TAR Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 72
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del condizionamento della redazione del rapporto ambientale alla conclusione del monitoraggio

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la fase di monitoraggio segue fisiologicamente la VAS e l'approvazione di un piano o programma, e non può precederla condizionandone l'elaborazione. La pretesa di condizionare la redazione del rapporto ambientale e della VAS alla conclusione del monitoraggio è stata considerata illegittima, illogica e indice di sviamento di potere, in quanto il monitoraggio biennale appare un pretesto per arrestare il procedimento e eludere i termini legali.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 2 L. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che la questione relativa ai cumuli si sia risolta e che la valutazione di incidenza riguardi solo gli aspetti bio-naturalistici. Non è stato specificato se questo motivo sia stato accolto o rigettato in modo autonomo, ma è stato assorbito dal primo motivo.

  • Altro
    Violazione del principio di trasparenza e sviamento di potere

    Il Tribunale ha accertato che il procedimento VAS è stato di fatto riavviato dalla Regione con il consenso della società al primo sopralluogo, superando il motivo di sospensione. Questo motivo è stato considerato assorbito dal primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 72
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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