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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1681/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6202/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZ. PAG. n. 02820249001739014000 IRPEF-ALTRO 2006
- INTIMAZ. PAG. n. 02820249001739014000 IVA-ALTRO 2006
- INTIMAZ. PAG. n. 02820249001739014000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130014306149000, IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130014306149000, IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante:
accertare e dichiarare, impugnando esclusivamente l'intimazione di pagamento e i carichi tributari nella stessa contenuti, l'intervenuta estinzione della pretesa erariale de qua, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dei crediti sottesi al provvedimento impugnato e, conseguentemente, dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento opposto per tutte le ragioni dedotte in epigrafe;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale della quota sanzioni e interessi relativa al provvedimento impugnato;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancata pronuncia nel merito dell'opposizione all'intimazione di pagamento il rinvio al giudice di primo grado per l'esame nel merito della controversia, per i motivi di cui sopra.
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Caserta chiese l'annullamento della intimazione di pagamento 028 2024 90017390 14 di euro 194.938,04 derivante dalla cartella di pagamento n. 02820130014306149000, asseritamente notificata il 6 agosto 2013 relativa a tributi erariali dovuti nell'anno
2006, deducendo l'omessa notifica della cartella e l'estinzione della pretesa per prescrizione.
Si costituì l'Ader che chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 4134 emessa all'udienza del 23.9.2024 e depositata il 16.10.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.290 per spese di lite.
La decisione è stata impugnata dal contribuente il quale ha rassegnato le conclusioni trascritte nella intestazione di questa sentenza.
L'Ader intervenuta in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività del deposito.
Rileva questo collegio che l'appello è stato notificato il 15 aprile 2025 ed è stato depositato il 4.9.2025.
L'eccezione è fondata. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 c. 2 e 22 c. 1 del decreto legislativo 546/92, l'appellante, a pena di inammissibilità, deve depositare l'atto di appello entro trenta giorni dalla notifica nella segreteria della corte di giustizia di secondo grado, termine non rispettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante al pagamento di euro 800,00 per spese di giustizia a favore della parte appellata, oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6202/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZ. PAG. n. 02820249001739014000 IRPEF-ALTRO 2006
- INTIMAZ. PAG. n. 02820249001739014000 IVA-ALTRO 2006
- INTIMAZ. PAG. n. 02820249001739014000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130014306149000, IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130014306149000, IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante:
accertare e dichiarare, impugnando esclusivamente l'intimazione di pagamento e i carichi tributari nella stessa contenuti, l'intervenuta estinzione della pretesa erariale de qua, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dei crediti sottesi al provvedimento impugnato e, conseguentemente, dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento opposto per tutte le ragioni dedotte in epigrafe;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale della quota sanzioni e interessi relativa al provvedimento impugnato;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancata pronuncia nel merito dell'opposizione all'intimazione di pagamento il rinvio al giudice di primo grado per l'esame nel merito della controversia, per i motivi di cui sopra.
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Caserta chiese l'annullamento della intimazione di pagamento 028 2024 90017390 14 di euro 194.938,04 derivante dalla cartella di pagamento n. 02820130014306149000, asseritamente notificata il 6 agosto 2013 relativa a tributi erariali dovuti nell'anno
2006, deducendo l'omessa notifica della cartella e l'estinzione della pretesa per prescrizione.
Si costituì l'Ader che chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 4134 emessa all'udienza del 23.9.2024 e depositata il 16.10.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.290 per spese di lite.
La decisione è stata impugnata dal contribuente il quale ha rassegnato le conclusioni trascritte nella intestazione di questa sentenza.
L'Ader intervenuta in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività del deposito.
Rileva questo collegio che l'appello è stato notificato il 15 aprile 2025 ed è stato depositato il 4.9.2025.
L'eccezione è fondata. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 c. 2 e 22 c. 1 del decreto legislativo 546/92, l'appellante, a pena di inammissibilità, deve depositare l'atto di appello entro trenta giorni dalla notifica nella segreteria della corte di giustizia di secondo grado, termine non rispettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante al pagamento di euro 800,00 per spese di giustizia a favore della parte appellata, oltre oneri accessori, se dovuti.