Articolo 9 ter della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 9 bisArticolo 10
Versione
30 marzo 2024
Art. 9-ter. (( (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti). )) (( 1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilita', dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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