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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372778 07 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372778 07 000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372778 07 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7724/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.01.2025 alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 18.02.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che gli era stata notificata il 18.11.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.265,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA TARSU anni
2010/2012”.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti
(intimazione di pagamento n. 303082 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione (che aveva chiesto la visibilità temporanea degli atti del giudizio in data 8.04.2025) si costituiva depositando memoria datata 22.11.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative agli anni in contestazione e della cartella indicata e allegava documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 30.11.2019
Con memoria illustrativa del 3.12.2025 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso rilevando che era comunque maturata anche la c.d. prescrizione successiva dopo la notifica dell'atto interruttivo sopra citato.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie l'intimazione citata in parte narrativa) e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi per il periodo compreso tra la notifica delle fatture e la notifica della intimazione di pagamento.
Da parte sua, l'ente impositore ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione, costituendosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per il fatto che il contribuente, dopo avere ricevuto la notifica delle fatture e della citata intimazione di pagamento, non avrebbe impugnato alcun atto nei termini sì che il credito sarebbe divenuto incontrovertibile e non più contestabile.
La società convenuta, ente titolare del potere impositivo, sostiene che, dopo aver emesso le fatture, le ha correttamente inviate al contribuente presso l'indirizzo che il medesimo aveva indicato al momento della presentazione della denuncia ai fini TARI;
successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute, sarebbero stati inviati i citati atti a valenza interruttiva del termine prescrizionale, così da non incorrere in decadenza/prescrizione, che il contribuente non ha impugnato, essendosi limitato ad opporre la cartella esattoriale per cui è causa.
Pertanto, la sequenza procedimentale prescritta dalla legge sarebbe stata ampiamente rispettata.
Orbene, in proposito, va rilevato che la documentazione prodotta dalla società d'ambito convenuta non è idonea a comprovare la dedotta rituale notifica della intimazione di pagamento indicata nella cartella impugnata la cui regolare notifica avrebbe interrotto il termine prescrizionale quinquennale applicabile al caso di specie. Infatti, la dedotta notifica dovrebbe essere comprovata da un c.d. dettaglio postale, ossia dalla risposta che Poste Italiane rilascia all'utente che intenda monitorare l'invio e il tragitto seguito da un proprio piego prima di giungere a destinazione. Orbene, l'esito di tale servizio non può equivalere alla prova legale della notifica dell'atto al destinatario poiché la notifica, come è noto, costituisce un atto proprio dell'ufficiale postale o del messo (o di chi sia chiamato ad espletare il servizio) che cura e fa sì che il piego sia regolarmente entrato nella conoscenza (o conoscibilità) del destinatario e che deve svolgersi secondo le modalità e i tempi indicati e prescritti dal codice di rito o dalla legge speciale che disciplina la notifica stessa. Peraltro, nel caso in esame, l'esito del citato dettaglio reca la dicitura
“indirizzo insufficiente” e non risulta che il soggetto mittente della raccomandata abbia espletato le dovute ricerche e la rinnovazione della spedizione così come sarebbe stato suo dovere fare.
Pertanto, in difetto della prova di notifica di un atto interruttivo, deve ritenersi che la notifica della cartella per cui è causa costituisca la prima vera conoscenza acquisita da parte del contribuente della pretesa tributaria che si riferisce agli anni 2010/2012.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico della società d'ambito che non è stata in grado di fornire la prova della notifica dell'atto interruttivo del termine di prescrizione. La relativa misura viene indicata in parte dispositiva sulla base del valore economico della vertenza. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.300,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente. Così deciso in Messina il
16.12.2025 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372778 07 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372778 07 000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372778 07 000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7724/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.01.2025 alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 18.02.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che gli era stata notificata il 18.11.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.265,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA TARSU anni
2010/2012”.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti
(intimazione di pagamento n. 303082 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione (che aveva chiesto la visibilità temporanea degli atti del giudizio in data 8.04.2025) si costituiva depositando memoria datata 22.11.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative agli anni in contestazione e della cartella indicata e allegava documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 30.11.2019
Con memoria illustrativa del 3.12.2025 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso rilevando che era comunque maturata anche la c.d. prescrizione successiva dopo la notifica dell'atto interruttivo sopra citato.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'atto impositivo oggetto di impugnazione per la omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie l'intimazione citata in parte narrativa) e la conseguente estinzione del diritto fatto valere per prescrizione quinquennale per la omessa notifica di atti interruttivi per il periodo compreso tra la notifica delle fatture e la notifica della intimazione di pagamento.
Da parte sua, l'ente impositore ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione, costituendosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per il fatto che il contribuente, dopo avere ricevuto la notifica delle fatture e della citata intimazione di pagamento, non avrebbe impugnato alcun atto nei termini sì che il credito sarebbe divenuto incontrovertibile e non più contestabile.
La società convenuta, ente titolare del potere impositivo, sostiene che, dopo aver emesso le fatture, le ha correttamente inviate al contribuente presso l'indirizzo che il medesimo aveva indicato al momento della presentazione della denuncia ai fini TARI;
successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute, sarebbero stati inviati i citati atti a valenza interruttiva del termine prescrizionale, così da non incorrere in decadenza/prescrizione, che il contribuente non ha impugnato, essendosi limitato ad opporre la cartella esattoriale per cui è causa.
Pertanto, la sequenza procedimentale prescritta dalla legge sarebbe stata ampiamente rispettata.
Orbene, in proposito, va rilevato che la documentazione prodotta dalla società d'ambito convenuta non è idonea a comprovare la dedotta rituale notifica della intimazione di pagamento indicata nella cartella impugnata la cui regolare notifica avrebbe interrotto il termine prescrizionale quinquennale applicabile al caso di specie. Infatti, la dedotta notifica dovrebbe essere comprovata da un c.d. dettaglio postale, ossia dalla risposta che Poste Italiane rilascia all'utente che intenda monitorare l'invio e il tragitto seguito da un proprio piego prima di giungere a destinazione. Orbene, l'esito di tale servizio non può equivalere alla prova legale della notifica dell'atto al destinatario poiché la notifica, come è noto, costituisce un atto proprio dell'ufficiale postale o del messo (o di chi sia chiamato ad espletare il servizio) che cura e fa sì che il piego sia regolarmente entrato nella conoscenza (o conoscibilità) del destinatario e che deve svolgersi secondo le modalità e i tempi indicati e prescritti dal codice di rito o dalla legge speciale che disciplina la notifica stessa. Peraltro, nel caso in esame, l'esito del citato dettaglio reca la dicitura
“indirizzo insufficiente” e non risulta che il soggetto mittente della raccomandata abbia espletato le dovute ricerche e la rinnovazione della spedizione così come sarebbe stato suo dovere fare.
Pertanto, in difetto della prova di notifica di un atto interruttivo, deve ritenersi che la notifica della cartella per cui è causa costituisca la prima vera conoscenza acquisita da parte del contribuente della pretesa tributaria che si riferisce agli anni 2010/2012.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico della società d'ambito che non è stata in grado di fornire la prova della notifica dell'atto interruttivo del termine di prescrizione. La relativa misura viene indicata in parte dispositiva sulla base del valore economico della vertenza. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.300,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente. Così deciso in Messina il
16.12.2025 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania