Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 80
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che, per le cartelle relative agli anni 2015, 2016 e 2019, la notifica è avvenuta in data 11.11.2022, rendendo il ricorso proposto in data 16/01/2024 tardivo rispetto ai termini di cui all'art. 21 del D. Lg. N. 546/1992.

  • Inammissibile
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    La Corte rileva che, per le cartelle relative agli anni 2015, 2016 e 2019, la notifica è avvenuta in data 11.11.2022, rendendo il ricorso proposto in data 16/01/2024 tardivo rispetto ai termini di cui all'art. 21 del D. Lg. N. 546/1992. Per la cartella del 2018, la Corte rileva che la notifica è avvenuta in data 24.11.2023, prima della scadenza del termine di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19, escludendo la prescrizione.

  • Accolto
    Legittimità della cartella come primo atto impositivo

    La Corte concorda sul fatto che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto con cui si intima il pagamento della tassa e non devono essere emessi atti prodromici.

  • Accolto
    Mancanza di prescrizione per sospensione COVID-19

    La Corte rileva che la cartella è stata notificata in data 24.11.2023, prima della scadenza del termine di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19, escludendo la prescrizione.

  • Accolto
    Soccombenza della ricorrente

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti costituite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 80
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 80
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo