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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele Ii 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202500002743000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202500002743000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è presente. In atti: "dichiarare la nullità e/o l'illegittimità … della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05480202500002743000, stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 0542024003989656000 mancata notifica della Tari per l'anno 2017 e l'Imu per l'anno 2017
… dichiarare … l'intervenuta prescrizione della Tari per l'anno 2017 e l' Imu per l'anno 2017 oggetto della comunicazione di fermo amministrativo … dichiarare la nullità, illegittimità, decadenza, prescrizione … con vittoria di spese e compensi, da liquidare in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario".
Resistente (Comune di Castel di Sangro): l'avv. del Comune di Castel di Sangro si riporta agli atti depositati.
In atti: "il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite";
Resistente (AdE-R): "dichiarare inammissibile il ricorso … dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate -
SS … relativamente al proprio operato … ovvero, nella denegata ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle entrate -SS sia tenuta indenne da esso.
Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.R.L. (p.iva P.IVA_2), con sede legale in Castel di Sangro (Aq), in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata e difesa, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202500002743000, notificata il 24.1.2025, relativa a veicolo
HYUNDAI TUCSON 2WD 1.7 CRDI targato Targa_1, emesso dall'Agenzia delle Entrate-SS, limitatamente alla sottesa alla cartella di pagamento n.05420240013989656000 avente ad oggetto Tari ed
Imu anno 2017, ente impositore Comune di Castel di Sangro, per la somma complessiva di €.3.811,90.
Eccepisce: 1) Mancata notifica della prodromica cartella di pagamento n.05420240013989656000; 2) mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento Tari e Imu anno 2017; 3) prescrizione della pretesa tributaria;
4) violazione dell'art. 24 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 17 della legge n. 212 del 2000; 5) Responsabilità del Comune di Castel di Sangro per violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza (legge n.212 del 2000) per non aver mai notificato regolarmente la Tasi, né l'Imu.
Il Comune di Castel di Sangro (c.f. P.IVA_3), come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso e la corretta notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate-SS (c.f. P.IVA_4), come rappresentata e difesa si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che la cartella di pagamento n.05420240013989656000 è stata regolarmente notificata via pec alla ricorrente in data 29.5.2024. Pertanto, ogni doglianza relativa ad asseriti vizi della stessa doveva essere sollevata entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della medesima ai sensi dell'art. 21 del decreto legisl. n. 546 del 1992.
Rileva che le motivazioni sottese alla richiesta di annullamento della cartella di pagamento impugnata sono relative anche all'operato dell'Ente impositore, riguardo alle quali l'agente della riscossione ha carenza di legittimazione passiva.
Dichiara che l'impugnata cartella di pagamento è stata redatta secondo i dettami previsti dall'art. 25, comma
2, del DPR n. 602 del 1973 e dai successivi Decreti Direttoriali e contiene tutti gli elementi e le motivazioni richieste dall'art. 12 del DPR n.602 del 1973.
Afferma che la cartella di pagamento impugnata è stata iscritta in ruoli ordinari consegnati dal Comune di
Castel di Sangro in data 25.4.2024 ed è stata notificata regolarmente e tempestivamente via pec in data
29.5.2024.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La società ricorrente impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata il 24.1.2025, relativa a veicolo di proprietà, conseguente al mancato pagamento di una cartella di pagamento
(n.05420240013989656000 notificata il 29.5.2024) avente ad oggetto Tari anno 2017 ed Imu anno 2017, vantate dal Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce la mancata notifica di tutti gli atti prodromici e dunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Afferma la violazione dell'art. 24 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 17 della legge n. 212 del 2000, nonché la responsabilità del Comune di Castel di Sangro per violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza (legge n.212 del 2000) per non aver mai notificato regolarmente la tassa sui rifiuti, né l'imposta municipale contravvenendo agli obblighi imposti dalla legge.
2. – Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la regolare notifica a mezzo pec, in data 29.5.2024, della prodromica cartella di pagamento. Si deve dunque rilevare l'infondatezza dell'eccezione della società ricorrente secondo cui antecedentemente alla notifica del preavviso di fermo amministrativo non avrebbe ricevuto la notifica di alcun atto prodromico.
E, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione V, n. 6436 del
2025), va ricordato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa in ragione del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (v. anche Cass. n. 22108 del 2024).
3. – Bisogna inoltre aggiungere che anche l'ente impositore (regolarmente costituitosi in giudizio) ha dato prova della notifica degli avvisi di accertamento Tari e Imu relativi all'anno 2017 (in parte anche oggetto di contezioso tributario conclusosi con la sentenza n. 313/2024 - della Corte di giustizia di primo grado dell'Aquila – favorevole all'ente impositore).
4. – Per le ragioni sopra esposte va rilevata l'infondatezza di ogni eccezione di decadenza e di prescrizione della pretesa tributaria.
5. - Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato. Per il principio di soccombenza, la società ricorrente è condannata alle spese di giudizio nei confronti degli enti resistenti e liquidate come da dispositivo e ridotte del 20% (ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, decreto legisl. n.546 del 1992) per l'Agenzia delle Entrate-SS in quanto difesa da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rifondere alle costituite amministrazioni le spese di lite, così liquidate: al
Comune di Castel di Sangro complessivi euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre oneri di legge;
all'Agenzia delle Entrate-SS complessivi euro 680,00 (seicentoottanta/00).
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele Ii 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202500002743000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202500002743000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è presente. In atti: "dichiarare la nullità e/o l'illegittimità … della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05480202500002743000, stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 0542024003989656000 mancata notifica della Tari per l'anno 2017 e l'Imu per l'anno 2017
… dichiarare … l'intervenuta prescrizione della Tari per l'anno 2017 e l' Imu per l'anno 2017 oggetto della comunicazione di fermo amministrativo … dichiarare la nullità, illegittimità, decadenza, prescrizione … con vittoria di spese e compensi, da liquidare in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario".
Resistente (Comune di Castel di Sangro): l'avv. del Comune di Castel di Sangro si riporta agli atti depositati.
In atti: "il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite";
Resistente (AdE-R): "dichiarare inammissibile il ricorso … dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SS … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate -
SS … relativamente al proprio operato … ovvero, nella denegata ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle entrate -SS sia tenuta indenne da esso.
Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.R.L. (p.iva P.IVA_2), con sede legale in Castel di Sangro (Aq), in persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata e difesa, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202500002743000, notificata il 24.1.2025, relativa a veicolo
HYUNDAI TUCSON 2WD 1.7 CRDI targato Targa_1, emesso dall'Agenzia delle Entrate-SS, limitatamente alla sottesa alla cartella di pagamento n.05420240013989656000 avente ad oggetto Tari ed
Imu anno 2017, ente impositore Comune di Castel di Sangro, per la somma complessiva di €.3.811,90.
Eccepisce: 1) Mancata notifica della prodromica cartella di pagamento n.05420240013989656000; 2) mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento Tari e Imu anno 2017; 3) prescrizione della pretesa tributaria;
4) violazione dell'art. 24 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 17 della legge n. 212 del 2000; 5) Responsabilità del Comune di Castel di Sangro per violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza (legge n.212 del 2000) per non aver mai notificato regolarmente la Tasi, né l'Imu.
Il Comune di Castel di Sangro (c.f. P.IVA_3), come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso e la corretta notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate-SS (c.f. P.IVA_4), come rappresentata e difesa si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che la cartella di pagamento n.05420240013989656000 è stata regolarmente notificata via pec alla ricorrente in data 29.5.2024. Pertanto, ogni doglianza relativa ad asseriti vizi della stessa doveva essere sollevata entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della medesima ai sensi dell'art. 21 del decreto legisl. n. 546 del 1992.
Rileva che le motivazioni sottese alla richiesta di annullamento della cartella di pagamento impugnata sono relative anche all'operato dell'Ente impositore, riguardo alle quali l'agente della riscossione ha carenza di legittimazione passiva.
Dichiara che l'impugnata cartella di pagamento è stata redatta secondo i dettami previsti dall'art. 25, comma
2, del DPR n. 602 del 1973 e dai successivi Decreti Direttoriali e contiene tutti gli elementi e le motivazioni richieste dall'art. 12 del DPR n.602 del 1973.
Afferma che la cartella di pagamento impugnata è stata iscritta in ruoli ordinari consegnati dal Comune di
Castel di Sangro in data 25.4.2024 ed è stata notificata regolarmente e tempestivamente via pec in data
29.5.2024.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La società ricorrente impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata il 24.1.2025, relativa a veicolo di proprietà, conseguente al mancato pagamento di una cartella di pagamento
(n.05420240013989656000 notificata il 29.5.2024) avente ad oggetto Tari anno 2017 ed Imu anno 2017, vantate dal Comune di Castel di Sangro.
Eccepisce la mancata notifica di tutti gli atti prodromici e dunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Afferma la violazione dell'art. 24 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 17 della legge n. 212 del 2000, nonché la responsabilità del Comune di Castel di Sangro per violazione dei principi di discrezionalità amministrativa, logicità, ragionevolezza, buona fede e correttezza (legge n.212 del 2000) per non aver mai notificato regolarmente la tassa sui rifiuti, né l'imposta municipale contravvenendo agli obblighi imposti dalla legge.
2. – Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la regolare notifica a mezzo pec, in data 29.5.2024, della prodromica cartella di pagamento. Si deve dunque rilevare l'infondatezza dell'eccezione della società ricorrente secondo cui antecedentemente alla notifica del preavviso di fermo amministrativo non avrebbe ricevuto la notifica di alcun atto prodromico.
E, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione V, n. 6436 del
2025), va ricordato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa in ragione del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (v. anche Cass. n. 22108 del 2024).
3. – Bisogna inoltre aggiungere che anche l'ente impositore (regolarmente costituitosi in giudizio) ha dato prova della notifica degli avvisi di accertamento Tari e Imu relativi all'anno 2017 (in parte anche oggetto di contezioso tributario conclusosi con la sentenza n. 313/2024 - della Corte di giustizia di primo grado dell'Aquila – favorevole all'ente impositore).
4. – Per le ragioni sopra esposte va rilevata l'infondatezza di ogni eccezione di decadenza e di prescrizione della pretesa tributaria.
5. - Per le sopra esposte ragioni il ricorso è rigettato. Per il principio di soccombenza, la società ricorrente è condannata alle spese di giudizio nei confronti degli enti resistenti e liquidate come da dispositivo e ridotte del 20% (ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, decreto legisl. n.546 del 1992) per l'Agenzia delle Entrate-SS in quanto difesa da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rifondere alle costituite amministrazioni le spese di lite, così liquidate: al
Comune di Castel di Sangro complessivi euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre oneri di legge;
all'Agenzia delle Entrate-SS complessivi euro 680,00 (seicentoottanta/00).
L'Aquila, 20 gennaio 2026 Il giudice (Fabrizio Politi)