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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO IN ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3638/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210052714436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122958346000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210143439572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220044738453000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4496/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare gli atti impugnati e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese;
condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Resistente/Appellato: chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 23/04/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso le cartelle di pagamento n.
29320210052714436000, n. 29320210122958346000, n. 29320210143439572000 e n. 29320220044738453000 notificate il 24.11.2023, esclusivamente nella parte relativa ai tributi appartenenti alla giurisdizione del Giudice
Tributario, dell'importo complessivo di € 1.429,44 – bolli auto 2015, 2016, 2018 e 2019.
Preliminarmente si eccepisce la nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti.
Segnatamente, gli atti impugnati non sono stati preceduti dalla regolare notifica degli avvisi prodromici e, pertanto, sono nulli, illegittimi, privi di effetti giuridici.
In ogni caso si eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme posto che, medio tempore dalla asserita notifica degli atti presupposti desumibile dal corpo dello stesso, non è intercorsa la valida notifica di alcun atto interruttivo;
ragion per cui è decorso il termine prescrizionale di legge.
Chiede di annullare gli atti impugnati e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese.
Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, con atto depositato in data
14/05/2024, si costituisce in giudizio e controdeduce, contestando i motivi del ricorso ed insistendo sulla legittimità e fondatezza dell'operato svolto e della pretesa tributaria.
In via preliminare evidenzia di avere effettuato la chiamata in giudizio del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e
23 del D.Lgs. 546/1992 e/o ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, richiedendo l'intervento nel presente giudizio dell'Ente creditore, affinché possa produrre ogni opportuna prova documentale che attesti l'avvenuta notificazione dell'atto accertativo antecedente alla riscossione del ruolo di cui si discute.
In via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione con riguardo a tutte le eccezioni proposte da Controparte e riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza degli
Enti Impositori che hanno effettuato l'iscrizione a ruolo.
Per quanto attiene l'asserita intervenuta prescrizione e decadenza del credito vantato dall'ente riscossore evidenzia che, come anche affermato da parte ricorrente tutte le cartelle sono state notificate entro il termine prescrizionale.
Per quanto attiene le cartelle n. 29320210122958346000, n. 29320210143439572000 e n.
29320220044738453, (relative ai bolli auto anni 2016, 2017, e 2018) evidenzia che per effetto dell'introduzione della Legge Regionale n. 16/2015 il recupero dei bolli che risultano non versati o tardivamente versati sono recuperati direttamente tramite iscrizione a ruolo che assume valore di atto di accertamento. Pertanto nessuna notifica di alcun avviso di accertamento doveva pervenire a parte ricorrente.
Inoltre, Controparte omette di considerare dal proprio computo la sospensione prevista in ambito della riscossione per effetto dell'avvento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e la legislazione emergenziale che ne è conseguita.
Nel caso che ci occupa, dunque, appare ictu oculi che per effetto della sospensione prevista per l'emergenza epidemiologica da COVID, non sia decorso alcun termine prescrizionale
Chiede, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate riscossione per quanto attiene i motivi di ricorso afferenti il merito della iscrizione a ruolo;
nel merito, di rigettare il Ricorso proposto dal Contribuente poiché infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, con deposito atti in data 05/07/2024, si costituisce in giudizio e controdeduce, rilevando, in via preliminare, che i ruoli di cui alle cartelle di pagamento n. 29320210122958346, n. 29320210143439572 e n. 29320220044738453 sono stati emessi dalla Regione
Sicilia. Di conseguenza l'ufficio eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320210052714436 l'ufficio rileva che la stessa è stata emessa e notificata a causa dell'omesso pagamento del processo verbale tassa auto n. 15084068 (per la targa
Targa_1 anno 2015). Il P.V. n. 15084068 è stato notificato in data 07/06//2018 vale a dire, nei termini di legge. Il P.V. è stato notificato a mezzo raccomandata ADERAUT2015000488468.
Per il relativo riscontro probatorio l'ufficio deposita la relata di notifica del suddetto processo verbale.
Rileva che parte ricorrente, non fornisce alcuna prova del presunto avvenuto tempestivo pagamento della tassa contestata.
Chiede di pronunciare il difetto di legittimazione passiva dell'A.E. in relazione alle cartelle di pagamento n.
29320210122958346, n. 29320210143439572 e n. 29320220044738453; l'inammissibilità del ricorso a causa della tardività della sua proposizione in violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 poiché il P.V. non è stato impugnato nei termini di legge;
rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, confermando la legittimità della cartella di pagamento;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Non risulta costituita in giudizio la Regione Sicilia, sebbene l'Agente della Riscossione abbia provveduto, con messaggio PEC del 14/05/2024 indirizzato a Email_4 , alla chiamata in causa di detto Ente mediante notifica ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999 di Atto di chiamata dell'Ente impositore unitamente ad atto di Controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992, rese nel giudizio 3638/2024 R.G., iscritto innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dalla Sig.ra Ricorrente_1
, come da documentazione in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente ha impugnato le sopra indicate cartelle di pagamento, avanzando le richiamate censure di omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione. La resistente Agenzia Entrate-Riscossione, costituita in giudizio, evidenzia di avere chiamato in causa gli Enti Impositori e di ciò fornisce prova documentale (Ricevute di avvenuta consegna PEC del 14/05/2024, trasmesse all'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania ed al Dipartimento Finanze della Regione Sicilia) e, comunque, contesta le eccezioni della parte ricorrente ed insiste sulla legittimità del proprio operato, evidenziando la mancanza di legittimazione passiva relativamente al merito della controversia.
Come sopra indicato, l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania, si e costituita in giudizio controdeducendo e depositando documentazione di avvenuta notifica del P.V. relativo alla tassa automobilistica anno 2015
(cartella n. 29320210052714436); mentre, come già indicato, non risulta costituito l'Ente impositore Regione
Sicilia.
La Corte procede all'esame degli atti e rileva che la ricorrente afferma di avere ricevuto la notifica delle cartelle impugnate in data 24.11.2023, ma non produce alcuna prova a dimostrazione di quanto labialmente dedotto.
Rileva, altresì, che dalla documentazione depositata dalle parti resistenti risulta provato non solo che il P.V. inerente alla tassa auto 2015 è stato notificato in data 07/06/2018, ma anche che la notifica delle cartelle di pagamento n. 29320210052714436000 (tasse auto anno 2015), n. 29320210122958346000 (tasse auto anno 2016) e n. 29320220044738453000 (tasse auto anno 2019) è avvenuta in data 11.11.2022 e non in data 24.11.2023, come affermato in ricorso.
Pertanto la impugnazione delle citate cartelle, avvenuta con il presente ricorso proposto in data 16/01/2024,
è tardiva, non essendo stati osservati i termini di cui all'art. 21 del D. Lg. N. 546/1992.
Conseguentemente risulta inammissibile il ricorso avverso le cartelle di pagamento n.
29320210052714436000, n. 29320210122958346000 e n. 29320220044738453000.
Per quanto riguarda la restante cartella di pagamento n. 29320210143439572000 (tasse auto anno
2018), questo Giudice monocratico osserva che la detta cartella é stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione – Agente della Riscossione – prov. di Catania su incarico della Regione Sicilia.
Quindi, osserva che, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge Regione Siciliana n. 16/2015, la
Regione Siciliana - Assessorato Economia della Regione Siciliana - è autorizzata a procedere, per il triennio
2017-2019, direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo
(tassa automobilistica) e per l'individuazione del proprietario del veicolo, comunicate dal tenutario del
Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica,
Pertanto, nel caso in esame, è la cartella di pagamento impugnata che costituisce il primo atto con il quale si intima il pagamento della tassa e non devono, perciò, essere emessi atti prodromici alla cartella impugnata.
Inoltre deve essere considerato che non è maturata alcuna prescrizione in quanto, come anche rilevato dalla parte resistente, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sono intervenuti diversi provvedimenti di sospensione ai fini della notifica degli atti disposti dagli Enti impositori.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato che la cartella in questione, riferentesi a carichi, relativi ad entrate tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, è stata notificata in data 24.11.2023, quindi prima che spirasse il termine di sospensione, così come previsto, a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 e comma 4-bis del
D.L. 17-3-2020 n. 18 e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015.
Conseguentemente, la indicata cartella di pagamento è stata regolarmente e tempestivamente notificata e non si è verificata alcuna prescrizione. In definitiva, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per le cartelle di pagamento n.
29320210052714436000, n. 29320210122958346000 e n. 29320220044738453000; mentre per la cartella di pagamento n. 29320210143439572000 il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio in favore delle parti resistenti costituite, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento n. 29320210052714436000 (tasse auto anno 2015), n. 29320210122958346000 (tasse auto anno 2016) e n. 29320220044738453000 (tasse auto anno 2019); rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento 29320210143439572000
(tasse auto anno 2018). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione nella misura di € 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA ed in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, nella misura di € 350,00, oltre spese generali. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Giudice
Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO IN ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3638/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210052714436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122958346000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210143439572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220044738453000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4496/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare gli atti impugnati e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese;
condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Resistente/Appellato: chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 23/04/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso le cartelle di pagamento n.
29320210052714436000, n. 29320210122958346000, n. 29320210143439572000 e n. 29320220044738453000 notificate il 24.11.2023, esclusivamente nella parte relativa ai tributi appartenenti alla giurisdizione del Giudice
Tributario, dell'importo complessivo di € 1.429,44 – bolli auto 2015, 2016, 2018 e 2019.
Preliminarmente si eccepisce la nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti.
Segnatamente, gli atti impugnati non sono stati preceduti dalla regolare notifica degli avvisi prodromici e, pertanto, sono nulli, illegittimi, privi di effetti giuridici.
In ogni caso si eccepisce la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme posto che, medio tempore dalla asserita notifica degli atti presupposti desumibile dal corpo dello stesso, non è intercorsa la valida notifica di alcun atto interruttivo;
ragion per cui è decorso il termine prescrizionale di legge.
Chiede di annullare gli atti impugnati e, in ogni caso, dichiarare non dovute le somme ivi pretese.
Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, rappresentata e difesa come in atti, con atto depositato in data
14/05/2024, si costituisce in giudizio e controdeduce, contestando i motivi del ricorso ed insistendo sulla legittimità e fondatezza dell'operato svolto e della pretesa tributaria.
In via preliminare evidenzia di avere effettuato la chiamata in giudizio del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e
23 del D.Lgs. 546/1992 e/o ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, richiedendo l'intervento nel presente giudizio dell'Ente creditore, affinché possa produrre ogni opportuna prova documentale che attesti l'avvenuta notificazione dell'atto accertativo antecedente alla riscossione del ruolo di cui si discute.
In via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione con riguardo a tutte le eccezioni proposte da Controparte e riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza degli
Enti Impositori che hanno effettuato l'iscrizione a ruolo.
Per quanto attiene l'asserita intervenuta prescrizione e decadenza del credito vantato dall'ente riscossore evidenzia che, come anche affermato da parte ricorrente tutte le cartelle sono state notificate entro il termine prescrizionale.
Per quanto attiene le cartelle n. 29320210122958346000, n. 29320210143439572000 e n.
29320220044738453, (relative ai bolli auto anni 2016, 2017, e 2018) evidenzia che per effetto dell'introduzione della Legge Regionale n. 16/2015 il recupero dei bolli che risultano non versati o tardivamente versati sono recuperati direttamente tramite iscrizione a ruolo che assume valore di atto di accertamento. Pertanto nessuna notifica di alcun avviso di accertamento doveva pervenire a parte ricorrente.
Inoltre, Controparte omette di considerare dal proprio computo la sospensione prevista in ambito della riscossione per effetto dell'avvento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e la legislazione emergenziale che ne è conseguita.
Nel caso che ci occupa, dunque, appare ictu oculi che per effetto della sospensione prevista per l'emergenza epidemiologica da COVID, non sia decorso alcun termine prescrizionale
Chiede, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate riscossione per quanto attiene i motivi di ricorso afferenti il merito della iscrizione a ruolo;
nel merito, di rigettare il Ricorso proposto dal Contribuente poiché infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, con deposito atti in data 05/07/2024, si costituisce in giudizio e controdeduce, rilevando, in via preliminare, che i ruoli di cui alle cartelle di pagamento n. 29320210122958346, n. 29320210143439572 e n. 29320220044738453 sono stati emessi dalla Regione
Sicilia. Di conseguenza l'ufficio eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320210052714436 l'ufficio rileva che la stessa è stata emessa e notificata a causa dell'omesso pagamento del processo verbale tassa auto n. 15084068 (per la targa
Targa_1 anno 2015). Il P.V. n. 15084068 è stato notificato in data 07/06//2018 vale a dire, nei termini di legge. Il P.V. è stato notificato a mezzo raccomandata ADERAUT2015000488468.
Per il relativo riscontro probatorio l'ufficio deposita la relata di notifica del suddetto processo verbale.
Rileva che parte ricorrente, non fornisce alcuna prova del presunto avvenuto tempestivo pagamento della tassa contestata.
Chiede di pronunciare il difetto di legittimazione passiva dell'A.E. in relazione alle cartelle di pagamento n.
29320210122958346, n. 29320210143439572 e n. 29320220044738453; l'inammissibilità del ricorso a causa della tardività della sua proposizione in violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 poiché il P.V. non è stato impugnato nei termini di legge;
rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, confermando la legittimità della cartella di pagamento;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Non risulta costituita in giudizio la Regione Sicilia, sebbene l'Agente della Riscossione abbia provveduto, con messaggio PEC del 14/05/2024 indirizzato a Email_4 , alla chiamata in causa di detto Ente mediante notifica ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999 di Atto di chiamata dell'Ente impositore unitamente ad atto di Controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992, rese nel giudizio 3638/2024 R.G., iscritto innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dalla Sig.ra Ricorrente_1
, come da documentazione in atti.
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente ha impugnato le sopra indicate cartelle di pagamento, avanzando le richiamate censure di omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione. La resistente Agenzia Entrate-Riscossione, costituita in giudizio, evidenzia di avere chiamato in causa gli Enti Impositori e di ciò fornisce prova documentale (Ricevute di avvenuta consegna PEC del 14/05/2024, trasmesse all'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania ed al Dipartimento Finanze della Regione Sicilia) e, comunque, contesta le eccezioni della parte ricorrente ed insiste sulla legittimità del proprio operato, evidenziando la mancanza di legittimazione passiva relativamente al merito della controversia.
Come sopra indicato, l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania, si e costituita in giudizio controdeducendo e depositando documentazione di avvenuta notifica del P.V. relativo alla tassa automobilistica anno 2015
(cartella n. 29320210052714436); mentre, come già indicato, non risulta costituito l'Ente impositore Regione
Sicilia.
La Corte procede all'esame degli atti e rileva che la ricorrente afferma di avere ricevuto la notifica delle cartelle impugnate in data 24.11.2023, ma non produce alcuna prova a dimostrazione di quanto labialmente dedotto.
Rileva, altresì, che dalla documentazione depositata dalle parti resistenti risulta provato non solo che il P.V. inerente alla tassa auto 2015 è stato notificato in data 07/06/2018, ma anche che la notifica delle cartelle di pagamento n. 29320210052714436000 (tasse auto anno 2015), n. 29320210122958346000 (tasse auto anno 2016) e n. 29320220044738453000 (tasse auto anno 2019) è avvenuta in data 11.11.2022 e non in data 24.11.2023, come affermato in ricorso.
Pertanto la impugnazione delle citate cartelle, avvenuta con il presente ricorso proposto in data 16/01/2024,
è tardiva, non essendo stati osservati i termini di cui all'art. 21 del D. Lg. N. 546/1992.
Conseguentemente risulta inammissibile il ricorso avverso le cartelle di pagamento n.
29320210052714436000, n. 29320210122958346000 e n. 29320220044738453000.
Per quanto riguarda la restante cartella di pagamento n. 29320210143439572000 (tasse auto anno
2018), questo Giudice monocratico osserva che la detta cartella é stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione – Agente della Riscossione – prov. di Catania su incarico della Regione Sicilia.
Quindi, osserva che, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge Regione Siciliana n. 16/2015, la
Regione Siciliana - Assessorato Economia della Regione Siciliana - è autorizzata a procedere, per il triennio
2017-2019, direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo
(tassa automobilistica) e per l'individuazione del proprietario del veicolo, comunicate dal tenutario del
Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica,
Pertanto, nel caso in esame, è la cartella di pagamento impugnata che costituisce il primo atto con il quale si intima il pagamento della tassa e non devono, perciò, essere emessi atti prodromici alla cartella impugnata.
Inoltre deve essere considerato che non è maturata alcuna prescrizione in quanto, come anche rilevato dalla parte resistente, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sono intervenuti diversi provvedimenti di sospensione ai fini della notifica degli atti disposti dagli Enti impositori.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato che la cartella in questione, riferentesi a carichi, relativi ad entrate tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, è stata notificata in data 24.11.2023, quindi prima che spirasse il termine di sospensione, così come previsto, a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 e comma 4-bis del
D.L. 17-3-2020 n. 18 e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015.
Conseguentemente, la indicata cartella di pagamento è stata regolarmente e tempestivamente notificata e non si è verificata alcuna prescrizione. In definitiva, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per le cartelle di pagamento n.
29320210052714436000, n. 29320210122958346000 e n. 29320220044738453000; mentre per la cartella di pagamento n. 29320210143439572000 il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio in favore delle parti resistenti costituite, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento n. 29320210052714436000 (tasse auto anno 2015), n. 29320210122958346000 (tasse auto anno 2016) e n. 29320220044738453000 (tasse auto anno 2019); rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento 29320210143439572000
(tasse auto anno 2018). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione nella misura di € 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA ed in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, nella misura di € 350,00, oltre spese generali. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Giudice
Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo