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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 908/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Giorgio Parte_1 C.F._1
Arnodo e Alessandro Arnodo
ATTRICE contro
(C.F. e P.I. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Controparte_1 P.IVA_1
Belardinelli
CONVENUTA
***
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito, in via principale Ritenere e dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Controparte_1 conchiudente la complessiva somma di Euro 79.092,25, così come quantificata alla luce delle nuove
Tabelle del Tribunale di Milano 2024, che si allegano con il presente atto (Doc. n. 27), nella misura riconosciuta dalla licenziata TU (danno biologico permanente del 17,5% - danno biologico temporaneo di 92 giorni, così come dettagliato dalla TU) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, se ed in quanto dovuti. Col favore delle spese di giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.; Sempre nel merito, ma in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ritenere e dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla conchiudente la complessiva somma di Euro 79.092,25, così come quantificata alla luce delle nuove Tabelle del Tribunale di Milano
2024, che si allegano con il presente atto (Doc. n. 27), nella misura riconosciuta dalla licenziata TU
(danno biologico permanente del 17,5% - danno biologico temporaneo di 92 giorni, così come dettagliato dalla TU) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c. Oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, se ed in quanto dovuti. Col favore delle spese di giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso
pagina 1 di 8 forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta: “In via principale: Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, in quanto il sinistro di cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del cane dell'attrice, così come illustrato in narrativa. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio. In via subordinata Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, in quanto il sinistro di cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attrice, in prossimità dell'ingresso del negozio, ove erano presenti le bande antiscivolo idonee, anche in caso di pioggia, ad evitare alla clientela eventuali cadute, come esposto in narrativa. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: Nel non creduto caso di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, dichiarare che il sinistro di cui è causa è avvenuto per congiunta responsabilità dell'attrice e della convenuta, con applicazione dell'art. 1227 c.c. I° comma. Riconoscere conseguentemente all'attrice, al netto della sua quota di responsabilità, quanto risulta dalla espletata TU medico – legale, tenuto conto di tutte le sue patologie pregresse con esclusione del danno morale, del danno esistenziale e della personalizzazione del danno, per le ragioni esposte in atti. Con compensazione delle spese di causa, tenuto conto della esagerata richiesta risarcitoria formulata dall'attrice.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la spa Parte_1
per sentire accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e per effetto condannarla al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 87.792, subiti a seguito della caduta occorsa il 23.11.2019 presso il negozio Tigotà, sito in Torino, corso Unione Sovietica 493/4. In particolare, l'attrice ha allegato: di aver raggiunto il negozio in compagnia del proprio cane, ma di averlo lasciato nel veicolo per evitare che si bagnasse per le forti piogge;
che, superata la rampa di ingresso del negozio, era scivolata cadendo a terra a causa del pavimento bagnato;
che la condizione del pavimento non era adeguatamente segnalata;
che, a seguito dell'impatto, era stata in un primo momento soccorsa da un passante che transitava sul marciapiede antistante e, successivamente, dai commessi del negozio;
che, condotta la Pronto Soccorso, le era stata diagnosticata una “frattura scomposta medio-basicervicale del collo del femore dell'anca destra” che aveva reso necessario un intervento chirurgico di protesi totale di anca destra e un periodo di riabilitazione;
che il proprio medico-legale ha accertato l'esistenza di un'invalidità biologica permanente del 19-20%, e un'invalidità biologica temporanea di 90 gg. di cui 45 gg. a totale e i residui al 50%.
Si è costituita in giudizio la spa contestando nell'an e nel quantum la domanda attorea. CP_1
Ha allegato la presenza, all'epoca del sinistro, di idonee bande antiscivolo in prossimità dell'ingresso nonché il tempestivo soccorso da parte del personale presente nel negozio. Ha rilevato che, a differenza di quanto prospettato dall'attrice, la stessa era entrata nel negozio in compagnia del proprio cane, il quale l'aveva tirata facendola cadere rovinosamente a terra. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea per insussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
in subordine, riconoscersi il concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c.
All'udienza 4.5.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 11.11.2021 è stata ammessa la prova orale, poi assunta alle udienze 22.3.2022 e 20.9.2022. Con ordinanza 26.10.2022 è stata disposta TU medico-legale sull'attrice, poi depositata il 2.3.2023. Con ordinanza 27.9.2024 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'attrice ha promosso azione ex art. 2051 c.c.
pagina 2 di 8 Secondo il consolidato principio giurisprudenziale l'azione in questione richiede che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. Fattore che, come noto, può consistere anche in un comportamento imprudente del danneggiato (Cass. 18518/2024; Cass. 11152/2023; SU
20943/2022).
Con particolare riguardo al comportamento del danneggiato, è stato affermato che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (in termini, Cass. SU n. 20943/22).
L'applicazione di tali principi al caso di specie porta alle seguenti considerazioni.
È pacifico in causa il rapporto di custodia tra la società convenuta e il pavimento posto nel negozio
Tigotà sito in corso Unione Sovietica 493/4: la circostanza mai è stata oggetto di contestazione tra le parti.
Quanto al nesso causale tra detto pavimento e le lesioni riportate dall'attrice, quest'ultima ha allegato di essere “scivola[ta] cadendo rovinosamente a terra a causa del pavimento di piastrelle lisce, bagnato e privo di alcuna segnalazione di pericolo” (cfr. citazione, p. 2), precisando poi in comparsa conclusionale (p. 4), di essere caduta “sulla chiazza d'acqua”. La convenuta ha, invece, allegato che l'attrice sarebbe caduta poiché trascinata dal cane che aveva con sé al guinzaglio.
Occorre anzitutto chiarire il luogo in cui è avvenuta la caduta dell'attrice, avendo, anche su detto punto, le parti reso versioni discordanti: l'attrice ha riferito essere caduta una volta superata la rampa di accesso posta all'ingresso del negozio, e quindi in una parte del pavimento priva di protezioni antiscivolo (cfr. citazione, p. 1); la convenuta ha allegato che la sarebbe caduta nella rampa Pt_1 d'ingresso dove sono poste le strisce nere antiscivolo, come ben visibili dalla foto sub doc. 2 convenuta.
Dall'istruttoria orale svolta può dirsi risultato provato che la caduta dell'attrice è avvenuta al fondo della rampa in salita posta all'ingresso ove si trovavano le strisce antiscivolo, in particolare nell'area che collega la parte terminale di detta rampa con la parte antistante le casse poste sulla sinistra dell'ingresso (come ben visibile dalla foto sub doc. 9 attrice).
Tanto si ricava dalle dichiarazioni del teste (teste attoreo), coerenti con quelle Testimone_1 rese da (teste della convenuta). Testimone_2
Invero, la teste (capace a testimoniare – così come i testi e – in quanto non TE Tes_3 Tes_4 titolare di un interesse giuridico che ne legittimerebbe la partecipazione al presente giudizio ed essendo del tutto inconferente il richiamo dell'attrice alla normativa in materia di sicurezza sul luogo del lavoro,
pagina 3 di 8 vertendosi di giudizio in tema di danni provocati da cose in custodia) ha dichiarato: “io ero presente in turno e ho assistito alla caduta in quanto mi trovavo vicino all'incidente ossia nella zona delle casse … Cadendo la signora è rimasta distesa lateralmente nella zona appena finite le bande antiscivolo che si vedono nella foto. ADR: nel momento in cui è caduta si trovava oltre le bande, ma proprio al limite delle stesse”. Il teste sopraggiunto a caduta già avvenuta, ha dichiarato: “La signora si Tes_2 trovava distesa sul fianco nella zona delle casse che si vede a sinistra della porta di ingresso nella foto che mi viene mostrata. L'ingresso era lì a mezzo metro. La signora non si trovava in corrispondenza dell'ingresso, bensì era spostata verso le casse”.
Si ricava, appunto, che la caduta è avvenuta al fondo della rampa di accesso, nei pressi delle casse attigue a quest'ultima.
A diversa conclusione non inducono le dichiarazioni del teste , che ha riferito, invece, che Tes_3 l'attrice sarebbe caduta nella rampa posta subito dopo l'ingresso del negozio, dove sono presenti le strisce antiscivolo (“è scivolata proprio all'ingresso del negozio … confermo che la caduta della signora è avvenuta poco dopo la porta di ingresso;
sul pavimento erano presenti bande antiscivolo come visibili nella foto che mi viene mostrata, nonché nella foto n. 9 di parte attrice”). Infatti, trattasi di dichiarazioni non coerenti con l'indicata posizione della appena caduta nei pressi delle casse, Pt_1 che sono separate dall'ingresso a mezzo dell'intera rampa di accesso al negozio, sicché non è dato comprendere come la potrebbe essere caduta “proprio all'ingresso del negozio”. Inoltre, il teste Pt_1 non ha riferito dove si trovava al momento della caduta della signora, sicché le sue dichiarazioni sono dotate di minore attendibilità di quelle rese dal teste , che ha riferito essersi trovata proprio in TE zona casse e ha reso dichiarazioni coerenti con quelle dell'atro teste Tes_2
Ciò chiarito sul luogo dove è avvenuta la caduta – e dunque subito dopo la fine della rampa di ingresso sulla quale si trovavano le bande antiscivolo – dai testi escussi è emerso come la caduta della Pt_1 sia avvenuta per essere ella stata “tirata” dal cane che teneva al guinzaglio mentre si trovava sul pavimento bagnato posto alla fine della rampa di ingresso. Infatti:
- i testi e , dipendenti della società convenuta e presenti al momento del fatto, Tes_3 TE hanno chiaramente dichiarato che l'attrice è stata tirata dal pastore tedesco che aveva con sé e per questo caduta (teste : “ero presente e ho assistito alla caduta della signora che è Tes_3 entrata piedi con il cane al guinzaglio ed era un pastore tedesco. Quel giorno pioveva e il cane tendeva a tirare la signora che non era in grado di tenerlo perché si trattava di un cane di dimensioni grosse. Quindi è entrata, il cane è partito e la signora, tenendolo al guinzaglio, è scivolata proprio all'ingresso del negozio. la signora è scivolata proprio per il cane che l'ha tirata in avanti”; teste : “io ero presente in turno e ho assistito alla caduta in quanto mi TE trovavo vicino all'incidente ossia nella zona delle casse. Ho visto la signora che è entrata con il suo cane e che avevo già visto perché era già venuta nel nostro punto vendita. Si trattava di un cane di grossa taglia, un pastore tedesco se non ricordo male, il cane era legato con un guinzaglio e nell'entrare il cane ha girato repentinamente verso di me, verso la zona delle casse, quindi verso la sinistra rispetto all'ingresso. Quel giorno pioveva e il pavimento era bagnato a causa delle pedate dei clienti e probabilmente il cane facendo questa svolta repentina ha tirato la signora che è poi caduta. Ricordo che una volta caduta la signora è rimasta sul fianco, distesa a terra;
essendo scivolata per essere stata tirata dal cane è caduta lateralmente”;
- i medesimi testi e hanno riferito che nella zona della caduta il pavimento era Tes_3 TE bagnato per via dell'acqua lasciata dalle scarpe dei clienti provenienti dall'esterno, ove pioveva (teste : “Quel giorno pioveva e il pavimento era bagnato a causa delle pedate dei clienti TE
e probabilmente il cane facendo questa svolta repentina ha tirato la signora che è poi caduta.
… il pavimento bagnato non era segnalato in quanto si trattava di pedate. È nostra abitudine pagina 4 di 8 segnalare il pavimento bagnato o quando laviamo lo stesso o quando cade un prodotto che rende il pavimento inagibile”; teste : “il pavimento era leggermente bagnato in Tes_3 quanto, siccome pioveva, la gente che entrava bagnava il pavimento entrando. … non vi era alcuna segnalazione di pavimento bagnato, né vi erano cartelli”); conferma che il pavimento fosse bagnato e non segnalato è stata data anche dal teste (“Ricordo che era bagnato Tes_2 l'ingresso e parte della zona ma non sono andato a controllare se era bagnato o meno il punto dove c'era la signora;
stavo guardano la signora e non il pavimento … non mi pare di aver visto cartelli che segnalassero il pavimento bagnato”);
- i testi e hanno dichiarato che, dopo la caduta, era arrivato il figlio dell'attrice TE Tes_4 ringraziandole e affermando che simili incidenti con la madre e il cane erano già accaduti (teste : “il figlio ci ha ringraziato. In quel momento era entrata in turno un'altra collega, TE
, che si è anche occupata di portare del cibo al cane. Nel frattempo, è arrivato Testimone_5 il figlio che ci ha raccontato che la signora aveva subito qualche altro incidente a causa del cane che la tirava spesso”; teste : “confermo che il figlio della signora era venuto a Tes_4 riprendere l'auto con dentro il pastore tedesco ringraziando me e la mia collega del fatto che avevamo dato una mano alla madre mettendo il cane dentro in auto in sicurezza e ci disse che sua madre in passato aveva subito episodi analoghi per via del cane che è di taglia grande e che la madre aveva una certa età”).
Irrilevanti sono le dichiarazioni del teste sulla circostanza che alcun cane vi sarebbe stato con Tes_2
l'attrice al momento della caduta. Invero, egli pacificamente non ha assistito a quest'ultima, sicché in alcun modo le sue dichiarazioni possono rilevare per comprendere la modalità con cui la caduta è avvenuta. Né le sue dichiarazioni possono rilevare per indurre a ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi , e sulla presenza del cane nel momento in cui l'attrice è scivolata: Tes_3 TE Tes_4 vuoi perché trattasi di tre dichiarazioni coerenti e concordanti, anche con la circostanza (incontestata: art. 115 cpc) per cui la era solita entrare nel negozio luogo del sinistro col proprio cane, che era Pt_1 conosciuto dal personale;
vuoi perché v'è in atti (doc. 21 attrice) una dichiarazione del teste in Tes_2 cui egli afferma di essersi “proposto” come testimone dei fatti ad un anno di distanza dal sinistro allorquando l'attrice gli fece presente di non avere testimoni in suo favore. Circostanza che lascia dubbi sulla circostanza che le dichiarazioni del teste siano frutto di un effettivo ricordo e non del racconto a lui fatto dalla stessa attrice.
Provato quindi che la caduta è avvenuta sul pavimento del negozio bagnato dall'acqua portata all'interno dalle scarpe dei clienti e non segnalato, correttamente può dirsi che la caduta è avvenuta a causa della cosa in custodia alla convenuta. La condotta dell'attrice di malgoverno del proprio cane – in applicazione dei principi di diritto sopra esposti – non integra quindi gli estremi del caso fortuito che l'art. 2051 c.c. contempla quale esimente della responsabilità del custode. Si è detto, infatti, che si verte di caso fortuito laddove si tratti di una circostanza “connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento”. Carattere da escludersi nel caso di specie, essendo appunto emerso che il cane ha sì tirato l'attrice, ma ciò è avvenuto sul pavimento bagnato e non segnalato.
La condotta dell'attrice assume rilevanza, invece, a norma dell'art. 1227 co. 1 c.c., avendo la , Pt_1 con la sua condotta di malgoverno del cane, concorso a cagionare il fatto di cui oggi si duole.
Sul punto occorre richiamare il principio di diritto per cui “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve pagina 5 di 8 considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (tra le tante, di recente, Cass. ord. n. 2345/2019)
L'applicazione di tale principio porta alle seguenti considerazioni: la presenza di acqua sul pavimento del negozio doveva ritenersi circostanza prevedibile da parte dell'attrice, attese le pacifiche forti piogge che connotarono il giorno del sinistro;
prevedibile doveva quindi ritenersi anche il rischio di caduta in ragione della presenza del cane di grossa taglia a guinzaglio, peraltro solito nel “tirare” la , come Pt_1 riferito alle testimoni e dal figlio dell'attrice; prevedibilità che avrebbe dovuto TE Tes_4 indurre l'attrice ad omettere di portare il cane in negozio, cosicché l'evento non si sarebbe verificato. Altro dato rilevante è quello per cui il pavimento era bagnato da meri “segni” lasciati con le scarpe bagnate dei clienti, e non da una “chiazza di acqua”, come sostenuto dall'attrice in atti.
A fronte di tali considerazioni, ritiene la scrivente di ravvisare un rilevante concorso di colpa in capo alla ricorrente ex art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 90%, residuando in capo alla convenuta il restante 10%.
Sussiste la prova del danno riportato dall'attrice: la TU svolta in corso di causa ha, infatti, accertato che la ha riportato una “frattura scomposta medio-cervicale del femore destro” (p. 5 TU) Pt_1
“compatibile con la dinamica dell'evento lesivo (caduta) risultante dagli atti di causa” (p. 7 TU).
La consulente, in particolare, con valutazione che la scrivente condivide perché adeguatamente motivata e immune da vizi logici, ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura del 17%-18% e un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 92 giorni, di cui 47 giorni di invalidità assoluta, 30 giorni a parziale al 50% e 15 giorni a parziale al 25% (p. 6 TU).
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (tabelle edizione 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito, ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, che “il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); ….” (in termini, Cass. n. 15733/2022).
pagina 6 di 8 Il danno biologico è, poi, suscettibile di personalizzazione, ossia di un aumento dell'ammontare del ristoro allorquando vi siano conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (tra le tante, Cass. n. 7513/2018, in motivazione punto
5.10).
Nel caso di specie risulta provato, per presunzioni, il patimento da parte dell'attrice di un danno morale
– cioè da sofferenza interiore – in conseguenza del sinistro per cui è causa: lo spavento, il lungo periodo di ricovero e l'esigenza di sottoporsi ad un intervento chirurgico di impianto di protesi totale all'anca destra, inducono a ritenere che in conseguenza del sinistro l'attrice abbia patito anche una sofferenza interiore.
Al contrario, non è meritevole di accoglimento la richiesta di personalizzazione del danno biologico (in citazione) non avendo la né allegato né provato di aver patito conseguenze dannose del tutto Pt_1 anomale, eccezionali, peculiari.
Ne consegue che, in applicazione delle richiamate tabelle, considerata la percentuale di invalidità del
17,5% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni), il danno deve essere liquidato in € 54.577,50, cui va aggiunto l'importo complessivo di € 7.561,25 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 62.138,75. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, tale somma deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso (23.11.2019), calcolandosi quindi rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata, per un importo finale di € 67.604,46.
Tenuto conto della quota di responsabilità del 10% imputabile alla società convenuta nella causazione del sinistro, quest'ultima va condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 6.760,44, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
L'attrice ha visto accolta la sua domanda solo nella misura del 10%, ragione per cui si stima equo compensare le spese di lite per il 90% ponendo il restante 10% in capo alla convenuta, soccombente in relazione a detta percentuale di responsabilità.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (€ 6.760,45), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 5.200-€ 26.000.
Nulla osta alla distrazione delle spese legali a favore dei difensori dell'attrice, dichiaratisi antistatari.
Anche la spesa di TU, già liquidata in corso di causa, viene posta a carico delle parti secondo le rispettive quote di responsabilità, e quindi per il 90% a carico dell'attrice e per il 10% a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
CONDANNA la spa al pagamento di € 6.760,44 a favore di oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
DICHIARA le spese di lite compensate al 90%;
CONDANNA la spa a rimborsare a il restante 10% delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquida in € 78,60 per esborsi (ossia, il 10% di € 786 per c.u. e marca) e in € 507,70 per compensi pagina 7 di 8 (ossia, 10% di € 5.077: € 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 1680 per fase di trattazione,
€ 1701 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore degli avvocati di parte attrice, antistatari;
PONE la spesa di TU, come liquidata in corso di causa, a carico di per la quota del Parte_1
90% e a carico della spa per la quota del 10%. CP_1
Così deciso in Torino, in data 3.2.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 908/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Giorgio Parte_1 C.F._1
Arnodo e Alessandro Arnodo
ATTRICE contro
(C.F. e P.I. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Controparte_1 P.IVA_1
Belardinelli
CONVENUTA
***
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito, in via principale Ritenere e dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Controparte_1 conchiudente la complessiva somma di Euro 79.092,25, così come quantificata alla luce delle nuove
Tabelle del Tribunale di Milano 2024, che si allegano con il presente atto (Doc. n. 27), nella misura riconosciuta dalla licenziata TU (danno biologico permanente del 17,5% - danno biologico temporaneo di 92 giorni, così come dettagliato dalla TU) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, se ed in quanto dovuti. Col favore delle spese di giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.; Sempre nel merito, ma in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ritenere e dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla conchiudente la complessiva somma di Euro 79.092,25, così come quantificata alla luce delle nuove Tabelle del Tribunale di Milano
2024, che si allegano con il presente atto (Doc. n. 27), nella misura riconosciuta dalla licenziata TU
(danno biologico permanente del 17,5% - danno biologico temporaneo di 92 giorni, così come dettagliato dalla TU) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c. Oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, se ed in quanto dovuti. Col favore delle spese di giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso
pagina 1 di 8 forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta: “In via principale: Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, in quanto il sinistro di cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del cane dell'attrice, così come illustrato in narrativa. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio. In via subordinata Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, in quanto il sinistro di cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attrice, in prossimità dell'ingresso del negozio, ove erano presenti le bande antiscivolo idonee, anche in caso di pioggia, ad evitare alla clientela eventuali cadute, come esposto in narrativa. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: Nel non creduto caso di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, dichiarare che il sinistro di cui è causa è avvenuto per congiunta responsabilità dell'attrice e della convenuta, con applicazione dell'art. 1227 c.c. I° comma. Riconoscere conseguentemente all'attrice, al netto della sua quota di responsabilità, quanto risulta dalla espletata TU medico – legale, tenuto conto di tutte le sue patologie pregresse con esclusione del danno morale, del danno esistenziale e della personalizzazione del danno, per le ragioni esposte in atti. Con compensazione delle spese di causa, tenuto conto della esagerata richiesta risarcitoria formulata dall'attrice.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la spa Parte_1
per sentire accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e per effetto condannarla al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 87.792, subiti a seguito della caduta occorsa il 23.11.2019 presso il negozio Tigotà, sito in Torino, corso Unione Sovietica 493/4. In particolare, l'attrice ha allegato: di aver raggiunto il negozio in compagnia del proprio cane, ma di averlo lasciato nel veicolo per evitare che si bagnasse per le forti piogge;
che, superata la rampa di ingresso del negozio, era scivolata cadendo a terra a causa del pavimento bagnato;
che la condizione del pavimento non era adeguatamente segnalata;
che, a seguito dell'impatto, era stata in un primo momento soccorsa da un passante che transitava sul marciapiede antistante e, successivamente, dai commessi del negozio;
che, condotta la Pronto Soccorso, le era stata diagnosticata una “frattura scomposta medio-basicervicale del collo del femore dell'anca destra” che aveva reso necessario un intervento chirurgico di protesi totale di anca destra e un periodo di riabilitazione;
che il proprio medico-legale ha accertato l'esistenza di un'invalidità biologica permanente del 19-20%, e un'invalidità biologica temporanea di 90 gg. di cui 45 gg. a totale e i residui al 50%.
Si è costituita in giudizio la spa contestando nell'an e nel quantum la domanda attorea. CP_1
Ha allegato la presenza, all'epoca del sinistro, di idonee bande antiscivolo in prossimità dell'ingresso nonché il tempestivo soccorso da parte del personale presente nel negozio. Ha rilevato che, a differenza di quanto prospettato dall'attrice, la stessa era entrata nel negozio in compagnia del proprio cane, il quale l'aveva tirata facendola cadere rovinosamente a terra. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea per insussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
in subordine, riconoscersi il concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c.
All'udienza 4.5.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 11.11.2021 è stata ammessa la prova orale, poi assunta alle udienze 22.3.2022 e 20.9.2022. Con ordinanza 26.10.2022 è stata disposta TU medico-legale sull'attrice, poi depositata il 2.3.2023. Con ordinanza 27.9.2024 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'attrice ha promosso azione ex art. 2051 c.c.
pagina 2 di 8 Secondo il consolidato principio giurisprudenziale l'azione in questione richiede che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. Fattore che, come noto, può consistere anche in un comportamento imprudente del danneggiato (Cass. 18518/2024; Cass. 11152/2023; SU
20943/2022).
Con particolare riguardo al comportamento del danneggiato, è stato affermato che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (in termini, Cass. SU n. 20943/22).
L'applicazione di tali principi al caso di specie porta alle seguenti considerazioni.
È pacifico in causa il rapporto di custodia tra la società convenuta e il pavimento posto nel negozio
Tigotà sito in corso Unione Sovietica 493/4: la circostanza mai è stata oggetto di contestazione tra le parti.
Quanto al nesso causale tra detto pavimento e le lesioni riportate dall'attrice, quest'ultima ha allegato di essere “scivola[ta] cadendo rovinosamente a terra a causa del pavimento di piastrelle lisce, bagnato e privo di alcuna segnalazione di pericolo” (cfr. citazione, p. 2), precisando poi in comparsa conclusionale (p. 4), di essere caduta “sulla chiazza d'acqua”. La convenuta ha, invece, allegato che l'attrice sarebbe caduta poiché trascinata dal cane che aveva con sé al guinzaglio.
Occorre anzitutto chiarire il luogo in cui è avvenuta la caduta dell'attrice, avendo, anche su detto punto, le parti reso versioni discordanti: l'attrice ha riferito essere caduta una volta superata la rampa di accesso posta all'ingresso del negozio, e quindi in una parte del pavimento priva di protezioni antiscivolo (cfr. citazione, p. 1); la convenuta ha allegato che la sarebbe caduta nella rampa Pt_1 d'ingresso dove sono poste le strisce nere antiscivolo, come ben visibili dalla foto sub doc. 2 convenuta.
Dall'istruttoria orale svolta può dirsi risultato provato che la caduta dell'attrice è avvenuta al fondo della rampa in salita posta all'ingresso ove si trovavano le strisce antiscivolo, in particolare nell'area che collega la parte terminale di detta rampa con la parte antistante le casse poste sulla sinistra dell'ingresso (come ben visibile dalla foto sub doc. 9 attrice).
Tanto si ricava dalle dichiarazioni del teste (teste attoreo), coerenti con quelle Testimone_1 rese da (teste della convenuta). Testimone_2
Invero, la teste (capace a testimoniare – così come i testi e – in quanto non TE Tes_3 Tes_4 titolare di un interesse giuridico che ne legittimerebbe la partecipazione al presente giudizio ed essendo del tutto inconferente il richiamo dell'attrice alla normativa in materia di sicurezza sul luogo del lavoro,
pagina 3 di 8 vertendosi di giudizio in tema di danni provocati da cose in custodia) ha dichiarato: “io ero presente in turno e ho assistito alla caduta in quanto mi trovavo vicino all'incidente ossia nella zona delle casse … Cadendo la signora è rimasta distesa lateralmente nella zona appena finite le bande antiscivolo che si vedono nella foto. ADR: nel momento in cui è caduta si trovava oltre le bande, ma proprio al limite delle stesse”. Il teste sopraggiunto a caduta già avvenuta, ha dichiarato: “La signora si Tes_2 trovava distesa sul fianco nella zona delle casse che si vede a sinistra della porta di ingresso nella foto che mi viene mostrata. L'ingresso era lì a mezzo metro. La signora non si trovava in corrispondenza dell'ingresso, bensì era spostata verso le casse”.
Si ricava, appunto, che la caduta è avvenuta al fondo della rampa di accesso, nei pressi delle casse attigue a quest'ultima.
A diversa conclusione non inducono le dichiarazioni del teste , che ha riferito, invece, che Tes_3 l'attrice sarebbe caduta nella rampa posta subito dopo l'ingresso del negozio, dove sono presenti le strisce antiscivolo (“è scivolata proprio all'ingresso del negozio … confermo che la caduta della signora è avvenuta poco dopo la porta di ingresso;
sul pavimento erano presenti bande antiscivolo come visibili nella foto che mi viene mostrata, nonché nella foto n. 9 di parte attrice”). Infatti, trattasi di dichiarazioni non coerenti con l'indicata posizione della appena caduta nei pressi delle casse, Pt_1 che sono separate dall'ingresso a mezzo dell'intera rampa di accesso al negozio, sicché non è dato comprendere come la potrebbe essere caduta “proprio all'ingresso del negozio”. Inoltre, il teste Pt_1 non ha riferito dove si trovava al momento della caduta della signora, sicché le sue dichiarazioni sono dotate di minore attendibilità di quelle rese dal teste , che ha riferito essersi trovata proprio in TE zona casse e ha reso dichiarazioni coerenti con quelle dell'atro teste Tes_2
Ciò chiarito sul luogo dove è avvenuta la caduta – e dunque subito dopo la fine della rampa di ingresso sulla quale si trovavano le bande antiscivolo – dai testi escussi è emerso come la caduta della Pt_1 sia avvenuta per essere ella stata “tirata” dal cane che teneva al guinzaglio mentre si trovava sul pavimento bagnato posto alla fine della rampa di ingresso. Infatti:
- i testi e , dipendenti della società convenuta e presenti al momento del fatto, Tes_3 TE hanno chiaramente dichiarato che l'attrice è stata tirata dal pastore tedesco che aveva con sé e per questo caduta (teste : “ero presente e ho assistito alla caduta della signora che è Tes_3 entrata piedi con il cane al guinzaglio ed era un pastore tedesco. Quel giorno pioveva e il cane tendeva a tirare la signora che non era in grado di tenerlo perché si trattava di un cane di dimensioni grosse. Quindi è entrata, il cane è partito e la signora, tenendolo al guinzaglio, è scivolata proprio all'ingresso del negozio. la signora è scivolata proprio per il cane che l'ha tirata in avanti”; teste : “io ero presente in turno e ho assistito alla caduta in quanto mi TE trovavo vicino all'incidente ossia nella zona delle casse. Ho visto la signora che è entrata con il suo cane e che avevo già visto perché era già venuta nel nostro punto vendita. Si trattava di un cane di grossa taglia, un pastore tedesco se non ricordo male, il cane era legato con un guinzaglio e nell'entrare il cane ha girato repentinamente verso di me, verso la zona delle casse, quindi verso la sinistra rispetto all'ingresso. Quel giorno pioveva e il pavimento era bagnato a causa delle pedate dei clienti e probabilmente il cane facendo questa svolta repentina ha tirato la signora che è poi caduta. Ricordo che una volta caduta la signora è rimasta sul fianco, distesa a terra;
essendo scivolata per essere stata tirata dal cane è caduta lateralmente”;
- i medesimi testi e hanno riferito che nella zona della caduta il pavimento era Tes_3 TE bagnato per via dell'acqua lasciata dalle scarpe dei clienti provenienti dall'esterno, ove pioveva (teste : “Quel giorno pioveva e il pavimento era bagnato a causa delle pedate dei clienti TE
e probabilmente il cane facendo questa svolta repentina ha tirato la signora che è poi caduta.
… il pavimento bagnato non era segnalato in quanto si trattava di pedate. È nostra abitudine pagina 4 di 8 segnalare il pavimento bagnato o quando laviamo lo stesso o quando cade un prodotto che rende il pavimento inagibile”; teste : “il pavimento era leggermente bagnato in Tes_3 quanto, siccome pioveva, la gente che entrava bagnava il pavimento entrando. … non vi era alcuna segnalazione di pavimento bagnato, né vi erano cartelli”); conferma che il pavimento fosse bagnato e non segnalato è stata data anche dal teste (“Ricordo che era bagnato Tes_2 l'ingresso e parte della zona ma non sono andato a controllare se era bagnato o meno il punto dove c'era la signora;
stavo guardano la signora e non il pavimento … non mi pare di aver visto cartelli che segnalassero il pavimento bagnato”);
- i testi e hanno dichiarato che, dopo la caduta, era arrivato il figlio dell'attrice TE Tes_4 ringraziandole e affermando che simili incidenti con la madre e il cane erano già accaduti (teste : “il figlio ci ha ringraziato. In quel momento era entrata in turno un'altra collega, TE
, che si è anche occupata di portare del cibo al cane. Nel frattempo, è arrivato Testimone_5 il figlio che ci ha raccontato che la signora aveva subito qualche altro incidente a causa del cane che la tirava spesso”; teste : “confermo che il figlio della signora era venuto a Tes_4 riprendere l'auto con dentro il pastore tedesco ringraziando me e la mia collega del fatto che avevamo dato una mano alla madre mettendo il cane dentro in auto in sicurezza e ci disse che sua madre in passato aveva subito episodi analoghi per via del cane che è di taglia grande e che la madre aveva una certa età”).
Irrilevanti sono le dichiarazioni del teste sulla circostanza che alcun cane vi sarebbe stato con Tes_2
l'attrice al momento della caduta. Invero, egli pacificamente non ha assistito a quest'ultima, sicché in alcun modo le sue dichiarazioni possono rilevare per comprendere la modalità con cui la caduta è avvenuta. Né le sue dichiarazioni possono rilevare per indurre a ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi , e sulla presenza del cane nel momento in cui l'attrice è scivolata: Tes_3 TE Tes_4 vuoi perché trattasi di tre dichiarazioni coerenti e concordanti, anche con la circostanza (incontestata: art. 115 cpc) per cui la era solita entrare nel negozio luogo del sinistro col proprio cane, che era Pt_1 conosciuto dal personale;
vuoi perché v'è in atti (doc. 21 attrice) una dichiarazione del teste in Tes_2 cui egli afferma di essersi “proposto” come testimone dei fatti ad un anno di distanza dal sinistro allorquando l'attrice gli fece presente di non avere testimoni in suo favore. Circostanza che lascia dubbi sulla circostanza che le dichiarazioni del teste siano frutto di un effettivo ricordo e non del racconto a lui fatto dalla stessa attrice.
Provato quindi che la caduta è avvenuta sul pavimento del negozio bagnato dall'acqua portata all'interno dalle scarpe dei clienti e non segnalato, correttamente può dirsi che la caduta è avvenuta a causa della cosa in custodia alla convenuta. La condotta dell'attrice di malgoverno del proprio cane – in applicazione dei principi di diritto sopra esposti – non integra quindi gli estremi del caso fortuito che l'art. 2051 c.c. contempla quale esimente della responsabilità del custode. Si è detto, infatti, che si verte di caso fortuito laddove si tratti di una circostanza “connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento”. Carattere da escludersi nel caso di specie, essendo appunto emerso che il cane ha sì tirato l'attrice, ma ciò è avvenuto sul pavimento bagnato e non segnalato.
La condotta dell'attrice assume rilevanza, invece, a norma dell'art. 1227 co. 1 c.c., avendo la , Pt_1 con la sua condotta di malgoverno del cane, concorso a cagionare il fatto di cui oggi si duole.
Sul punto occorre richiamare il principio di diritto per cui “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve pagina 5 di 8 considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (tra le tante, di recente, Cass. ord. n. 2345/2019)
L'applicazione di tale principio porta alle seguenti considerazioni: la presenza di acqua sul pavimento del negozio doveva ritenersi circostanza prevedibile da parte dell'attrice, attese le pacifiche forti piogge che connotarono il giorno del sinistro;
prevedibile doveva quindi ritenersi anche il rischio di caduta in ragione della presenza del cane di grossa taglia a guinzaglio, peraltro solito nel “tirare” la , come Pt_1 riferito alle testimoni e dal figlio dell'attrice; prevedibilità che avrebbe dovuto TE Tes_4 indurre l'attrice ad omettere di portare il cane in negozio, cosicché l'evento non si sarebbe verificato. Altro dato rilevante è quello per cui il pavimento era bagnato da meri “segni” lasciati con le scarpe bagnate dei clienti, e non da una “chiazza di acqua”, come sostenuto dall'attrice in atti.
A fronte di tali considerazioni, ritiene la scrivente di ravvisare un rilevante concorso di colpa in capo alla ricorrente ex art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 90%, residuando in capo alla convenuta il restante 10%.
Sussiste la prova del danno riportato dall'attrice: la TU svolta in corso di causa ha, infatti, accertato che la ha riportato una “frattura scomposta medio-cervicale del femore destro” (p. 5 TU) Pt_1
“compatibile con la dinamica dell'evento lesivo (caduta) risultante dagli atti di causa” (p. 7 TU).
La consulente, in particolare, con valutazione che la scrivente condivide perché adeguatamente motivata e immune da vizi logici, ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura del 17%-18% e un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 92 giorni, di cui 47 giorni di invalidità assoluta, 30 giorni a parziale al 50% e 15 giorni a parziale al 25% (p. 6 TU).
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (tabelle edizione 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito, ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, che “il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); ….” (in termini, Cass. n. 15733/2022).
pagina 6 di 8 Il danno biologico è, poi, suscettibile di personalizzazione, ossia di un aumento dell'ammontare del ristoro allorquando vi siano conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (tra le tante, Cass. n. 7513/2018, in motivazione punto
5.10).
Nel caso di specie risulta provato, per presunzioni, il patimento da parte dell'attrice di un danno morale
– cioè da sofferenza interiore – in conseguenza del sinistro per cui è causa: lo spavento, il lungo periodo di ricovero e l'esigenza di sottoporsi ad un intervento chirurgico di impianto di protesi totale all'anca destra, inducono a ritenere che in conseguenza del sinistro l'attrice abbia patito anche una sofferenza interiore.
Al contrario, non è meritevole di accoglimento la richiesta di personalizzazione del danno biologico (in citazione) non avendo la né allegato né provato di aver patito conseguenze dannose del tutto Pt_1 anomale, eccezionali, peculiari.
Ne consegue che, in applicazione delle richiamate tabelle, considerata la percentuale di invalidità del
17,5% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (68 anni), il danno deve essere liquidato in € 54.577,50, cui va aggiunto l'importo complessivo di € 7.561,25 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 62.138,75. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, tale somma deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso (23.11.2019), calcolandosi quindi rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata, per un importo finale di € 67.604,46.
Tenuto conto della quota di responsabilità del 10% imputabile alla società convenuta nella causazione del sinistro, quest'ultima va condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 6.760,44, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
L'attrice ha visto accolta la sua domanda solo nella misura del 10%, ragione per cui si stima equo compensare le spese di lite per il 90% ponendo il restante 10% in capo alla convenuta, soccombente in relazione a detta percentuale di responsabilità.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (€ 6.760,45), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 5.200-€ 26.000.
Nulla osta alla distrazione delle spese legali a favore dei difensori dell'attrice, dichiaratisi antistatari.
Anche la spesa di TU, già liquidata in corso di causa, viene posta a carico delle parti secondo le rispettive quote di responsabilità, e quindi per il 90% a carico dell'attrice e per il 10% a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
CONDANNA la spa al pagamento di € 6.760,44 a favore di oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
DICHIARA le spese di lite compensate al 90%;
CONDANNA la spa a rimborsare a il restante 10% delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquida in € 78,60 per esborsi (ossia, il 10% di € 786 per c.u. e marca) e in € 507,70 per compensi pagina 7 di 8 (ossia, 10% di € 5.077: € 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 1680 per fase di trattazione,
€ 1701 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da distrarsi a favore degli avvocati di parte attrice, antistatari;
PONE la spesa di TU, come liquidata in corso di causa, a carico di per la quota del Parte_1
90% e a carico della spa per la quota del 10%. CP_1
Così deciso in Torino, in data 3.2.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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