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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/11/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1054/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1054/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.06.2025, da
(C.F. , nata a [...] il [...], con cittadinanza Parte_1 C.F._1 italiana e residenza in TODI (PG), Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], con cittadinanza Parte_2 C.F._2 italiana e residenza in TODI (PG), Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Settimi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in TO (Pg), Località Ponterio, Via Tiberina n. 75/27, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 28.07.2015 e trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune (atto n. 90, parte I, serie 14) con il figlio: , nato l'[...], minorenne;
Per_1
FATTO
pagina 1 di 9 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati alle condizioni di legge mantenendo il reciproco rispetto.
2) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso la madre Per_1 nell'abitazione sita in 06059 TO (PG) - Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A.
3) Assegnare la casa coniugale sita in 06059 TO (PG) - Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n.
142/A - con tutti i beni mobili costituenti l'attuale arredo della stessa, in favore della Sig.ra Pt_1
.
[...]
4) Disporre a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra quale Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di €. 200,00 (Euro duecento//00), da Per_1 pagarsi mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: [...] ed entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo dell'01.06.2016 approvato e vigente presso il Tribunale di Perugia, che i ricorrenti si impegnano a rispettare anche per quanto attiene agli obblighi ivi previsti di previa concertazione delle spese straordinarie.
5) Disporre che il minore, compatibilmente con le esigenze, scolastiche ed educative, trascorrerà con il padre, a settimane alterne, il sabato e la domenica con obbligo di riportare a casa della madre Per_1 entro le ore 21,00 durante il periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo estivo quando la scuola è chiusa.
Il padre potrà tenere con sé il bambino due giorni infrasettimanali indicati nei pomeriggi di martedì e di giovedì dalle ore 17,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche (impegni sportivi, compleanni, etc.) ed educative del minore.
Il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre la vigilia di Natale o il giorno di
Natale, l'ultimo o il primo dell'anno, la vigilia o l'Epifania, Pasqua o la Pasquetta, Compleanno, salvo diversi accordi e, comunque, indipendentemente dal fatto che detti giorni festivi ricadano nei giorni in cui il padre avrà il diritto di visita.
Il minore trascorrerà inoltre nel periodo estivo 15 (quindici) giorni consecutivi con il padre e 15
(quindici) giorni consecutivi con la madre, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare all'altro pagina 2 di 9 il luogo in cui soggiorneranno con i figli nei rispettivi periodi di ferie con comunicazione da effettuarsi entro il 15/6 di ogni anno.
6) Dare atto che all'udienza di comparizione dei coniugi il Giudice designato – per il tramite del
Cancelliere che l'assiste in udienza (cfr. Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021) – ha raccolto le seguenti dichiarazioni dei coniugi in ordine al trasferimento della proprietà della casa coniugale, da ritenersi conformi alle disposizioni di legge e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e dunque valido titolo per la trascrizione:
A) CONSENSO ED OGGETTO DEL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]C.F._3
TODI (PG), Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A cede e trasferisce alla Sig.ra Pt_1
(C.F. ) , nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._1
Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A, che accetta, la quota di 99/100 (novantanove centesimi) del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:
- appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo di fabbricato sito nel Comune di TO
(Pg), frazione Pantalla, vocabolo Piana n. 142/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO al foglio 4, particella 1247, subalterno 79, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 4,5 - superficie catastale totale mq. 91 - totale escluse aree scoperte mq. 85, rendita catastale: euro 418,33, a confine con proprietà proprietà spazi comuni, salvo altri;
Persona_2 Per_3
- garage, pertinenziale all'appartamento abitativo, posto al piano primo sottostrada di fabbricato sito nel Comune di TO (Pg), frazione Pantalla, vocabolo Piana n. 142/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO, al foglio 4, particella 1247, subalterno 19, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 17, superficie catastale totale mq. 19, rendita catastale euro 26,34, a confine con garage di proprietà , proprietà spazi comuni, salvo altri;
Parte_1 Parte_3
B) PRECISAZIONI IMMOBILIARI
La presente cessione viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ceduto si trova, con tutti gli annessi, connessi, usi, ragioni, diritti azioni, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato. La parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento di
Condominio con relative tabelle millesimali disciplinante l'intero complesso edilizio denominato
"Villaggio Sant'Amanzio" e che trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto di compravendita a rogito del Notaio già di Perugia in data 26 giugno 2008 rep. 52.990/16.573, registrato a Perugia il Per_4
23 luglio 2008 al n. 12688 ed ivi trascritto il 24 luglio 2008 al n. 12623 di formalità, già in possesso della cessionaria. pagina 3 di 9 La cessione comprende i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, ed in particolare sui beni censiti al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al Foglio 4, particelle 1247 subalterno 1 (Piano T - area scoperta - comune a tutti i subb. dal
66 al 99); 1247 subalterno 2 (Piano T - portico – comune ai subb. 66 - 93 - 94 - 69 - 70 - 71 - 72 - 77 -
78 - 79 – 80 - 87 - 88 - 98 - 99); 1247 subalterno 4 (Piani S1-T-1-2-3 - vano scale, locale tecnico ascensore, ascensore, pianerottoli e atrio al piano terra - comune a tutti i subb. Dal 14 al 65 ed ai subb. 66 - 93 – 94 - 69 - 70 - 71 - 72 - 77 - 78 – 79 - 80 - 87 - 88 - 98 - 99); 1247 subalterno 5 (Piani
S1-T-1-2-3 - vano scale, locale tecnico ascensore, ascensore, pianerottoli e atrio al piano terra - comune a tutti i subb. dal 14 al 65 ed ai subb. 73 - 74 - 75 - 76 - 81 - 82 - 83 - 84 - 89 - 90 - 91 - 92 -
95 - 96 - 97); 1247 subalterno 6 (Piani S1-T - rampa garages - comune a tutti i subb. dal 14 al 65 ed al sub. 97); 1247 subalterno 7 (Piani S1-T - corsia garages - comune a tutti i subb. Dal 14 al 21 e a tutti i subb. dal 42 al 49); 1247 subalterno 9 (Piani S1-T – locali tecnici e scale di accesso al piano terra - comune a tutti i subb. dal 14 al 99); 1247 subalterno 10 (Piano S1 - disimpegno - comune ai subb. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27), quali beni comuni non censibili.
C) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1bis della L. 27.2.1985 n.52:
- le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali prodotte con il ricorso, riguardano le unità immobiliari urbane raffigurate dalle planimetrie catastali depositate in catasto ed a cui si fa riferimento mediante allegazione in copia non autentica alle dichiarazioni delle parti;
-la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto e conferma, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari urbane in oggetto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa catastale;
- la parte cedente dichiara che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
D) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi dell'art. 40, comma 2 della Legge 28.02.1985 n. 47, successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, la parte cedente dichiara che:
pagina 4 di 9 -per la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari alienate è stato rilasciato dal Comune di TO permesso di costruire n. 328 in data 2 ottobre 2006;
- per detto fabbricato è stata presentata denuncia di inizio attività n. 442 in data 3 giugno 2008 nonché segnalazione certificata di inizio attività n. 328/15 del 18 giugno 2015 prot. n. 19581;
- per le porzioni immobiliari in oggetto è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 18159 in data 9 giugno 2022, pratica n. 745/2022, i cui lavori sono stati terminati in data 15 giugno 2022, come da comunicazione protocollata al n. 18698 in pari data;
- successivamente a quanto sopra dichiarato non sono stati realizzati ulteriori interventi che necessitassero di licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazioni certificate di inizio attività e che non è stato emanato alcun provvedimento sanzionatorio da parte delle competenti autorità;
- che l'agibilità deve intendersi attestata ai sensi degli artt. 137 e 138 legge regionale Umbria n.1/2015 essendo stata presentata al Comune di TO tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative in data 6 luglio 2022 Prot. 20896 - pratica n. 880/2022 e che il SUAPE nei dieci giorni successivi alla data di presentazione della documentazione non ne ha dichiarato l'irricevibilità ed il Comune di TO non ha determinato la rimozione degli effetti prodotti con l'attestazione della agibilità dell'immobile.
E) PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'A.P.E redatta in data 05.07.2022 dall'Ing. iscritta Persona_5 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni che si allega e che la parte cedente dichiara essere tuttora valido ed efficace.
F) GARANZIE E PROVENIENZA
Il Sig. dichiara di aver acquisito la proprietà del cespite di cui oggi vengono Parte_2 trasferiti i diritti in forza di atto di compravendita Notaio (Repertorio n. 3353; Racc. n. Persona_6
2512), registrato a Perugia in data 11.09.2024 al n. 19956 e trascritto a Perugia in data 11.09.2024 ai nn. Gen. 25463/Part.18949 – 18950.
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del trasferimento è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi e vincoli, arretrati tributari e condominiali, diritti di terzi in genere, di qualunque origine e natura, ad eccezione:
- degli obblighi nei confronti del Comune di TO nascenti dalla convenzione edilizia regolata con atto a rogito del Notaio già di TO in data 8 settembre 2006 repertorio n. 26791 raccolta n. Persona_7
pagina 5 di 9 7240, registrato a Perugia il 12 settembre 2006 al n. 9247 ed ivi trascritto il 14 settembre 2006 al n.
18822 di formalità;
- dell'ipoteca iscritta in data 11.09.2024 al Registro Particolare n.ro 2996 – al Registro Generale n.ro
25468, a garanzia di un mutuo che la parte cessionaria, Sig.ra si obbliga, come Parte_1 appresso detto, a continuare a pagare tendo sollevata la parte cedente.
Dichiara che il reddito degli immobili in oggetto è stato ricompreso regolarmente nell'ultima dichiarazione dei redditi.
G) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che a fronte della cessione da parte del Sig. della quota di Parte_2
99/100 (novantanove centesimi) del diritto di piena proprietà della casa coniugale sita nel Comune di
TO (Pg), frazione Pantalla, vocabolo Piana n. 142/A, la Sig.ra si accolli in via Parte_1 esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso per un Controparte_1 importo finanziato di € 147.250,00, di cui al contratto stipulato in data 06.09.2024 a rogito Notaio
(Repertorio n. 3.354;Raccolta n. 2.513), garantito da ipoteca volontaria Registro Persona_6
Particolare n.ro 2996 – al Registro Generale n.ro 25468 che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora una Parte_1 volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la Sig.ra si obbliga a pagare Parte_1 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito, con obbligo di manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia richiesta Parte_2 economica conseguente e connessa al citato mutuo ipotecario. Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che non è pertanto stato versato alcun prezzo per il trasferimento degli immobili in oggetto e che, comunque, le parti non si sono avvalse di un mediatore immobiliare.
H) DICHIARAZIONI FISCALI
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota del diritto di proprietà dell'abitazione familiare è finalizzato, unitamente agli altri patti di natura economica, a regolamentare i rapporti e gli equilibri economici della famiglia all'esito della separazione dei coniugi. In paticolare, nell'ambito della definizione delle questioni patrimoniali solutorio-compensative i coniugi ritengono che l'accordo sulle questioni economiche ed in particolare quella del trasferimento immobiliare in favore della signora pagina 6 di 9 siano elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale nel Parte_1 senso di evitare, così, la via della separazione giudiziale. Ai fini fiscali le parti chiedono pertanto che ai sensi dell'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio
1999 la cessione venga dichiarata esente da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa/imposta.
I) RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte cessionaria espressamente rinunzia all'iscrizione dell'ipoteca legale, con pieno esonero da ogni responsabilità al riguardo per il competente Conservatore dei Registri immobiliari presso l'Ufficio del Territorio competente.
F) DICHIARAZIONE DI ESONERO
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente ed il Cancelliere del Tribunale di Spoleto si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto, senza assumere alcuna responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, della titolarità dei beni e dei diritti oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica ed impiantistica, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse ad ogni incombente.
G) EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 c.c., convengono che la Sig.ra a seguito dell'omologazione dell'accordo di Parte_1 separazione, provvederà a curare la registrazione la trascrizione e voltura del titolo presso il competente ufficio di pubblicità immobiliare.
7) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento disponendo entrambi di adeguato reddito che consente loro di condurre una vita consona al loro stato sociale, pertanto nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento dei coniugi.
8) Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla Sig.ra e a tal fine Parte_1 il Sig. si obbliga sin da ora a sottoscrivere ogni anno, entro il mese di aprile, i Parte_2 moduli per la concessione dell'assegno unico familiare in favore della Sig.ra Parte_1
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. L'assenso per l'eventuale espatrio del minore verrà concesso di volta in volta dai genitori. pagina 7 di 9 10) Le comptenze professionali e le spese vive giudiziali relative alla presente procedura saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
11) Le parti danno atto di aver regolato, con gli accordi di cui sopra, ogni loro rispettivo diritto e dovere, anche in via transattiva e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, all'avvenuta esecuzione degli accordi stessi, ritenendo con ciò di aver regolamentato, come detto, ogni e qualsivoglia loro diritto.
12) I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano con la sottoscrizione del presente atto, a proporre appello all'emananda sentenza di separazione.”
All'udienza del 9.10.2025, comparse personalmente le parti, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Le parti hanno altresì insistito per il richiesto trasferimento immobiliare sottoscrivendo, a tal fine, il verbale d'udienza.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
8.07.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
A tal fine, vista la documentazione depositata, il Tribunale prende atto dell'accordo convenuto tra le
Parti per quanto concerne il trasferimento immobiliare individuato al punto 6) delle suindicate condizioni congiunte, valutatane la rispondenza ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 8 di 9 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 28.07.2015 e trascritto nei registri dello
Stato civile del medesimo Comune (atto n. 90, parte I, serie 14);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- Ordina alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'atto;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Spoleto 11.11.2025
Il Presidente est.
IA TT
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1054/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.06.2025, da
(C.F. , nata a [...] il [...], con cittadinanza Parte_1 C.F._1 italiana e residenza in TODI (PG), Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], con cittadinanza Parte_2 C.F._2 italiana e residenza in TODI (PG), Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Settimi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in TO (Pg), Località Ponterio, Via Tiberina n. 75/27, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 28.07.2015 e trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune (atto n. 90, parte I, serie 14) con il figlio: , nato l'[...], minorenne;
Per_1
FATTO
pagina 1 di 9 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati alle condizioni di legge mantenendo il reciproco rispetto.
2) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso la madre Per_1 nell'abitazione sita in 06059 TO (PG) - Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A.
3) Assegnare la casa coniugale sita in 06059 TO (PG) - Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n.
142/A - con tutti i beni mobili costituenti l'attuale arredo della stessa, in favore della Sig.ra Pt_1
.
[...]
4) Disporre a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra quale Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di €. 200,00 (Euro duecento//00), da Per_1 pagarsi mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: [...] ed entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo dell'01.06.2016 approvato e vigente presso il Tribunale di Perugia, che i ricorrenti si impegnano a rispettare anche per quanto attiene agli obblighi ivi previsti di previa concertazione delle spese straordinarie.
5) Disporre che il minore, compatibilmente con le esigenze, scolastiche ed educative, trascorrerà con il padre, a settimane alterne, il sabato e la domenica con obbligo di riportare a casa della madre Per_1 entro le ore 21,00 durante il periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo estivo quando la scuola è chiusa.
Il padre potrà tenere con sé il bambino due giorni infrasettimanali indicati nei pomeriggi di martedì e di giovedì dalle ore 17,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche (impegni sportivi, compleanni, etc.) ed educative del minore.
Il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre la vigilia di Natale o il giorno di
Natale, l'ultimo o il primo dell'anno, la vigilia o l'Epifania, Pasqua o la Pasquetta, Compleanno, salvo diversi accordi e, comunque, indipendentemente dal fatto che detti giorni festivi ricadano nei giorni in cui il padre avrà il diritto di visita.
Il minore trascorrerà inoltre nel periodo estivo 15 (quindici) giorni consecutivi con il padre e 15
(quindici) giorni consecutivi con la madre, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare all'altro pagina 2 di 9 il luogo in cui soggiorneranno con i figli nei rispettivi periodi di ferie con comunicazione da effettuarsi entro il 15/6 di ogni anno.
6) Dare atto che all'udienza di comparizione dei coniugi il Giudice designato – per il tramite del
Cancelliere che l'assiste in udienza (cfr. Cass. SS.UU. Civ. n.21761/2021) – ha raccolto le seguenti dichiarazioni dei coniugi in ordine al trasferimento della proprietà della casa coniugale, da ritenersi conformi alle disposizioni di legge e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e dunque valido titolo per la trascrizione:
A) CONSENSO ED OGGETTO DEL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]C.F._3
TODI (PG), Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A cede e trasferisce alla Sig.ra Pt_1
(C.F. ) , nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._1
Frazione Pantalla, Vocabolo Della Piana n. 142/A, che accetta, la quota di 99/100 (novantanove centesimi) del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:
- appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo di fabbricato sito nel Comune di TO
(Pg), frazione Pantalla, vocabolo Piana n. 142/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO al foglio 4, particella 1247, subalterno 79, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 4,5 - superficie catastale totale mq. 91 - totale escluse aree scoperte mq. 85, rendita catastale: euro 418,33, a confine con proprietà proprietà spazi comuni, salvo altri;
Persona_2 Per_3
- garage, pertinenziale all'appartamento abitativo, posto al piano primo sottostrada di fabbricato sito nel Comune di TO (Pg), frazione Pantalla, vocabolo Piana n. 142/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO, al foglio 4, particella 1247, subalterno 19, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 17, superficie catastale totale mq. 19, rendita catastale euro 26,34, a confine con garage di proprietà , proprietà spazi comuni, salvo altri;
Parte_1 Parte_3
B) PRECISAZIONI IMMOBILIARI
La presente cessione viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ceduto si trova, con tutti gli annessi, connessi, usi, ragioni, diritti azioni, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato. La parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento di
Condominio con relative tabelle millesimali disciplinante l'intero complesso edilizio denominato
"Villaggio Sant'Amanzio" e che trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto di compravendita a rogito del Notaio già di Perugia in data 26 giugno 2008 rep. 52.990/16.573, registrato a Perugia il Per_4
23 luglio 2008 al n. 12688 ed ivi trascritto il 24 luglio 2008 al n. 12623 di formalità, già in possesso della cessionaria. pagina 3 di 9 La cessione comprende i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, ed in particolare sui beni censiti al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al Foglio 4, particelle 1247 subalterno 1 (Piano T - area scoperta - comune a tutti i subb. dal
66 al 99); 1247 subalterno 2 (Piano T - portico – comune ai subb. 66 - 93 - 94 - 69 - 70 - 71 - 72 - 77 -
78 - 79 – 80 - 87 - 88 - 98 - 99); 1247 subalterno 4 (Piani S1-T-1-2-3 - vano scale, locale tecnico ascensore, ascensore, pianerottoli e atrio al piano terra - comune a tutti i subb. Dal 14 al 65 ed ai subb. 66 - 93 – 94 - 69 - 70 - 71 - 72 - 77 - 78 – 79 - 80 - 87 - 88 - 98 - 99); 1247 subalterno 5 (Piani
S1-T-1-2-3 - vano scale, locale tecnico ascensore, ascensore, pianerottoli e atrio al piano terra - comune a tutti i subb. dal 14 al 65 ed ai subb. 73 - 74 - 75 - 76 - 81 - 82 - 83 - 84 - 89 - 90 - 91 - 92 -
95 - 96 - 97); 1247 subalterno 6 (Piani S1-T - rampa garages - comune a tutti i subb. dal 14 al 65 ed al sub. 97); 1247 subalterno 7 (Piani S1-T - corsia garages - comune a tutti i subb. Dal 14 al 21 e a tutti i subb. dal 42 al 49); 1247 subalterno 9 (Piani S1-T – locali tecnici e scale di accesso al piano terra - comune a tutti i subb. dal 14 al 99); 1247 subalterno 10 (Piano S1 - disimpegno - comune ai subb. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27), quali beni comuni non censibili.
C) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1bis della L. 27.2.1985 n.52:
- le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali prodotte con il ricorso, riguardano le unità immobiliari urbane raffigurate dalle planimetrie catastali depositate in catasto ed a cui si fa riferimento mediante allegazione in copia non autentica alle dichiarazioni delle parti;
-la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto e conferma, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari urbane in oggetto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa catastale;
- la parte cedente dichiara che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
D) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi dell'art. 40, comma 2 della Legge 28.02.1985 n. 47, successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, la parte cedente dichiara che:
pagina 4 di 9 -per la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari alienate è stato rilasciato dal Comune di TO permesso di costruire n. 328 in data 2 ottobre 2006;
- per detto fabbricato è stata presentata denuncia di inizio attività n. 442 in data 3 giugno 2008 nonché segnalazione certificata di inizio attività n. 328/15 del 18 giugno 2015 prot. n. 19581;
- per le porzioni immobiliari in oggetto è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 18159 in data 9 giugno 2022, pratica n. 745/2022, i cui lavori sono stati terminati in data 15 giugno 2022, come da comunicazione protocollata al n. 18698 in pari data;
- successivamente a quanto sopra dichiarato non sono stati realizzati ulteriori interventi che necessitassero di licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazioni certificate di inizio attività e che non è stato emanato alcun provvedimento sanzionatorio da parte delle competenti autorità;
- che l'agibilità deve intendersi attestata ai sensi degli artt. 137 e 138 legge regionale Umbria n.1/2015 essendo stata presentata al Comune di TO tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative in data 6 luglio 2022 Prot. 20896 - pratica n. 880/2022 e che il SUAPE nei dieci giorni successivi alla data di presentazione della documentazione non ne ha dichiarato l'irricevibilità ed il Comune di TO non ha determinato la rimozione degli effetti prodotti con l'attestazione della agibilità dell'immobile.
E) PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'A.P.E redatta in data 05.07.2022 dall'Ing. iscritta Persona_5 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni che si allega e che la parte cedente dichiara essere tuttora valido ed efficace.
F) GARANZIE E PROVENIENZA
Il Sig. dichiara di aver acquisito la proprietà del cespite di cui oggi vengono Parte_2 trasferiti i diritti in forza di atto di compravendita Notaio (Repertorio n. 3353; Racc. n. Persona_6
2512), registrato a Perugia in data 11.09.2024 al n. 19956 e trascritto a Perugia in data 11.09.2024 ai nn. Gen. 25463/Part.18949 – 18950.
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del trasferimento è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi e vincoli, arretrati tributari e condominiali, diritti di terzi in genere, di qualunque origine e natura, ad eccezione:
- degli obblighi nei confronti del Comune di TO nascenti dalla convenzione edilizia regolata con atto a rogito del Notaio già di TO in data 8 settembre 2006 repertorio n. 26791 raccolta n. Persona_7
pagina 5 di 9 7240, registrato a Perugia il 12 settembre 2006 al n. 9247 ed ivi trascritto il 14 settembre 2006 al n.
18822 di formalità;
- dell'ipoteca iscritta in data 11.09.2024 al Registro Particolare n.ro 2996 – al Registro Generale n.ro
25468, a garanzia di un mutuo che la parte cessionaria, Sig.ra si obbliga, come Parte_1 appresso detto, a continuare a pagare tendo sollevata la parte cedente.
Dichiara che il reddito degli immobili in oggetto è stato ricompreso regolarmente nell'ultima dichiarazione dei redditi.
G) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che a fronte della cessione da parte del Sig. della quota di Parte_2
99/100 (novantanove centesimi) del diritto di piena proprietà della casa coniugale sita nel Comune di
TO (Pg), frazione Pantalla, vocabolo Piana n. 142/A, la Sig.ra si accolli in via Parte_1 esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso per un Controparte_1 importo finanziato di € 147.250,00, di cui al contratto stipulato in data 06.09.2024 a rogito Notaio
(Repertorio n. 3.354;Raccolta n. 2.513), garantito da ipoteca volontaria Registro Persona_6
Particolare n.ro 2996 – al Registro Generale n.ro 25468 che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora una Parte_1 volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la Sig.ra si obbliga a pagare Parte_1 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito, con obbligo di manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia richiesta Parte_2 economica conseguente e connessa al citato mutuo ipotecario. Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che non è pertanto stato versato alcun prezzo per il trasferimento degli immobili in oggetto e che, comunque, le parti non si sono avvalse di un mediatore immobiliare.
H) DICHIARAZIONI FISCALI
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota del diritto di proprietà dell'abitazione familiare è finalizzato, unitamente agli altri patti di natura economica, a regolamentare i rapporti e gli equilibri economici della famiglia all'esito della separazione dei coniugi. In paticolare, nell'ambito della definizione delle questioni patrimoniali solutorio-compensative i coniugi ritengono che l'accordo sulle questioni economiche ed in particolare quella del trasferimento immobiliare in favore della signora pagina 6 di 9 siano elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale nel Parte_1 senso di evitare, così, la via della separazione giudiziale. Ai fini fiscali le parti chiedono pertanto che ai sensi dell'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio
1999 la cessione venga dichiarata esente da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa/imposta.
I) RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte cessionaria espressamente rinunzia all'iscrizione dell'ipoteca legale, con pieno esonero da ogni responsabilità al riguardo per il competente Conservatore dei Registri immobiliari presso l'Ufficio del Territorio competente.
F) DICHIARAZIONE DI ESONERO
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente ed il Cancelliere del Tribunale di Spoleto si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto, senza assumere alcuna responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, della titolarità dei beni e dei diritti oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica ed impiantistica, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse ad ogni incombente.
G) EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 c.c., convengono che la Sig.ra a seguito dell'omologazione dell'accordo di Parte_1 separazione, provvederà a curare la registrazione la trascrizione e voltura del titolo presso il competente ufficio di pubblicità immobiliare.
7) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento disponendo entrambi di adeguato reddito che consente loro di condurre una vita consona al loro stato sociale, pertanto nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento dei coniugi.
8) Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla Sig.ra e a tal fine Parte_1 il Sig. si obbliga sin da ora a sottoscrivere ogni anno, entro il mese di aprile, i Parte_2 moduli per la concessione dell'assegno unico familiare in favore della Sig.ra Parte_1
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. L'assenso per l'eventuale espatrio del minore verrà concesso di volta in volta dai genitori. pagina 7 di 9 10) Le comptenze professionali e le spese vive giudiziali relative alla presente procedura saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
11) Le parti danno atto di aver regolato, con gli accordi di cui sopra, ogni loro rispettivo diritto e dovere, anche in via transattiva e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, all'avvenuta esecuzione degli accordi stessi, ritenendo con ciò di aver regolamentato, come detto, ogni e qualsivoglia loro diritto.
12) I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano con la sottoscrizione del presente atto, a proporre appello all'emananda sentenza di separazione.”
All'udienza del 9.10.2025, comparse personalmente le parti, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Le parti hanno altresì insistito per il richiesto trasferimento immobiliare sottoscrivendo, a tal fine, il verbale d'udienza.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
8.07.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
A tal fine, vista la documentazione depositata, il Tribunale prende atto dell'accordo convenuto tra le
Parti per quanto concerne il trasferimento immobiliare individuato al punto 6) delle suindicate condizioni congiunte, valutatane la rispondenza ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 8 di 9 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 28.07.2015 e trascritto nei registri dello
Stato civile del medesimo Comune (atto n. 90, parte I, serie 14);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- Ordina alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'atto;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Spoleto 11.11.2025
Il Presidente est.
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