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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/12/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE ME GI - Presidente
NZ CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 181/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Nocera Parte_1
Carmelo)
E
nata a [...] il [...] (Avv. Nocera Carmelo) Controparte_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato in data 6 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 75 resa da questo Tribunale il 27 marzo 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) - della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 75 resa da questo Tribunale il 27.03.2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed minorenne, e Per_2 ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Cammarata, il 25 luglio 2002, nata a [...] Parte_1
(AG) il 13/04/1979 e nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cammarata al n. 27, parte II, serie
A, dell'anno 2002; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
NZ CI PE ME GI
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE ME GI - Presidente
NZ CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 181/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Nocera Parte_1
Carmelo)
E
nata a [...] il [...] (Avv. Nocera Carmelo) Controparte_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato in data 6 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 75 resa da questo Tribunale il 27 marzo 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) - della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 75 resa da questo Tribunale il 27.03.2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed minorenne, e Per_2 ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Cammarata, il 25 luglio 2002, nata a [...] Parte_1
(AG) il 13/04/1979 e nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cammarata al n. 27, parte II, serie
A, dell'anno 2002; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
NZ CI PE ME GI
(atto firmato digitalmente)