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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 132/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1974, residente in [...] elettivamente domiciliato in VR (TO), Piazza Municipio 6, presso lo studio dell'Avv. Fabio Cecchin, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], domiciliata in via Andrate 33
a VE, elettivamente domiciliata in VR (TO), Corso Nigra 31, presso lo studio dell'Avv. Federica Ranieri, che la rappresenta e difende giusta delega apposta in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di VR-
Conclusioni congiunte
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando la conseguente trascrizione nel relativo Registro di Stato Civile.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, disponendo altresì lo scioglimento della comunione.
3) Omologare la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 Parte_2
alle seguenti condivise
[...]
CONDIZIONI
a) L'immobile coniugale sito in VE (TO), Via Montalto n. 22, di proprietà di terzi e concesso ai coniugi in comodato d'uso gratuito, da cui la moglie si è già allontanata asportando i propri beni ed effetti personali (fatta eccezione che per i seguenti beni che si riserva di asportare a semplice richiesta: mobile “zio” in salotto, scaffale in acciaio in garage, scaffale appeso in camera da letto, divano di colore viola), sarà assegnato al marito, unitamente al mobilio che l'arreda.
b) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 principale presso la nuova abitazione materna, sita in via Andrate 33 a VE, ove avrà la propria residenza anagrafica.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative alla salute, istruzione, educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione relative alla stessa nel periodo del rispettivo affidamento.
c) Il padre potrà tenere con sé, ad intere settimane alterne, compatibilmente con la volontà Per_1
e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Il Sig. trascorrerà inoltre con la figlia : Pt_1 Per_1
metà delle vacanze natalizie coincidenti ad anni alterni con il periodo 24-31 dicembre ovvero
01-07 gennaio, con possibilità del genitore a cui non compete il giorno di Natale di trascorrere con la figlia la sera della Vigilia (24 Dicembre).
L'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni.
Due settimane, anche consecutive, durante il periodo estivo da concordarsi entro il giorno 15.05 di ogni anno.
Analoghi diritti saranno riconosciuti alla madre, Sig.ra . Parte_2 Per_ d) I coniugi danno atto e dichiarano che la figlia maggiorenne gode di una parziale indipendenza economica e pertanto si dichiarano concordi nel sostenere, suddividendole al 50% fra loro, le sole spese universitarie della medesima.
Per_ e) Il Sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1
(maggiorenne e non ancora autosufficiente economicamente) e (minorenne), entro il Per_1 giorno 28 di ogni mese, l'importo di € 200,00 (€ 100,00 ciascuna) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra le cui coordinate sono già note alle parti. Parte_2
Il suddetto importo sarà soggetto ad indicizzazione ISTAT, con primo aggiornamento a far data da 12 mesi dall'omologa della separazione.
Per_ f) I coniugi provvederanno inoltre a sostenere per e , nella misura del 50% ciascuno, Per_1 le spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive così come indicate nel Protocollo di
Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di VR del 24.06.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere e di approvare.
g) L'assegno unico universale INPS sarà percepito interamente ed in via diretta dalla Sig.ra
. Parte_2
Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà e/o dalla capacità economica della Sig.ra
, la stessa cessi di percepire il predetto sussidio, il Sig. si farà carico di un Parte_2 Pt_1 Per_ ulteriore contributo al mantenimento di e , pari ad € 100,00 mensili ciascuna, sino Per_1 al raggiungimento della loro indipendenza economica.
h) I genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto relativi alla figlia minore.
i) I coniugi dichiarano di avere già regolato a parte ogni altro rapporto economico patrimoniale tra loro sussistente e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.”
Il P.M. il 26.03.2025 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 22.01.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_2 Parte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio nel Comune di VE (TO) in data 5.09.1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n.6, parte II, serie
A – anno 1999; Per_
- dall'unione coniugale sono nati i figli il 14.9.2002 a VR;
il 17.02.2006 a Per_3
VR; il 19.11.2013 a Biella. Per_1
- da tempo i coniugi, per una insuperabile incompatibilità di carattere non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 30.09.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a VE (TO) in data 5.09.1999 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile, al n.6, parte II, serie A – anno 1999 Comune di VE (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VR
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio a VE (TO) in data 5.09.1999 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile, al n.6, parte II, serie A – anno 1999 Comune di VE (TO)). - alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di VR 15 ottobre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)