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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 58 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data 31.10.2025 Parte_1
è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'esenzione ticket con decorrenza amministrativa (avendo valutato il complesso morboso nella sua totalità non si conferma quando deciso dalla commissione invalidi e della CTU della d.ssa CP_2 Per_1 nella seduta rispettivamente del 22/06/2024 e del 07/12/2024, alla Signora nata Parte_1 il 22/07/1979 va riconosciuta una invalidità civile del 67%), insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2 favore del sottoscritto procuratore antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
15/01/2025 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto In via principale: dell'Assegno mensile di assistenza – 74% - In via subordine: Esenzione ticket - 67% di cui alla l. n.
118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““varici essenziali arti inferiori EC , Cefalea cronica invalidante, coxo artrosi dx con sclerosi deformante del contorno acetabolare, valgismo dell'alluce sinistro con artrosi della metatarso- falangea. Sperone calcaneare bilaterale, Polimialgia reumatica atipica, lombosciatalgia destra in conflitto disco radicolare da protrusioni discali con focalità erniaria L4-L5 L5-S1 mielopatia con sofferenza neurologica periferica cronica arto inferiore destro, Iridectomia con laser per glaucoma, sindrome ansiosa depressiva maggiore grave.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Il Giudice pone al C.T.U. il seguente quesito: verificare se la ricorrente presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento In via principale: Assegno mensile di assistenza – 74% - In subordine:
Esenzione ticket - 67% e l'eventuale decorrenza, la Signora nata il [...] è Parte_1 affetta da: anchilosi del rachide lombare con punteggio che va da 0 a 40 e precisamente il 40%. il glaucoma acquisito con punteggio da 0 a 20% e precisamente il 20%. sindrome ansiosa depressiva maggiore grave cod. 2206 punteggio da 31 a 40%
Applicando la formula di AR si ottiene un punteggio del 67%.
CONCLUSIONI
Avendo valutato il complesso morboso nella sua totalità non si conferma quando deciso dalla commissione invalidi e della CTU della d.ssa nella seduta rispettivamente del CP_2 Per_1 22/06/2024 e del 07/12/2024, alla Signora nata il [...] va riconosciuta una Parte_1 invalidità civile del 67%. Non ha diritto a percepire l'assegno mensile
Decorrenza dalla data amministrativa “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ma presenta una invalidità del 67% valevole ai fini dell'esenzione ticket con decorrenza dalla domanda amministrativa;
stante l'esito del giudizio le spese vanno liquidate al 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da per l'assegno mensile di invalidità; Parte_1
- accoglie invece la domanda dichiara che presenta una invalidità del 67% ai fini Parte_1 dell'esenzione ticket;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data 31.10.2025 Parte_1
è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'esenzione ticket con decorrenza amministrativa (avendo valutato il complesso morboso nella sua totalità non si conferma quando deciso dalla commissione invalidi e della CTU della d.ssa CP_2 Per_1 nella seduta rispettivamente del 22/06/2024 e del 07/12/2024, alla Signora nata Parte_1 il 22/07/1979 va riconosciuta una invalidità civile del 67%), insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2 favore del sottoscritto procuratore antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
15/01/2025 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto In via principale: dell'Assegno mensile di assistenza – 74% - In via subordine: Esenzione ticket - 67% di cui alla l. n.
118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““varici essenziali arti inferiori EC , Cefalea cronica invalidante, coxo artrosi dx con sclerosi deformante del contorno acetabolare, valgismo dell'alluce sinistro con artrosi della metatarso- falangea. Sperone calcaneare bilaterale, Polimialgia reumatica atipica, lombosciatalgia destra in conflitto disco radicolare da protrusioni discali con focalità erniaria L4-L5 L5-S1 mielopatia con sofferenza neurologica periferica cronica arto inferiore destro, Iridectomia con laser per glaucoma, sindrome ansiosa depressiva maggiore grave.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Il Giudice pone al C.T.U. il seguente quesito: verificare se la ricorrente presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento In via principale: Assegno mensile di assistenza – 74% - In subordine:
Esenzione ticket - 67% e l'eventuale decorrenza, la Signora nata il [...] è Parte_1 affetta da: anchilosi del rachide lombare con punteggio che va da 0 a 40 e precisamente il 40%. il glaucoma acquisito con punteggio da 0 a 20% e precisamente il 20%. sindrome ansiosa depressiva maggiore grave cod. 2206 punteggio da 31 a 40%
Applicando la formula di AR si ottiene un punteggio del 67%.
CONCLUSIONI
Avendo valutato il complesso morboso nella sua totalità non si conferma quando deciso dalla commissione invalidi e della CTU della d.ssa nella seduta rispettivamente del CP_2 Per_1 22/06/2024 e del 07/12/2024, alla Signora nata il [...] va riconosciuta una Parte_1 invalidità civile del 67%. Non ha diritto a percepire l'assegno mensile
Decorrenza dalla data amministrativa “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ma presenta una invalidità del 67% valevole ai fini dell'esenzione ticket con decorrenza dalla domanda amministrativa;
stante l'esito del giudizio le spese vanno liquidate al 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da per l'assegno mensile di invalidità; Parte_1
- accoglie invece la domanda dichiara che presenta una invalidità del 67% ai fini Parte_1 dell'esenzione ticket;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini