Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2025, proposto da
Immobiliare I Gemelli s.r.l. con socio unico, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. IO AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento e, quindi, dell’obbligo di provvedere, con conseguente condanna dell’Amministrazione, a concludere lo screening di incidenza, il Rapporto Ambientale di VAS e la procedura di variante per l’inserimento nel PTRAC della ex cava Conte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Immobiliare I Gemelli s.r.l. espone: - di essere proprietaria di una cava di calcare dolomitico (denominata “ex cava Conte”) situata sulle alture di Sestri Ponente alle pendici del Monte Gazzo, attiva fino agli anni ’60 e poi dismessa e utilizzata, fino agli anni ’70, come deposito; - che, con sentenza del 15 luglio 2021, n. 673, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso all’epoca proposto dalla società, riteneva illegittima l’esclusione della cava in questione dal Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (P.T.R.A.C.), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 7 del 26 maggio 2020; - che, per quanto rileva in questa sede, la sentenza n. 673/2021 affermava: che l’invocata necessità della rinnovazione della procedura di V.A.S. non è di ostacolo all’inserimento di un bacino estrattivo nel P.T.R.A.C.; che il vincolo di zona speciale di conservazione (ZSC) non è incompatibile con la coltivazione della cava, dovendo valutarsi l’adozione di un piano di mitigazione; che non riveste valore assolutamente ostativo neppure il fatto che, nel sito in parola, sia tutelato l’habitat prioritario 6210 di formazioni erbose secche seminaturali, vuoi perché l’escavazione può comunque essere svolta previa acquisizione di autorizzazione in deroga del Ministero della Transizione Ecologica, vuoi perché l’habitat prioritario 6210 riguarda solo una porzione dell’area, che, almeno per il primo decennio di coltivazione, non verrebbe interessata dall’attività estrattiva; - che, successivamente a tale pronunciamento ed in esito a diffida, la Regione Liguria riattivava il procedimento di variante al PTRAC e le connesse procedure ambientali (rapporto preliminare e rapporto ambientale) ex art. 8 L.R. n. 32/2012; - che, con determinazione 2/12/2022, il Servizio Cave sospendeva la procedura di predisposizione del Rapporto Ambientale ex L.R. n. 32/2012, in attesa di svolgere, con il consenso della società, sopralluoghi tecnici nell’areale dell’ex cava al fine di verificare le caratteristiche naturali del luogo e la natura di due cumuli di inerti ivi presenti; - che, avverso detta sospensione, la società proponeva ricorso R.G. 81/2023, che tuttavia veniva respinto con la sentenza n. 276 del 22/04/2024, oggetto di impugnazione tuttora pendente; - che, successivamente, il Comune di Genova adottava il provvedimento n. 50 del 10/6/2024, avente ad oggetto l’ordine di rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei cumuli giacenti presso l’ex cava; - che anche tale provvedimento veniva gravato dinanzi a questo Tribunale (ricorso R.G. n. 786/2024, poi accolto con la sentenza n. 1198/2025); - che, l’11/9/2024, la Regione Liguria trasmetteva alla ricorrente una richiesta di sopralluogo per redigere uno studio “d’incidenza che analizzi le conseguenze della riattivazione della cava nei confronti degli elementi di valore bio-naturalistico” , specificando che, laddove non fosse stato consentito il sopralluogo, sarebbe stata mantenuta “la sospensione del procedimento”, cioè quella adottata con il gravato provvedimento del 2/12/2022, oggetto del ricorso RG 81/2023; - che il sopralluogo veniva accordato dalla società ricorrente e veniva svolto il 22/10/2024, sicché il procedimento per lo screening di incidenza degli elementi bio-naturalistici veniva riavviato; - che, senza la presenza della società, un secondo sopralluogo veniva effettuato in data 30.5.2025, all’esito del quale i funzionari operanti escludevano la presenza delle specie indicatrici di un habitat 6210 prioritario ai sensi della normativa europea (l’habitat acquisisce lo status di habitat prioritario 6210* quando ospita una straordinaria fioritura di orchidee), ritenendo tuttavia opportuna una verifica almeno tri-quadriennale, in ragione del fatto che la presenza delle specie indicatrici della priorità può manifestarsi o meno secondo le variazioni dell’andamento meteoclimatico; - che, il 21/5/2025, non pervenendo ulteriori richieste di sopralluoghi, la società Immobiliare I Gemelli, trasmetteva un’istanza di chiarimenti, volta a conoscere le tempistiche per la conclusione del riavviato procedimento di VAS; - che la Regione Liguria riscontrava l’istanza il 16 luglio 2025 con la nota prot-2025-0349268, con la quale affermava: che lo studio per lo screening di incidenza è un elemento fondamentale del Rapporto Ambientale di VAS e necessita di un monitoraggio specialistico; che un secondo sopralluogo di monitoraggio era stato eseguito il 9.6.2025; che la procedura doveva dunque intendersi in corso di attuazione, dovendo proseguire per un minimo di due ulteriori verifiche primaverili per gli anni 2026 e 2027; che, ove ritenuto opportuno, il proprietario dei terreni avrebbe potuto presentare eventuali monitoraggi ambientali e approfondimenti specialistici di parte.
Agisce ex artt. 29, 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento e, quindi, dell’obbligo della Regione di concludere il procedimento di screening di incidenza per il Rapporto Ambientale di VAS, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
I. Violazione e falsa applicazione: della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; dell’art. 5 e seguenti del D.p.r. 8 settembre 1997, n. 357; delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4; degli artt. 10 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 8 e seguenti della L.R. n. 32/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 241/1990. Illogicità, travisamento di fatti e documenti e contraddittorietà con la sentenza n. 673/2021 del TAR Liguria.
La volontà regionale di disancorare lo screening di incidenza da ogni termine procedimentale previsto dalle norme richiamate, prevedendo un monitoraggio che dovrebbe durare per almeno due annualità - di fatto, decidendo di sospendere il procedimento per finalità istruttorie - sarebbe illegittima: le norme nazionali e regionali (art. 18 del D.lgs. 152/2006 e art. 14 della L.R. n. 32/2012) in materia di monitoraggio sono infatti finalizzate a controllare gli effetti ambientali derivanti “dall'attuazione” di un piano o di un programma già approvato.
A ciò si aggiunga, nel merito delle valutazioni di incidenza, che sia la relazione adottata a seguito del sopralluogo avvenuto il 30 maggio 2025 che lo studio elaborato da un tecnico di fiducia della società avrebbero concluso nel senso che l’habitat su cui ricade una porzione della cava Conte non può essere considerato prioritario.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della Costituzione. Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990.
Lamenta che il sopralluogo del 30/5/2025 sarebbe stato effettuato senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo e necessario consenso da parte della Immobiliare I Gemelli.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Contraddittorietà, Illogicità e Sviamento di potere. Violazione del principio di trasparenza.
La Regione non avrebbe mai chiarito se, in esito al consentito sopralluogo del 22/10/2024, il procedimento di VAS della proposta di variante per l’inserimento nel PTRAC della ex cava Conte era stato formalmente riavviato, con il venir meno la sospensione disposta il 2/12/2022.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Regione Liguria, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Occorre preliminarmente dare atto di due circostanze sopravvenute, ovvero:
1) che il procedimento VAS è stato di fatto riavviato dalla Regione, avendo la società acconsentito al (primo) sopralluogo, effettuato il 22/10/2024, con ciò superando il motivo in allora posto a base del provvedimento di sospensione;
2) che la questione dei cumuli si è nel frattempo risolta (cfr. la sentenza della sezione 6.11.2025, n. 1198), sicché la valutazione di incidenza concerne soltanto gli aspetti bio-naturalistici, ovvero l’incidenza della coltivazione sull’Habitat presente in una piccola porzione dell’areale di cava.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo dedotto con il 1° motivo.
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 152/2006, “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. […] Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione” .
Nello stesso senso è la legislazione regionale, posto che, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 32/2012, “La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi. […] Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge” , e che l’allegato C alla legge, che descrive i contenuti obbligatori del rapporto ambientale, include la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PP proposto” .
Dunque, dalla normativa statale e regionale si ricava – invero, agevolmente - che la descrizione delle misure di monitoraggio e controllo in corso d’opera costituisce soltanto un contenuto obbligatorio del rapporto ambientale, e che l’esecuzione della relativa fase (non per niente, definita di “controllo”) accompagna la “attuazione” di un piano o programma già approvato, e prelude ad una sua eventuale, futura revisione, e/o all’apposizione di nuove prescrizioni.
Dunque, ferma la imprescindibile descrizione delle misure concretamente previste in merito al monitoraggio e controllo (in termini di individuazione del soggetto responsabile, di cadenza, di numero dei sopralluoghi ed, eventualmente, del periodo in cui svolgerli), lo svolgimento dell’attività di monitoraggio costituisce propriamente attuazione del rapporto ambientale, ed è successiva alla VAS e all’approvazione di un piano o programma (o, come nel caso di specie, di una sua variante), e non può essere logicamente “antecedente” alla redazione del rapporto ambientale, condizionandone addirittura la elaborazione.
Tanto ciò è vero che, nella valutazione ambientale strategica, l'autorità competente esprime il proprio motivato pronunciamento anche circa la “adeguatezza del piano di monitoraggio” (art. 10 comma 2 L.R. n. 32/2012), non certo circa i suoi esiti, allo stato futuri ed incerti.
Dunque, poiché la fase di monitoraggio e controllo segue fisiologicamente - secondo le modalità ed i tempi previsti nel rapporto ambientale – la VAS e l’approvazione di un piano o programma, è evidente l’illegittimità del rifiuto di provvedere alla redazione del rapporto ambientale fino alla conclusione del monitoraggio.
Di più, la pretesa di condizionare la redazione del rapporto ambientale e della VAS alla conclusione del monitoraggio, concretando un’evidente inversione procedimentale (la fase di controllo segue, e non precede, l’approvazione di un atto), è palesemente illogica e costituisce a sua volta indizio dello sviamento di potere, in quanto la affermata necessità di effettuare un monitoraggio biennale pare in verità il pretesto per arrestare il procedimento di VINCA ed eludere il termine legale di conclusione dello stesso, sospendendo a tempo indefinito la decisione sulla richiesta approvazione della variante al P.T.R.A.C..
In accoglimento del ricorso, deve pertanto ordinarsi alla Regione di provvedere, entro 90 giorni, a redigere il rapporto ambientale ex art. 8 comma 2 L.R. n. 32/2012, comprensivo della valutazione di incidenza sulla variante per l’inserimento nel P.T.R.A.C. dell’ex cava Conte, e a provvedere, entro ulteriori 90 giorni, ad avviare e concludere ex art. 9 L.R. n. 32/2012 il procedimento di valutazione ambientale strategica.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Liguria di provvedere, entro 90 giorni, a redigere il rapporto ambientale ex art. 8 comma 2 L.R. n. 32/2012, comprensivo della valutazione di incidenza sulla variante per l’inserimento nel P.T.R.A.C. dell’ex cava Conte, e a provvedere, entro ulteriori 90 giorni, ad avviare e concludere ex art. 9 L.R. n. 32/2012 il procedimento di valutazione ambientale strategica.
Condanna la GI al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila//00), oltre spese generali, IVA e CPA, oltra al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
IL ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | LU RB |
IL SEGRETARIO