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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1469/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5176/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I301205 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli al fine di ottenere la riforma della sentenza n.
18727/2024 emessa dalla sezione 12 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in data
5/12/2024. L'attuale appellante riceveva un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Controlli dichiarava di aver emesso nei confronti della società Società_1 srl unipersonale un avviso di accertamento con il quale accertava un reddito pari ad euro 416.919,00. L'attuale appellante, non ritenendolo giusto proponeva ricorso eccependo una serie di considerazioni. Si costituiva l'Ufficio contestando l'assunto del ricorrente e chiedendo la conferma e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con la sentenza di cui si richiede la riforma la Corte rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. La motivazione contenuta nella sentenza consisteva nel fatto che l'avviso di accertamento notificato al rappresentante legale della società non era stato impugnato e pertanto appariva corretta la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati trattandosi di società a ristretta base azionaria. Tutto ciò premesso il sig. Ricorrente_1 propone appello per i seguenti motivi: manca qualsivoglia produzione documentale che attesti l'effettiva percezione di utili non solo in capo alla società ma anche in capo ai soci, atteso che l'intero impianto accusatorio si fonda sulla mancata impugnazione da parte della società dell'avviso originario. La sentenza di Cassazione n. 4239 emessa il 10 febbraio
2022 in un caso assolutamente simile ha affermato che il contribuente che non ha più un vincolo sociale in quanto socio receduto dalla srl non avendo accesso alle informazioni societarie sarebbe esente dalle contestazioni rivoltegli dall'Ufficio. La Corte di primo grado ha ritenuto di imputare al socio sulla base di un semplice automatismo accertativo l'utile extracontabile fondando l'intero accertamento esclusivamente sul concetto di base ristretta societaria senza effettuare qualsivoglia esame delle ragioni esposte dal socio. L'avviso impugnato è da considerarsi illegittimo in quanto, come documentato, il ricorrente al momento della presunta notifica non faceva più parte della compagine sociale e pertanto non aveva la possibilità di effettuare le opportune verifiche. La Cassazione con sentenza n. 31129 del 8/11/2023 si è espressa nel non ritenere legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di srl a partecipazione ristretta che sia fuoriusciuto dalla compagine sociale. L'attuale appellante ha offerto sin dal primo grado ampia prova della propria estraneità alla gestione della società a causa di evidenti contrasti che lo hanno portato alla cessione delle quote. Infine parte appellante sostiene che l'avviso di accertamento è prescritto in quanto gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato notificato fuori termine nel gennaio 2024. A suo parere l'Ufficio è decaduto dalla potestà accertativa essendo l'atto relativo all'anno di imposta 2017. Chiede che l'avviso di accertamento venga considerato nullo per difetto di motivazioni in assenza di qualsivoglia prova di effettiva percezione degli utili extracontabili accertati in capo alla società e della totale estraneità del socio all'amministrazione della società. In data 30/12/2025 parte appellante deposita ulteriori memorie con le quali ribadisce la mancata conoscenza del PVC e dell'avviso di accertamento notificato alla società. La novella dell'art. 7 comma 5 bis del D.lgs 546/1992 impone all'amministrazioner finanziaria l'onere della prova in giudizio delle violazioni contestate pena l'annullamento dell'atto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che in primis chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso in primo grado in quanto l'odierno appellante non ha depositato l'atto impugnato. L'Ufficio sostiene che la sentenza di primo grado fondi la propria decisione su un impianto decisionale ineccepibile. L'Ufficio nulla deve dimostrare ma devono essere i soci per inversione dell'onere della prova a dimostrare che gli utili extracontabili abbiano avuto una destinazione diversa dalla distribuzione ai soci stessi. Circa l'estraneità del ricorrente alla gestione societaria anche questo asserto non è stato provato. Infine sulla decadenza dell'avviso di accertamento la normativa Covid 19 ha esteso i termini decadenziali. Conclude con la richiesta che l'appello venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso in appello infondato e pertanto lo rigetta. In primis si rigetta l'eccezione sollevata dall'Ufficio, quella di ritenere il ricorso inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato l'atto contestato. E' giurisprudenza consolidata quella di ritenere valido un ricorso anche se l'atto impugnato viene citato, numerato, datato ma non allegato. Tra l'altro tale censura viene proposta per la prima volta solo in appello e pertanto viene rigettata. Nel merito è definitivamente accertato che la società non si è opposta all'avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa e pertanto la pretesa tributaria contro quest'ultima è divenuta definitiva. Pertanto trattandosi di compagine societaria a ristretta base sociale ( 2 soli soci) la previsione di cui all'articolo 39 comma 1 lettera d) del DPR n. 600/73 legittima la presunzione di attrribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti dalla società. E' giurisprudenza consolidata che non debba essere l'Ufficio a provare il percepimento dei cosiddetti "utili a nero" ma debba essere il socio con conseguente inversione dell'onere della prova a dover dimostrare che i maggiori utili conseguiti dalla società non siano stati distribuiti o distribuiti ad altri soggetti. Il ricorrente non ha prodotto in sede di contenzioso alcuna prova che gli utili accertati definitivamente in capo alla società abbiano avuto una diversa distribuzione rispetto a quella presunta dall'Ufficio. In relatà
l'appellante si è limitato ad allegare un verbale assembleare ed una scrittura privata che non provano che nell'anno della formazione del bilancio (anno 2018) non avesse alcun rapporto con chi gestiva la società.
Sulla decadenza dell'avviso di accertamento è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 960 del 16/11/2025 che ha chiarito l'efficacia della proroga intervenuta a seguito del periodo COVID-19.
Pertanto l'atto impugnato non è soggetto a decadenza in quanto notificato nei termini di legge. Si ritiene per le peculiarità delle problematiche affrontate di dover compensare le spese dell'odierno giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5176/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I301205 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, presenta appello contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli al fine di ottenere la riforma della sentenza n.
18727/2024 emessa dalla sezione 12 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in data
5/12/2024. L'attuale appellante riceveva un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Controlli dichiarava di aver emesso nei confronti della società Società_1 srl unipersonale un avviso di accertamento con il quale accertava un reddito pari ad euro 416.919,00. L'attuale appellante, non ritenendolo giusto proponeva ricorso eccependo una serie di considerazioni. Si costituiva l'Ufficio contestando l'assunto del ricorrente e chiedendo la conferma e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con la sentenza di cui si richiede la riforma la Corte rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. La motivazione contenuta nella sentenza consisteva nel fatto che l'avviso di accertamento notificato al rappresentante legale della società non era stato impugnato e pertanto appariva corretta la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati trattandosi di società a ristretta base azionaria. Tutto ciò premesso il sig. Ricorrente_1 propone appello per i seguenti motivi: manca qualsivoglia produzione documentale che attesti l'effettiva percezione di utili non solo in capo alla società ma anche in capo ai soci, atteso che l'intero impianto accusatorio si fonda sulla mancata impugnazione da parte della società dell'avviso originario. La sentenza di Cassazione n. 4239 emessa il 10 febbraio
2022 in un caso assolutamente simile ha affermato che il contribuente che non ha più un vincolo sociale in quanto socio receduto dalla srl non avendo accesso alle informazioni societarie sarebbe esente dalle contestazioni rivoltegli dall'Ufficio. La Corte di primo grado ha ritenuto di imputare al socio sulla base di un semplice automatismo accertativo l'utile extracontabile fondando l'intero accertamento esclusivamente sul concetto di base ristretta societaria senza effettuare qualsivoglia esame delle ragioni esposte dal socio. L'avviso impugnato è da considerarsi illegittimo in quanto, come documentato, il ricorrente al momento della presunta notifica non faceva più parte della compagine sociale e pertanto non aveva la possibilità di effettuare le opportune verifiche. La Cassazione con sentenza n. 31129 del 8/11/2023 si è espressa nel non ritenere legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di srl a partecipazione ristretta che sia fuoriusciuto dalla compagine sociale. L'attuale appellante ha offerto sin dal primo grado ampia prova della propria estraneità alla gestione della società a causa di evidenti contrasti che lo hanno portato alla cessione delle quote. Infine parte appellante sostiene che l'avviso di accertamento è prescritto in quanto gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato notificato fuori termine nel gennaio 2024. A suo parere l'Ufficio è decaduto dalla potestà accertativa essendo l'atto relativo all'anno di imposta 2017. Chiede che l'avviso di accertamento venga considerato nullo per difetto di motivazioni in assenza di qualsivoglia prova di effettiva percezione degli utili extracontabili accertati in capo alla società e della totale estraneità del socio all'amministrazione della società. In data 30/12/2025 parte appellante deposita ulteriori memorie con le quali ribadisce la mancata conoscenza del PVC e dell'avviso di accertamento notificato alla società. La novella dell'art. 7 comma 5 bis del D.lgs 546/1992 impone all'amministrazioner finanziaria l'onere della prova in giudizio delle violazioni contestate pena l'annullamento dell'atto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli che in primis chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso in primo grado in quanto l'odierno appellante non ha depositato l'atto impugnato. L'Ufficio sostiene che la sentenza di primo grado fondi la propria decisione su un impianto decisionale ineccepibile. L'Ufficio nulla deve dimostrare ma devono essere i soci per inversione dell'onere della prova a dimostrare che gli utili extracontabili abbiano avuto una destinazione diversa dalla distribuzione ai soci stessi. Circa l'estraneità del ricorrente alla gestione societaria anche questo asserto non è stato provato. Infine sulla decadenza dell'avviso di accertamento la normativa Covid 19 ha esteso i termini decadenziali. Conclude con la richiesta che l'appello venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso in appello infondato e pertanto lo rigetta. In primis si rigetta l'eccezione sollevata dall'Ufficio, quella di ritenere il ricorso inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato l'atto contestato. E' giurisprudenza consolidata quella di ritenere valido un ricorso anche se l'atto impugnato viene citato, numerato, datato ma non allegato. Tra l'altro tale censura viene proposta per la prima volta solo in appello e pertanto viene rigettata. Nel merito è definitivamente accertato che la società non si è opposta all'avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa e pertanto la pretesa tributaria contro quest'ultima è divenuta definitiva. Pertanto trattandosi di compagine societaria a ristretta base sociale ( 2 soli soci) la previsione di cui all'articolo 39 comma 1 lettera d) del DPR n. 600/73 legittima la presunzione di attrribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti dalla società. E' giurisprudenza consolidata che non debba essere l'Ufficio a provare il percepimento dei cosiddetti "utili a nero" ma debba essere il socio con conseguente inversione dell'onere della prova a dover dimostrare che i maggiori utili conseguiti dalla società non siano stati distribuiti o distribuiti ad altri soggetti. Il ricorrente non ha prodotto in sede di contenzioso alcuna prova che gli utili accertati definitivamente in capo alla società abbiano avuto una diversa distribuzione rispetto a quella presunta dall'Ufficio. In relatà
l'appellante si è limitato ad allegare un verbale assembleare ed una scrittura privata che non provano che nell'anno della formazione del bilancio (anno 2018) non avesse alcun rapporto con chi gestiva la società.
Sulla decadenza dell'avviso di accertamento è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 960 del 16/11/2025 che ha chiarito l'efficacia della proroga intervenuta a seguito del periodo COVID-19.
Pertanto l'atto impugnato non è soggetto a decadenza in quanto notificato nei termini di legge. Si ritiene per le peculiarità delle problematiche affrontate di dover compensare le spese dell'odierno giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.