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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2902 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. LO POLITO DOMENICO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 [...]
'con l'Avv. ROMANO EMANUELA LUCIA;
CP_2 CP_3 CP_4
Parte resistente OGGETTO: trasferimento del lavoratore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2019, la ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado, ha convenuto in giudizio il
[...]
Controparte_5 () e i relativi Uffici (oggi Controparte_5
Scolastici competenti, deducendo l'illegittimità delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017. La ricorrente espone di essere stata immessa in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015, su posto di sostegno presso l'Istituto "E.
Mattei" di Rho (MI), in esecuzione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015. Successivamente, per partecipare alla fase C della mobilità nazionale per l'a.s. 2016/2017, presentava domanda di trasferimento interprovinciale, indicando come preferenze territoriali vari ambiti della Regione
Calabria, in particolare l'Ambito 0003, e richiedendo il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso scuola paritaria. La ricorrente riferisce che, in sede di valutazione della domanda, l'Amministrazione le attribuiva 4 punti base e ulteriori 6 punti per ricongiungimento al coniuge, per un totale di 10 punti, senza riconoscere i 36 punti richiesti per il servizio prestato dal 2009/2010 al 2014/2015 presso l'Istituto Tecnologico "Costruzioni Ambiente
Territorio" di Policoro, scuola paritaria, come documentato. A seguito della pubblicazione dei movimenti di mobilità in data 13 agosto 2016, la ricorrente constatava di non aver ottenuto il trasferimento in alcuno degli ambiti richiesti, venendo assegnata all'Ambito territoriale della provincia di CP_3 . Secondo la prospettazione attorea, l'esclusione del punteggio relativo al servizio in scuola paritaria avrebbe determinato una ingiusta pretermissione, poiché in CP_1
sarebbero stati assegnati posti a docenti con punteggio inferiore o appartenenti a fasi successive. Inoltre, la ricorrente deduce l'illegittimità del meccanismo informatico (c.d. algoritmo) utilizzato dal CP_6 per la gestione delle operazioni di mobilità, ritenuto non conforme ai criteri di graduatoria stabiliti dal CCNI
Mobilità 2016, nonché la violazione degli artt. 3 e 6 del medesimo contratto collettivo e dell'art. 28 del D.P.R. 487/1994. Chiede, pertanto, il riconoscimento dei 36 punti aggiuntivi, l'accertamento del diritto al trasferimento in CP_1 con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 e il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 5.000,00.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_5 e gli Uffici Scolastici competenti, eccependo l'infondatezza del ricorso. L'Amministrazione resistente, in fatto, conferma che la ricorrente è stata immessa in ruolo il 01/09/2015 senza sede in provincia di CP_4 e che, nell'a.s. 2016/2017, è stata trasferita in provincia di CP_3 , ottenendo negli anni successivi assegnazioni provvisorie in
CP_1 In diritto, contesta la pretesa di riconoscimento del punteggio per il servizio in scuola paritaria, richiamando le note comuni alle Tabelle del CCNI
2016, secondo cui "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ai fini della mobilità". Sostiene, inoltre, che, anche in caso di accoglimento della domanda, il punteggio spettante sarebbe pari a 18 punti (3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo), e non 36 come richiesto. L'Amministrazione evidenzia che nessun docente di scuola secondaria di secondo grado, posto di sostegno, fase C, ha ottenuto il trasferimento in CP_1 con punteggio inferiore a quello della ricorrente e che non vi è prova dell'esistenza di ulteriori posti disponibili per la mobilità oltre quelli comunicati entro il termine dell'8 giugno
2016. Richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità e amministrativa (Cass.
n. 32386/2019; Cons. Stato n. 2717/2020) che ha escluso la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità.
Nel corso del giudizio, con le note depositate per l'udienza cartolare del
17/05/2022 l'Amministrazione resistente eccepisce la cessazione della materia del contendere, avendo la docente ottenuto trasferimento prima a Bari (a.s.
2021/2022) e poi, dal 01/09/2022, presso l'IIS "E. Mattei" di Castrovillari (CS), comune ricompreso nell'Ambito Calabria 0004, indicato tra le preferenze nella domanda del 2016. La difesa del ricorrente, con le successive memorie del
16/05/2024 insiste comunque sull'attualità dell'interesse, evidenziando che il trasferimento ottenuto nel 2022 non determina cessazione della materia del contendere, poiché il diritto azionato riguarda la decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con effetti sull'anzianità di servizio e sul punteggio nelle graduatorie interne. A conclusione dell'istruttoria, trattandosi di causa documentale, la causa viene decisa all'udienza odierna.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta, il procuratore di parte resistente ha rappresentato quanto segue: "nelle more del giudizio, la docente ha ulteriormente presentato domanda di trasferimento interprovinciale: -A.S.
2021/2022 (all.9) ed ha ottenuto il trasferimento interprovinciale da CP_3 a
Bari.-A.S. 2022/23 (all.10) ed ha ottenuto il trasferimento in CSIS079003 - IIS
CASTROVILLARI LS "E. MATTEI" DI CASTROVILLARI a far data da 01/09/2022
(all.11). Si precisa che il Comune di Castrovillari si trova nella Provincia di prima e unica scelta di preferenza ed è indicato in 6^ posizione nell'ordine delle preferenze in domanda di trasferimento del 2022. Si precisa, visto che il presente ricorso riguarda la Mobilità del 2016, che in tale domanda la ricorrente aveva indicato in seconda posizione di preferenza l'Ambito Territoriale CALABRIA 0004
(cfr. all.2) e che in tale ambito si trova proprio il comune di Castrovillari nel quale la docente ha ottenuto ora il trasferimento (all.12)"
Inoltre, la parte resistente, deposita telematicamente la documentazione attestante il trasferimento della ricorrente nell'Ambito territoriale richiesto.
Tali circostanze inducono senza dubbio a ritenere che non sia più sussistente l'interesse alla pronuncia di merito, atteso che la pretesa sostanziale avanzata dalla ricorrente ha ottenuto soddisfazione in sede amministrativa.
A questo punto si osserva che la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, poi, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (cfr. Cass. 11/12/2006 n.
271).
Ciò posto, valutata la situazione nuova venutasi a determinare per entrambe le parti a seguito degli agognati trasferimenti, questo Giudice ritiene che siano integrati tutti gli elementi atti a determinare la cessazione della materia del contendere, in base a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle Amministrazioni convenute, che disponendo il
-
trasferimento della ricorrente nell'ambito territoriale da essa indicato nella domanda di mobilità per cui è causa- hanno attuato il diritto della ricorrente ad
CP_4 , ha assunto carattere definitivo essere movimentata nella provincia di e irretrattabile, sicché non sopravvive senz'altro l'interesse della medesima alla pronuncia di merito, nemmeno al fine di dare stabilità e definitività
all'assegnazione alla nuova sede lavorativa;
parimenti, alcun profilo di interesse alla pronuncia è ravvisabile nella richiesta di riconoscimento dell'anzianità giuridica del diritto al trasferimento con decorrenza dall'anno scolastico
2016/2017, avendo la medesima ricorrente rinunciato a tale anzianità nel momento in cui, pur in pendenza del presente giudizio, ha deciso di aderire alle procedure di mobilità attivate per le annualità successive. Quanto alle spese di lite, le stesse si compensano in considerazione della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alla vicenda oggetto di causa ed in considerazione della condotta dell'Amministrazione che ha provveduto ad accogliere le istanze di trasferimento prima ancora della conclusione del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA CO - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021
(conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. LO POLITO DOMENICO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 [...]
'con l'Avv. ROMANO EMANUELA LUCIA;
CP_2 CP_3 CP_4
Parte resistente OGGETTO: trasferimento del lavoratore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2019, la ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado, ha convenuto in giudizio il
[...]
Controparte_5 () e i relativi Uffici (oggi Controparte_5
Scolastici competenti, deducendo l'illegittimità delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017. La ricorrente espone di essere stata immessa in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2015, su posto di sostegno presso l'Istituto "E.
Mattei" di Rho (MI), in esecuzione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015. Successivamente, per partecipare alla fase C della mobilità nazionale per l'a.s. 2016/2017, presentava domanda di trasferimento interprovinciale, indicando come preferenze territoriali vari ambiti della Regione
Calabria, in particolare l'Ambito 0003, e richiedendo il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso scuola paritaria. La ricorrente riferisce che, in sede di valutazione della domanda, l'Amministrazione le attribuiva 4 punti base e ulteriori 6 punti per ricongiungimento al coniuge, per un totale di 10 punti, senza riconoscere i 36 punti richiesti per il servizio prestato dal 2009/2010 al 2014/2015 presso l'Istituto Tecnologico "Costruzioni Ambiente
Territorio" di Policoro, scuola paritaria, come documentato. A seguito della pubblicazione dei movimenti di mobilità in data 13 agosto 2016, la ricorrente constatava di non aver ottenuto il trasferimento in alcuno degli ambiti richiesti, venendo assegnata all'Ambito territoriale della provincia di CP_3 . Secondo la prospettazione attorea, l'esclusione del punteggio relativo al servizio in scuola paritaria avrebbe determinato una ingiusta pretermissione, poiché in CP_1
sarebbero stati assegnati posti a docenti con punteggio inferiore o appartenenti a fasi successive. Inoltre, la ricorrente deduce l'illegittimità del meccanismo informatico (c.d. algoritmo) utilizzato dal CP_6 per la gestione delle operazioni di mobilità, ritenuto non conforme ai criteri di graduatoria stabiliti dal CCNI
Mobilità 2016, nonché la violazione degli artt. 3 e 6 del medesimo contratto collettivo e dell'art. 28 del D.P.R. 487/1994. Chiede, pertanto, il riconoscimento dei 36 punti aggiuntivi, l'accertamento del diritto al trasferimento in CP_1 con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 e il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 5.000,00.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_5 e gli Uffici Scolastici competenti, eccependo l'infondatezza del ricorso. L'Amministrazione resistente, in fatto, conferma che la ricorrente è stata immessa in ruolo il 01/09/2015 senza sede in provincia di CP_4 e che, nell'a.s. 2016/2017, è stata trasferita in provincia di CP_3 , ottenendo negli anni successivi assegnazioni provvisorie in
CP_1 In diritto, contesta la pretesa di riconoscimento del punteggio per il servizio in scuola paritaria, richiamando le note comuni alle Tabelle del CCNI
2016, secondo cui "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ai fini della mobilità". Sostiene, inoltre, che, anche in caso di accoglimento della domanda, il punteggio spettante sarebbe pari a 18 punti (3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo), e non 36 come richiesto. L'Amministrazione evidenzia che nessun docente di scuola secondaria di secondo grado, posto di sostegno, fase C, ha ottenuto il trasferimento in CP_1 con punteggio inferiore a quello della ricorrente e che non vi è prova dell'esistenza di ulteriori posti disponibili per la mobilità oltre quelli comunicati entro il termine dell'8 giugno
2016. Richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità e amministrativa (Cass.
n. 32386/2019; Cons. Stato n. 2717/2020) che ha escluso la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità.
Nel corso del giudizio, con le note depositate per l'udienza cartolare del
17/05/2022 l'Amministrazione resistente eccepisce la cessazione della materia del contendere, avendo la docente ottenuto trasferimento prima a Bari (a.s.
2021/2022) e poi, dal 01/09/2022, presso l'IIS "E. Mattei" di Castrovillari (CS), comune ricompreso nell'Ambito Calabria 0004, indicato tra le preferenze nella domanda del 2016. La difesa del ricorrente, con le successive memorie del
16/05/2024 insiste comunque sull'attualità dell'interesse, evidenziando che il trasferimento ottenuto nel 2022 non determina cessazione della materia del contendere, poiché il diritto azionato riguarda la decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con effetti sull'anzianità di servizio e sul punteggio nelle graduatorie interne. A conclusione dell'istruttoria, trattandosi di causa documentale, la causa viene decisa all'udienza odierna.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta, il procuratore di parte resistente ha rappresentato quanto segue: "nelle more del giudizio, la docente ha ulteriormente presentato domanda di trasferimento interprovinciale: -A.S.
2021/2022 (all.9) ed ha ottenuto il trasferimento interprovinciale da CP_3 a
Bari.-A.S. 2022/23 (all.10) ed ha ottenuto il trasferimento in CSIS079003 - IIS
CASTROVILLARI LS "E. MATTEI" DI CASTROVILLARI a far data da 01/09/2022
(all.11). Si precisa che il Comune di Castrovillari si trova nella Provincia di prima e unica scelta di preferenza ed è indicato in 6^ posizione nell'ordine delle preferenze in domanda di trasferimento del 2022. Si precisa, visto che il presente ricorso riguarda la Mobilità del 2016, che in tale domanda la ricorrente aveva indicato in seconda posizione di preferenza l'Ambito Territoriale CALABRIA 0004
(cfr. all.2) e che in tale ambito si trova proprio il comune di Castrovillari nel quale la docente ha ottenuto ora il trasferimento (all.12)"
Inoltre, la parte resistente, deposita telematicamente la documentazione attestante il trasferimento della ricorrente nell'Ambito territoriale richiesto.
Tali circostanze inducono senza dubbio a ritenere che non sia più sussistente l'interesse alla pronuncia di merito, atteso che la pretesa sostanziale avanzata dalla ricorrente ha ottenuto soddisfazione in sede amministrativa.
A questo punto si osserva che la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, poi, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (cfr. Cass. 11/12/2006 n.
271).
Ciò posto, valutata la situazione nuova venutasi a determinare per entrambe le parti a seguito degli agognati trasferimenti, questo Giudice ritiene che siano integrati tutti gli elementi atti a determinare la cessazione della materia del contendere, in base a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle Amministrazioni convenute, che disponendo il
-
trasferimento della ricorrente nell'ambito territoriale da essa indicato nella domanda di mobilità per cui è causa- hanno attuato il diritto della ricorrente ad
CP_4 , ha assunto carattere definitivo essere movimentata nella provincia di e irretrattabile, sicché non sopravvive senz'altro l'interesse della medesima alla pronuncia di merito, nemmeno al fine di dare stabilità e definitività
all'assegnazione alla nuova sede lavorativa;
parimenti, alcun profilo di interesse alla pronuncia è ravvisabile nella richiesta di riconoscimento dell'anzianità giuridica del diritto al trasferimento con decorrenza dall'anno scolastico
2016/2017, avendo la medesima ricorrente rinunciato a tale anzianità nel momento in cui, pur in pendenza del presente giudizio, ha deciso di aderire alle procedure di mobilità attivate per le annualità successive. Quanto alle spese di lite, le stesse si compensano in considerazione della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alla vicenda oggetto di causa ed in considerazione della condotta dell'Amministrazione che ha provveduto ad accogliere le istanze di trasferimento prima ancora della conclusione del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
MA CO - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021
(conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO