, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013. Successivamente, in data 22 agosto 2024, la ricorrente ha ricevuto ulteriore comunicazione con la quale è stata richiesta la restituzione delle somme percepite.
La ricorrente precisa che il nucleo familiare dichiarato nella DSU era composto unicamente da lei stessa, in quanto divorziata dal fin dal 1999, Controparte_2
come risulta dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dalla successiva regolamentazione dell'assegno divorzile.
Tale circostanza, secondo la ricorrente, renderebbe pienamente veritiera la dichiarazione resa nella DSU e nell'ISEE, non sussistendo alcun vincolo di coniugio né convivenza con l'ex coniuge.
La ricorrente evidenzia che, sebbene la residenza attuale coincida con quella dell'ex marito, ciò è dovuto esclusivamente a ragioni economiche e alla stipula di un regolare contratto di comodato d'uso gratuito, senza che ciò comporti la ricostituzione di un nucleo familiare comune.
Sottolinea che, qualora vi sia stato un errore nella trasmissione o trascrizione dei dati relativi allo stato civile della ricorrente, tale errore non è imputabile alla stessa, trattandosi di un mero errore materiale eventualmente riconducibile agli uffici competenti.
Rileva l'errata interpretazione dell'art. 3 del DPCM 159/2013 da parte dell' , CP_1
evidenziando che, essendo divorziata e non convivente con l'ex coniuge, ha correttamente dichiarato un nucleo familiare composto dalla sola sua persona.
Chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, atteso che la stessa non svolge attività lavorativa e vive esclusivamente dell'assegno divorzile e, fino alla revoca, del Reddito di Cittadinanza
Chiede la nullità o l'annullamento dei provvedimenti di revoca e di restituzione del beneficio. In subordine, chiede che, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, la restituzione della somma venga disposta nel numero massimo di rate, tenuto conto della precaria situazione economica della ricorrente.
L' , costituendosi, espone che la ricorrente ha presentato domanda di Pensione di Cittadinanza in data 6 maggio 2019, ottenendo l'accoglimento sulla base della
DSU presentata il 12 febbraio 2019 e delle successive DSU annuali, percependo complessivamente l'importo di € 7.726,50. In occasione della domanda di Assegno di Inclusione presentata dalla ricorrente nel febbraio 2024, l' ha rilevato una CP_1
discrepanza tra il nucleo familiare dichiarato dalla stessa e quello risultante dagli archivi anagrafici del Comune di Venezia: in tutte le DSU presentate per il Reddito di Cittadinanza non risultava indicato il coniuge , mentre dalle Controparte_2
risultanze comunali la ricorrente risultava ancora coniugata con il predetto.
L'Istituto precisa che, ai fini dell'ammissione al Reddito di Cittadinanza, rileva il nucleo familiare come definito ai fini ISEE, secondo quanto previsto dall'art. 3 del
D.P.C.M. 159/2013, che individua il nucleo nei soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
L' evidenzia che, sebbene la ricorrente sostenga che l'inclusione del coniuge CP_1
sia frutto di un errore anagrafico dovuto all'intervenuta sentenza di divorzio e che la convivenza sia determinata da stato di necessità, tali circostanze, anche se ammesse, risultano in contrasto con le certificazioni anagrafiche comunali, sulle quali l'Istituto ha fondato i propri provvedimenti.
Pertanto, in assenza dei requisiti di legge, l' ha ritenuto legittima la revoca del CP_1
beneficio e la richiesta di restituzione delle somme.
Chiede, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato, con rifusione delle spese, diritti e onorari di causa.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda proposta dalla ricorrente merita accoglimento.
L'art. 2 del D.L. n. 4/2019, che disciplina il Reddito di cittadinanza, richiama espressamente, per la definizione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, l'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013. Tale disposizione stabilisce che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Il comma 5, lett. a), dell'art. 2 D.L. n. 4/2019 prevede poi che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Nel caso di specie, dagli atti risulta ampiamente documentato che tra la ricorrente e è stata pronunciata da tempo la sentenza di Parte_1 Controparte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, la sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1635 del 3 giugno 1999, confermata dalla Corte d'Appello di
Venezia con sentenza n. 155/2000, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Tale circostanza è ulteriormente attestata dagli estratti per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciati dal Comune di Venezia, che riportano le annotazioni relative sia al ricorso per separazione sia alla domanda e alla pronuncia di divorzio.
La ricorrente, nelle DSU presentate ai fini ISEE per l'accesso al Reddito di cittadinanza, ha sempre dichiarato un nucleo familiare composto dalla sola sua persona, indicando come residenza l'indirizzo di via Giovanni Battista Grassi n. 42, in Venezia, ove risulta domiciliata in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito. Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha trasferito la propria residenza presso tale indirizzo solo in epoca successiva al divorzio, dopo aver risieduto per anni in altro Comune, come risulta dalla comunicazione di iscrizione anagrafica per immigrazione da Quarto d'Altino a Venezia, datata 29 settembre 2015.
Non può dunque ritenersi che la ricorrente abbia reso una dichiarazione falsa nella
DSU. Invero, la permanenza dei coniugi divorziati nel medesimo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a), D.L. n. 4/2019, presuppone che essi continuino a risiedere nella stessa abitazione. Tuttavia, dalla documentazione in atti si evince che tale coabitazione non si è protratta ininterrottamente dopo il divorzio, essendo la ricorrente tornata a risiedere presso l'indirizzo dell'ex coniuge solo in epoca recente e, comunque, in forza di un titolo diverso dal rapporto coniugale, ossia un contratto di comodato d'uso gratuito, senza che ciò abbia comportato la ricostituzione di un nucleo familiare comune.
Pertanto, la dichiarazione resa dalla ricorrente nella DSU, che individua il nucleo familiare nella sola sua persona, risulta conforme alla realtà anagrafica e giuridica, non potendosi configurare alcuna falsa attestazione. L'eventuale permanenza della registrazione anagrafica del vincolo coniugale negli archivi comunali, in difformità rispetto alla situazione reale, non può essere imputata alla ricorrente, la quale ha fornito idonea documentazione a dimostrazione dell'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio e della propria condizione di soggetto divorziato.
Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il Reddito di Cittadinanza nel periodo compreso tra giugno 2019 e dicembre 2023. Al contempo deve essere dichiarata illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 25 marzo 2024.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' .
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
a percepire il reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra giugno 2019 e dicembre 2023; dichiara l'illegittimità del provvedimento con il quale l' ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza del 25 marzo 2024; dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle Parte_2
somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra giugno
2019 e dicembre 2023; condanna l' al pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n.
115/2002 delle spese del giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, il 20 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino