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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6074/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 da Parte_1
[...]
Parte_2
[...] elettivamente domiciliati in Milano, viale Piave 17, presso lo studio dell'avv. Ilaria Cappelli dalla quale sono rappresentati e difesi giuste procure rilasciate su foglio separato ricorrente contro
, in persona del Sig. presidente del Controparte_1 Controparte_2 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanzani del Foro di Milano e domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Borgogna, 8, giusta procura notarile generale alle liti del 30 aprile 2024 (N. 4452 di Repertorio – N. 2585 di Raccolta) per atto del Notaio Dott.
iscritto presso il collegio notarile di Milano registrata in data 10 maggio Persona_1
2024 al n. 43457 e allegata alla memoria e n persona del procuratore speciale Sig. Controparte_3
CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanzani del Foro di Milano e domiciliata presso il suo Studio in Milano - 20122, Via Borgogna, 8, giusta procura allegata alla memoria in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tonelli giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Milano in data 01.09.2021 rep. 22.703 racc. 7.929, ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 21.
OGGETTO: retribuzione Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva emessa all'esito della camera di consiglio il 5 maggio 2025 questo giudice ha così deciso:
“Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire:
-nel periodo nel quale i ricorrenti, eccetto erano assunti a tempo parziale, Pt_2 una retribuzione mensile pari a quella prevista per 39 ore settimanali con conseguente incidenza sulla 13° e sulla 14° mensilità, ferie, permessi per ex festività e ROL e sul TFR;
-il trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL,
-la retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021;
-l'una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021;
-la maggiorazione del 25% per il lavoro notturno;
-l'incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie;
-la maggiorazione del 50% sulla mezz'ora di straordinario notturno giornaliero;
-il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021;
Rigetta, per il resto, il ricorso
Spese al definitivo”
Nella stessa pronuncia è stata disposta la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione di quanto dovuto ai ricorrenti, quantificazione rimessa ad una consulenza tecnica d'ufficio con l'ordinanza di seguito riportata: “dispone CTU contabile al fine di determinare le differenze retributive spettanti ai ricorrenti e riferibili alle seguenti voci:
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, per tutti i ricorrenti, nel periodo nel quale gli stessi, eccetto erano assunti a tempo parziale, un orario pari a 39 ore Pt_2 settimanali
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL,
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021;
-una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021;
- maggiorazione del 25% per il lavoro notturno;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie;
-maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero
-diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021; assegna al CTU il seguente quesito:
“dica il CTU, letti gli atti di parte e la sentenza non definitiva pronunciata in data 5 maggio 2025, compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini dell'incarico, se ai ricorrenti nel periodo di assunzione presso la società LGD e fino al 31 luglio 2023, tenuto conto di quanto percepito, spettino delle differenze retributive per i titoli sopra indicati. In caso positivo ne quantifichi, per ciascuno, le relative somme suddivise per voci”.
All'esito della propria indagine tecnica, il CTU dott. tenuto conto anche Per_3 delle osservazioni del consulente di parte esistente ha quantificato le somme dovute ai ricorrenti negli importi di seguito riportati:
-per Sig. Parte_1
-trattamento di malattia: nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 3.000,74;
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021: € 1.379,06;
-maggiorazione del 25% per il lavoro notturno: € 29,62;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie - maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 863,14; -diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, € 278,11;
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021; 62,85
Totale 5.843,52
Con riferimento al Sig. : Parte_1
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2.611,08;
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR, € 3.320,65;
-una tantum contrattuale: € 230
-maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero, € 826,73;
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021: € 55,89
Totale 7.044,35
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: €909,73, -
-una tantum contrattuale, € 230,00,
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.111,76
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, €62,85
Totale 2.314,34
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: € 250,75
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR: € 1.477,00;
- una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021, €230,00;
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.095,00,
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, € 55,89
Totale 3.108,64.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella quantificazione delle pretese retributive riconoscibili in favore dei ricorrenti sono state, seppur in parte, oggetto di rilievo da parte della difesa resistente.
Anche su sollecitazione del difensore di parte ricorrente, questo giudice ha disposto la convocazione del CTU nel contraddittorio dei CTP.
All'esito del confronto tenutosi il 2 dicembre 2025, il dott. ha ritenuto di Per_3 far proprio il rilievo del dott. in ordine alle differenze retributive riconoscibili Per_4 al ricorrente (per l'importo di € 1296), mentre ha ritenuto che l'indennità di Pt_1 malattia per il ricorrente non potesse essere quantificata nella misura indicata Pt_1 dal CTP, bensì nella maggior somma di € 2365,80.
Le conclusioni così rivedute dal dott. sono state condivise dal consulente Per_3 Contr delle società e e , dott. e verso le stesse, la difesa dei CP_3 CP_3 Per_5 ricorrenti non ha ritenuto di muovere ulteriori rilievi.
Per quanto sopra, ai ricorrenti spettano le seguenti somme:
-per Sig. Parte_1
-trattamento di malattia: nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2365,80;
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021: € 1.379,06;
-maggiorazione del 25% per il lavoro notturno: € 29,62;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie - maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 863,14;
-diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, € 278,11;
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021; 62,85
Totale 4978,68
Con riferimento al Sig. : Parte_1
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2.611,08;
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR, € 1296;
-una tantum contrattuale: € 230 -maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero, € 826,73;
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021: € 55,89
Totale 5.019,7
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: €909,73, -
-una tantum contrattuale, € 230,00,
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.111,76
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, €62,85
Totale 2.314,34
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: € 250,75
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR: € 1.477,00;
- una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021, €230,00;
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.095,00,
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, € 55,89
Totale 3.108,64.
In ordine alla ripartizione degli obblighi di pagamento viene ripreso quanto già deciso nella sentenza non definitiva le cui motivazioni vengono qui trascritte:
“Quanto alle voci riconoscibili ai ricorrenti vanno escluse dall'obbligo solidale il trattamento di malattia, in quanto avente natura previdenziale e l'una tantum prevista dall'accordo del 18 maggio 2021, in quanto avente natura risarcitoria
Per il resto, con il limite temporale al 31 luglio 2023 per il ricorrente che, Pt_2 effettivamente non si comprende per quali ragioni abbia esteso la domanda fino al 23 agosto 2023, le somme riconoscibili vanno poste a carico anche della committente e della società appaltatrice. Contr
e sono poi tenute a manlevare e tenere indenne in Controparte_3 CP_5 forza della clausola contrattuale n. 9”.
Tenuto conto dei diversi importi riconoscibili rispetto a quelli richiesti le spese di lite debbono essere parzialmente compensate con attribuzione per il resto in capo alle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-Condanna la società a pagare in favore di ciascun ricorrente le somme di seguito riportate:
-per Sig. Parte_1
-trattamento di malattia: nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2365,80;
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021: € 1.379,06;
-maggiorazione del 25% per il lavoro notturno: € 29,62;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie - maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 863,14;
-diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, € 278,11;
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021; 62,85
Totale 4978,68
Con riferimento al Sig. : Parte_1
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2.611,08;
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR, € 1296;
-una tantum contrattuale: € 230
-maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero, € 826,73;
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021: € 55,89 Totale 5019,7
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: €909,73, -
-una tantum contrattuale, € 230,00,
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.111,76
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, €62,85
Totale 2.314,34
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: € 250,75
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR: € 1.477,00;
- una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021, €230,00;
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.095,00,
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, € 55,89
Totale 3.108,64.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale.
-Condanna le società ed , in solido con la società LGD, al Controparte_3 CP_5 pagamento delle somme di cui sopra con esclusione di quanto dovuto a titolo di trattamento di malattia e di una tantum prevista dall'accordo del 18 maggio 2021 e quanto al ricorrente con il limite temporale fino al 31 luglio 2023. Pt_2
Contr
-dichiara e tenute a manlevare e tenere indenne per Controparte_3 CP_5 quanto la stessa dovesse essere chiamata a pagare in forza della presente sentenza.
-compensa nella misura di un quarto le sese di lite e pone i restanti tre quarti a carico, solidale, delle resistenti, liquidati in € 6000 oltre accessori di legge.
-pone a carico delle società resistenti, in solido tra loro, il compenso spettante al CTU che liquida in €. 5874,12, oltre accessori di legge.
Milano, 2 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
AR LA MO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 da Parte_1
[...]
Parte_2
[...] elettivamente domiciliati in Milano, viale Piave 17, presso lo studio dell'avv. Ilaria Cappelli dalla quale sono rappresentati e difesi giuste procure rilasciate su foglio separato ricorrente contro
, in persona del Sig. presidente del Controparte_1 Controparte_2 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanzani del Foro di Milano e domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Borgogna, 8, giusta procura notarile generale alle liti del 30 aprile 2024 (N. 4452 di Repertorio – N. 2585 di Raccolta) per atto del Notaio Dott.
iscritto presso il collegio notarile di Milano registrata in data 10 maggio Persona_1
2024 al n. 43457 e allegata alla memoria e n persona del procuratore speciale Sig. Controparte_3
CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanzani del Foro di Milano e domiciliata presso il suo Studio in Milano - 20122, Via Borgogna, 8, giusta procura allegata alla memoria in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tonelli giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Milano in data 01.09.2021 rep. 22.703 racc. 7.929, ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 21.
OGGETTO: retribuzione Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva emessa all'esito della camera di consiglio il 5 maggio 2025 questo giudice ha così deciso:
“Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire:
-nel periodo nel quale i ricorrenti, eccetto erano assunti a tempo parziale, Pt_2 una retribuzione mensile pari a quella prevista per 39 ore settimanali con conseguente incidenza sulla 13° e sulla 14° mensilità, ferie, permessi per ex festività e ROL e sul TFR;
-il trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL,
-la retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021;
-l'una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021;
-la maggiorazione del 25% per il lavoro notturno;
-l'incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie;
-la maggiorazione del 50% sulla mezz'ora di straordinario notturno giornaliero;
-il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021;
Rigetta, per il resto, il ricorso
Spese al definitivo”
Nella stessa pronuncia è stata disposta la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione di quanto dovuto ai ricorrenti, quantificazione rimessa ad una consulenza tecnica d'ufficio con l'ordinanza di seguito riportata: “dispone CTU contabile al fine di determinare le differenze retributive spettanti ai ricorrenti e riferibili alle seguenti voci:
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, per tutti i ricorrenti, nel periodo nel quale gli stessi, eccetto erano assunti a tempo parziale, un orario pari a 39 ore Pt_2 settimanali
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL,
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021;
-una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021;
- maggiorazione del 25% per il lavoro notturno;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie;
-maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero
-diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021; assegna al CTU il seguente quesito:
“dica il CTU, letti gli atti di parte e la sentenza non definitiva pronunciata in data 5 maggio 2025, compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini dell'incarico, se ai ricorrenti nel periodo di assunzione presso la società LGD e fino al 31 luglio 2023, tenuto conto di quanto percepito, spettino delle differenze retributive per i titoli sopra indicati. In caso positivo ne quantifichi, per ciascuno, le relative somme suddivise per voci”.
All'esito della propria indagine tecnica, il CTU dott. tenuto conto anche Per_3 delle osservazioni del consulente di parte esistente ha quantificato le somme dovute ai ricorrenti negli importi di seguito riportati:
-per Sig. Parte_1
-trattamento di malattia: nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 3.000,74;
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021: € 1.379,06;
-maggiorazione del 25% per il lavoro notturno: € 29,62;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie - maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 863,14; -diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, € 278,11;
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021; 62,85
Totale 5.843,52
Con riferimento al Sig. : Parte_1
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2.611,08;
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR, € 3.320,65;
-una tantum contrattuale: € 230
-maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero, € 826,73;
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021: € 55,89
Totale 7.044,35
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: €909,73, -
-una tantum contrattuale, € 230,00,
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.111,76
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, €62,85
Totale 2.314,34
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: € 250,75
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR: € 1.477,00;
- una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021, €230,00;
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.095,00,
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, € 55,89
Totale 3.108,64.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella quantificazione delle pretese retributive riconoscibili in favore dei ricorrenti sono state, seppur in parte, oggetto di rilievo da parte della difesa resistente.
Anche su sollecitazione del difensore di parte ricorrente, questo giudice ha disposto la convocazione del CTU nel contraddittorio dei CTP.
All'esito del confronto tenutosi il 2 dicembre 2025, il dott. ha ritenuto di Per_3 far proprio il rilievo del dott. in ordine alle differenze retributive riconoscibili Per_4 al ricorrente (per l'importo di € 1296), mentre ha ritenuto che l'indennità di Pt_1 malattia per il ricorrente non potesse essere quantificata nella misura indicata Pt_1 dal CTP, bensì nella maggior somma di € 2365,80.
Le conclusioni così rivedute dal dott. sono state condivise dal consulente Per_3 Contr delle società e e , dott. e verso le stesse, la difesa dei CP_3 CP_3 Per_5 ricorrenti non ha ritenuto di muovere ulteriori rilievi.
Per quanto sopra, ai ricorrenti spettano le seguenti somme:
-per Sig. Parte_1
-trattamento di malattia: nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2365,80;
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021: € 1.379,06;
-maggiorazione del 25% per il lavoro notturno: € 29,62;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie - maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 863,14;
-diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, € 278,11;
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021; 62,85
Totale 4978,68
Con riferimento al Sig. : Parte_1
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2.611,08;
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR, € 1296;
-una tantum contrattuale: € 230 -maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero, € 826,73;
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021: € 55,89
Totale 5.019,7
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: €909,73, -
-una tantum contrattuale, € 230,00,
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.111,76
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, €62,85
Totale 2.314,34
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: € 250,75
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR: € 1.477,00;
- una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021, €230,00;
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.095,00,
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, € 55,89
Totale 3.108,64.
In ordine alla ripartizione degli obblighi di pagamento viene ripreso quanto già deciso nella sentenza non definitiva le cui motivazioni vengono qui trascritte:
“Quanto alle voci riconoscibili ai ricorrenti vanno escluse dall'obbligo solidale il trattamento di malattia, in quanto avente natura previdenziale e l'una tantum prevista dall'accordo del 18 maggio 2021, in quanto avente natura risarcitoria
Per il resto, con il limite temporale al 31 luglio 2023 per il ricorrente che, Pt_2 effettivamente non si comprende per quali ragioni abbia esteso la domanda fino al 23 agosto 2023, le somme riconoscibili vanno poste a carico anche della committente e della società appaltatrice. Contr
e sono poi tenute a manlevare e tenere indenne in Controparte_3 CP_5 forza della clausola contrattuale n. 9”.
Tenuto conto dei diversi importi riconoscibili rispetto a quelli richiesti le spese di lite debbono essere parzialmente compensate con attribuzione per il resto in capo alle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-Condanna la società a pagare in favore di ciascun ricorrente le somme di seguito riportate:
-per Sig. Parte_1
-trattamento di malattia: nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2365,80;
-differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR considerando, una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021: € 1.379,06;
-maggiorazione del 25% per il lavoro notturno: € 29,62;
-incidenza del lavoro notturno su quanto dovuto a titolo di 13ma, 14ma e ferie - maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 863,14;
-diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute per i mesi di febbraio, CP_6 agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, € 278,11;
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021; 62,85
Totale 4978,68
Con riferimento al Sig. : Parte_1
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL, € 2.611,08;
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR, € 1296;
-una tantum contrattuale: € 230
-maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero, € 826,73;
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021: € 55,89 Totale 5019,7
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: €909,73, -
-una tantum contrattuale, € 230,00,
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.111,76
- retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, €62,85
Totale 2.314,34
Con riferimento al Sig. : Parte_2
-trattamento di malattia nella misura piena e prevista dall'art. 63 CCNL: € 250,75
- differenze retributive, ed incidenza delle stesse sulla 13ma, 14ma, ferie, permessi per ex festività e ROL e TFR: € 1.477,00;
- una tantum contrattuale di cui all'accordo del 18 maggio 2021, €230,00;
- maggiorazione pari al 50% sulla mezz'ora di lavoro straordinario giornaliero: € 1.095,00,
-retribuzione per la festività del santo Patrono per l'anno 2021, € 55,89
Totale 3.108,64.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale.
-Condanna le società ed , in solido con la società LGD, al Controparte_3 CP_5 pagamento delle somme di cui sopra con esclusione di quanto dovuto a titolo di trattamento di malattia e di una tantum prevista dall'accordo del 18 maggio 2021 e quanto al ricorrente con il limite temporale fino al 31 luglio 2023. Pt_2
Contr
-dichiara e tenute a manlevare e tenere indenne per Controparte_3 CP_5 quanto la stessa dovesse essere chiamata a pagare in forza della presente sentenza.
-compensa nella misura di un quarto le sese di lite e pone i restanti tre quarti a carico, solidale, delle resistenti, liquidati in € 6000 oltre accessori di legge.
-pone a carico delle società resistenti, in solido tra loro, il compenso spettante al CTU che liquida in €. 5874,12, oltre accessori di legge.
Milano, 2 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
AR LA MO