TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AD CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°6537 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
anche in qualità di erede di elettivamente domiciliato in Monza, Persona_1
via Talamoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Laura Brumgnach, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
(C.F. e Controparte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Marta Viganò, Tiziana Cibra e Cristina
Spinelli, in Monza, via G.B. Pergolesi n. 33, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
convenuta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in proprio e nella qualità di erede di chiedeva l'accertamento della responsabilità Persona_1
della convenuta in relazione alla frattura della spalla sinistra subita CP_1 pagina 1 di 19 dal de cuius in occasione della permanenza nel Pronto Soccorso del CP_1
di Monza e chiedeva la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale maturato dal genitore sino al decesso intervenuto il 30/10/2022, oltre al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Esponeva che in data 07/10/2022, alle ore 05:42 accompagnava il padre al Pronto Soccorso dell'ospedale di Monza per un Persona_1 CP_1
malore dove veniva preso in carico in codice rosso;
che in sede di accettazione/triage venivano riscontrate diverse patologie importanti ma nulla riguardo una frattura alla spalla sinistra (cfr. verbale di pronto soccorso, sub doc.
1); che veniva sottoposto alla “Manovra di Mingazzini I e II”, Persona_1
sollevando le braccia e mantenendole parallele per diversi secondi, test che effettuava senza alcun problema e senza lamentare alcun tipo di dolore;
che alle ore 6:54 del medesimo giorno, durante una rivalutazione del medico di Pronto
Soccorso, l'esponente sentiva urlare il padre e alle ore 7:55 “percepiva che il proprio padre, le cui condizioni stavano peggiorando, aveva un fortissimo dolore alla spalla sinistra.
Poiché in seguito risultava che il Sig. era in preda ad una crisi Persona_1
epilettica, tanto che dal verbale di Pronto Soccorso risulta che non esegue ordini, non contattabile, rigidità diffusa, pupille sovrapponibili”, è evidente che lo stesso non era nelle condizioni di comunicare verbalmente alcunché al proprio figlio (si veda doc. n. 1 – pag.
2), il quale tuttavia percepiva in modo evidente il dolore del padre con particolare riferimento alla spalla sinistra” (pagg.
1-2 della citazione); che a seguito del peggioramento dello stato cognitivo, “visti gli esiti di tutti gli accertamenti e delle consulenze dei vari specialisti (tranne quello ortopedico, mai richiesto nonostante il continuo dolore alla spalla sinistra insorto dopo l'accettazione/triage, alle ore 15:20 del medesimo giorno Persona_1 veniva ricoverato in reparto (si veda doc. n. 1 – pag. 4) … solo alle ore 18:40, finalmente, dopo più di 10 ore dall'insorgenza del dolore alla spalla sinistra, il Sig.
[...]
senza mai uscire dalla struttura ospedaliera, veniva sottoposto a RX Per_1 urgente (doc. n. 2) dalla quale veniva riscontrata la “frattura del collo chirurgico omerale, lievemente scomposta e ingranata spalla sx”, presumibilmente occorsa all'interno del Pronto pagina 2 di 19 Soccorso dell'ospedale di Monza (doc. n. 3)”; che alle ore 20:16 CP_1 [...]
veniva sottoposto a visita ortopedica urgente a seguito della quale alle Per_1
ore 01:46 dell'8/10/22 gli veniva applicato tutore contenitivo;
che in data
15/10/22 veniva dimesso;
Persona_1
Tanto premesso, ha concluso domandando al tribunale di “Accertate le circostanze di cui in narrativa ed in particolare il nesso causale tra la frattura alla spalla sinistra del Sig. e la permanenza dello stesso presso l'ospedale Persona_1 [...]
a decorrere dal 7.10.22 al 15.10.22, accertata la circostanza che al momento CP_1
dell'ingresso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Monza in data 7.10.22 al CP_1
Sig. non veniva riscontrata la frattura della spalla sinistra, Persona_1
condannare la al risarcimento in favore Controparte_1
del figlio in qualità di erede, di tutti i danni morali Parte_1
patiti e patiendi dal padre Sig. dalla data del 7.10.22 al 30.10.22, Persona_1 giorno del decesso nella misura che si quantifica in euro 100.000,00 o Parte_2
in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
***
Si è costituita la eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore e la mancanza di prova dello status di erede, nonché la nullità della citazione per mancanza degli elementi costitutivi in fatto ed in diritto della domanda.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto, atteso che “in considerazione delle particolari condizioni in cui versava il signor , non può ritenersi in alcun modo che si sia determinata a Per_1
causa dell'asserita lesione alla spalla una modificazione peggiorativa dello “stato” psico fisico ed esistenziale del soggetto, suscettibile di autonoma rilevanza, che abbia comportato il sorgere di un credito risarcitorio risulti trasmissibile iure successionis. Come risulta dalla lettera di dimissione
, infatti, proprio a causa delle gravissime condizioni fisiche in cui versava il signor Per_1
dovute allo stadio terminale della patologia oncologica, che lo affliggeva e che venne diagnosticata pagina 3 di 19 per la prima volta in occasione del ricovero ospedaliero per cui è causa --, quest'ultimo era stato dimesso con prescrizione di cure finalizzate a ridurre il livello di sofferenza e dolore. E, dunque, anche sotto questo secondo profilo nessun risarcimento a nessun titolo può essere riconosciuto all'erede del de cuius a titolo di danni non patrimoniali iure hereditatis Poiché, peraltro, il decesso è avvenuto per cause autonome ed indipendenti dalle prestazioni sanitarie erogate dall'odierna convenuta al de cuius , neppure sussistono presupposti per l'eventuale risarcibilità di qualsivoglia danno iure proprio di controparte”(pag. 14 della comparsa); in via subordinata, ha chiesto di limitare il risarcimento del danno in favore diparte attrice nei limiti di quanto risulterà provato nel corso di causa e ritenuto di giustizia.
***
All'udienza del 15/02/2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice rigettava le prove orali e disponeva l'espletamento di CTU medico legale.
Ritualmente istruito il presente giudizio è pervenuto all'odierna udienza del 30 ottobre 2025 ove la causa è stata discussa oralmente decisa ex art. 281 sexies, co.
3, c.p.c.
***
In via preliminare parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di citazione, rilevando che l'attore ha dichiarato di agire iure hereditatis senza tuttavia allegare la prova del proprio status di erede.
L'eccezione è infondata.
L'attore infatti ha documentato la qualità di erede mediante la produzione della dichiarazione di successione e delle dichiarazioni di rinuncia degli altri chiamati, nonché lo stato di famiglia originario ed estratto per riassunto dell'atto di nascita a conferma del fatto che l'attore è figlio del “ de cuius”.
Risulta, pertanto, ampiamente provata la qualità di erede di Parte_1
come del resto espressamente riconosciuto anche dalla convenuta
[...]
(pag. 1 della memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.).
*** pagina 4 di 19 Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della citazione ex art.164, comma
4, c.p.c., che ricorre solo ove “venga omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda”, ovvero manchi del tutto “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, nel caso di specie essendo chiare le ragioni poste a fondamento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Controparte_1
La declaratoria di nullità della citazione per omissione o
[...]
assoluta incertezza del petitum o della causa petendi postula, infatti, una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, tenendo conto del fatto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati e che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass.
29/01/2015 n. 1681).
***
Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta.
pagina 5 di 19 Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass.
12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014). pagina 6 di 19 ***
Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e la convenuta, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008). In particolare, in ordine ai rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria, va evidenziato che, per costante orientamento della giurisprudenza, a carico della struttura, in ragione del c.d. contratto di spedalità intercorrente tra le parti, gravano non solo prestazioni di diagnosi e di cura ma anche prestazioni di tipo organizzativo connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari della vigilanza e della custodia dei pazienti. Il rapporto tra paziente e struttura viene quindi inquadrato nell'ambito di un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di assistenza sanitaria.
È sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass. 12362/2006; Cass. 1698/2006;
Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Conseguentemente, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art.1218 c.c. Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la pagina 7 di 19 prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass.
12907/2004; Cass. 11488/04). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. 20547/2014).
***
Nella fattispecie in esame, risulta provato, sulla base dell'esito della CTU esperita in corso di causa, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta struttura convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto ricostruire l'operato del sanitario mediante la documentazione allegata dall'attore in quanto idonea a offrire una visione degli eventi. Sulla base di tale documentazione, i C.T.U. hanno potuto riscontrare che in data 07/1072022, per la comparsa di “disartria ed ipostenia ASdx con vertigine da qualche giorno” il sig. accedeva presso il PS Persona_1
dell'ospedale di Monza. CP_1
In tale contesto non veniva segnalata “la presenza … di algie alla spalla sinistra né di deficit funzionali. All' , di converso, veniva evidenziato un deficit al test di
I e II a destra .Ora, il test di si esegue facendo estendere in avanti le Per_2 Per_2
braccia ad angolo retto rispetto al corpo, dita tese ed allargate, occhi chiusi. Se il paziente riesce
a mantenere la posizione per almeno 30 secondi, significa che non ci sono deficit motori, se uno degli arti cade la prova è considerata positiva. E' evidente che, nel caso di una frattura di spalla, pagina 8 di 19 l'indagine non potrà essere eseguita per la comparsa di dolore. Nel caso in esame, invece, in sede di PS non viene segnalata la comparsa di dolore, ma unicamente un deficit della risposta alla spalla controlaterale, condizione pertanto incompatibile con una frattura. Successivamente, in data 7.10.22 una rx della spalla sinistra pose in evidenza una frattura del collo chirurgico omerale, lievemente scomposta ed ingranata e pertanto veniva posizionato tutore di immobilizzazione ed alla dimissione, occorsa in data 15.10, veniva programmata rivalutazione radiologica ed ortopedica” (pag. 7 della c.t.u.).
I c.t.u. hanno quindi concluso affermando che “si ritiene che, in un momento successivo alla valutazione neurologica eseguita in accesso di PS in data 7.10.22, si instaurò una caduta per la colpevole condotta degli operatori sanitari che non ebbero a prestare la dovuta assistenza ad un paziente che veniva descritto come non autosufficiente grandemente “disabile” ed inquadrato nella Scala di ON come persona a rischio caduta. Di fatto alle ore 18.40 della medesima giornata il sig. veniva descritto affetto da “…Impotenza funzionale Per_1
spalla sin per importante algia alla mobilizzazione e alla palpazione…” e l'indagine rx grafica documentava, come sopra segnalato, la frattura del collo chirurgico omerale descritta come lievemente scomposta” (pag. 8 della c.t.u.).
Ebbene, ai fini dell'affermazione della responsabilità di una struttura sanitaria a causa della non diligente esecuzione della prestazione che abbia arrecato pregiudizio al paziente, spetta a quest'ultimo l'onere di provare il nesso di causalità giuridica tra il comportamento dell'autore del fatto e l'evento dannoso, valutazione da compiersi secondo criteri di probabilità scientifica se esaustivi o di logica aristotelica qualora non vi siano leggi scientifiche di copertura, con la precisazione che nell'illecito omissivo si deve accertare il collegamento evento-comportamento in termini di probabilità inversa e che grava sul soggetto debitore la prova dell'assenza di colpa (cfr. Cass. 18/04/2005, n.
7997).
Rilevato che il parametro di riferimento della responsabilità omissiva per quanto attiene alla prova del nesso causale è l'art. 40 c.p., che richiede l'individuazione di una precisa posizione di garanzia ricollegabile al verificarsi pagina 9 di 19 dell'evento dannoso, vale ricordare che qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura.
Questi principi, affermati per la prima volta più di trent'anni fa (cfr. Cass.
6707/1987), sono divenuti col tempo ius receptum nella giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha nel tempo ribadito che ove un paziente ricoverato per disturbi mentali tenti il suicidio, riportando lesioni personali, la struttura sanitaria che l'aveva in cura risponde di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario (Cass. 11038/1997; Cass. 12965/2005; Cass. 22818/2010).
Nel caso in esame il sig. pur non interdetto e con relative Persona_1
capacità di intendere e di volere, era un paziente “non autosufficiente grandemente
“disabile” ed inquadrato nella Scala di ON come persona a rischio caduta” e con una storia clinica caratterizzata da episodi tali da farne giudicare le facoltà motorie e intellettive perturbate da precludere un serio controllo del proprio comportamento e la formazione di una cosciente volontà.
In altre parole, il de cuius andava sorvegliato per il solo fatto che aveva la malattia, a prescindere da qualsiasi imminenza del rischio;
ben inteso che l'obbligo di sorveglianza comprende anche quello di apprestare le misure necessarie affinché il soggetto non arrechi pregiudizio a se stesso o comunque in violazione delle norme internamente dettate in materia di sorveglianza.
L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza di cui si è detto variano, però, in funzione delle circostanze del caso concreto.
L'obbligo, cioè, è tanto più stringente quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne. Tuttavia, né la capacità di intendere e di pagina 10 di 19 volere, né l'assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio, sono presupposti necessari perché sorga l'obbligo di vigilanza.
Invero, “l'obbligo di vigilanza e protezione del paziente, in quanto scaturente ipso facto dall'accettazione del paziente, prescinde dalla capacità di intendere e di volere di questi, né esige che il paziente sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente); né solo le malattie mentali sopprimono la capacità di intendere e di volere;
né, infine, un malato di mente può ritenersi non pericoloso per sé o per gli altri sol perché non abbia perduto la capacità di intendere
e di volere. La capacità di intendere e di volere consiste infatti nella possibilità di autodeterminarsi, e non è affatto concetto sovrapponibile a quello di “salute mentale”. Dunque, ben possono aversi casi in cui il degente sia malato di mente, ma capace di intendere e di volere, così come casi in cui sia sano di mente, ma incapace di intendere e di volere. La eterogeneità di questi concetti rende evidente che l'obbligo di vigilanza e protezione del degente grava sulla struttura sanitaria nei confronti di tutti i pazienti: malati di mente e malati di corpo, capaci od incapaci di intendere e di volere, con estensione e contenuto correlati alle circostanze del caso concreto, come s'è sopra affermato. Nemmeno è pensabile che l'obbligo di vigilanza e protezione del malato sia dovuto solo al fine di prevenire alcuni rischi, e non altri: sì da ritenere, ad esempio, che esso vada adempiuto rispetto ai malati di mente al solo fine di evitare il suicidio;
rispetto ai malati di corpo al solo fine di evitare cadute, e via dicendo. In quanto “obbligo di protezione” scaturente naturaliter dal contratto (art.1374 c.c.), l'obbligo in esame non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio “A” od il rischio “B”, ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità”
(Cass. 22331/2014).
In altri termini, nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura sanitaria, occorre considerare il tipo di struttura alla quale ci si rivolge e la patologia prospettata dal paziente, di modo che possa affermarsi che la degenza del paziente, incapace o non autosufficiente e quindi da sottoporre ad pagina 11 di 19 una particolare attenta vigilanza, sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitarle di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati (Cass. 10832/14, cit.).
Nel caso di specie, era soggetto affetto da grave neoplasia Persona_1
e, come visto, “non autosufficiente grandemente “disabile” ed inquadrato nella Scala di
ON come persona a rischio caduta”, con la conseguenza che tali circostanze debbono essere tenute in considerazione al fine di individuare, in concreto, quali obblighi di vigilanza e protezione dovessero essere applicati e ciò anche in considerazione dei segnali di allarme e nel rispetto della persona umana e della sua dignità di paziente.
Sussiste, pertanto, il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
A conferma delle suddette conclusioni dei CTU, si devono, infatti, evidenziare i seguenti e convergenti criteri di natura medico-legale:
a) il criterio modale, costituito dalla manifestazione morbosa della così come descritta dal personale sanitario del Policlinico di Monza;
b) il criterio cronologico relativo sia all'esordio dei sintomi che alla successiva evoluzione della frattura. Invero, nel caso di specie, l'esordio dei primi sintomi si è avuto proprio in concomitanza con la degenza e la sottoposizione a controlli clinici , così come affermato dalla consulenza tecnica d'ufficio;
c) il criterio di continuità fenomenica, non essendo emersa, dalla comparsa dei primi sintomi, l'insorgenza di eventuali fattori causali che si siano sovrapposti;
d) il criterio di esclusione di altre possibili cause alternative.
Dunque, sulla base dei predetti convergenti criteri, deve ritenersi dimostrato come la frattura abbia avuto origine proprio in occasione della degenza presso
Controparte_1
Concludono i c.t.u., infatti, nel senso che ““si ritiene che, in un momento successivo alla valutazione neurologica eseguita in accesso di PS in data 7.10.22, si instaurò una caduta per la colpevole condotta degli operatori sanitari che non ebbero a prestare la dovuta assistenza ad un paziente che veniva descritto come non autosufficiente grandemente “disabile” pagina 12 di 19 ed inquadrato nella Scala di ON come persona a rischio caduta. Di fatto alle ore 18.40 della medesima giornata il sig. veniva descritto affetto da “…Impotenza funzionale Per_1
spalla sin per importante algia alla mobilizzazione e alla palpazione…” e l'indagine rx grafica documentava, come sopra segnalato, la frattura del collo chirurgico omerale descritta come lievemente scomposta” (pag. 8 della c.t.u.).
In ogni caso, si deve sottolineare e rimarcare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta non sia rilevante stabilire se la frattura sia effettivamente avvenuta nel corso delle visite e accertamenti tecnici-diagnostici, del successivo ricovero o ancora in un secondo momento, in quanto – a prescindere dal momento e dalla causa dell'insorgenza della malattia – la condotta censurabile dei sanitari è quella di non avere prevenuto l'insorgenza della malattia.
La convenuta, del resto, si è limitata ad affermare, da un lato, che “all'atto del ricovero veniva riferito dai familiari ed annotato in cartella clinica che il signor Persona_1
circa 15 giorni prima dell'accesso al Pronto Soccorso era caduto accidentalmente urtando “con
l'arto superiore di sinistra l'emitorace omolaterale”” e che “dalla documentazione presente (cfr. lettera di dimissione ospedaliera) si apprende che il personale sanitario dell'odierna
[...]
abbia prestato al signor tutti gli Controparte_1 Persona_1
accertamenti e le cure necessarie e possibili dall'accesso del paziente in Pronto soccorso e sino alla sua dimissione (ivi comprese quelle ortopediche per ridurre la frattura all'omero sinistro)” (pag.
13 della comparsa), senza nulla provare – e per vero nemmeno specificamente allegare – in merito alle condotte tenute dai sanitari della struttura.
È tuttavia da segnalare, come fatto rilevare anche dalla CTU, che il
“comportamento colpevolmente omissivo, non ha avuto il tempo di determinare ripercussioni funzionali …, laddove il decesso occorso in data 30.10.2022 riconosceva una causa diversa dalla frattura e da ricondursi alle conseguenze della patologia neoplastica. Tuttavia la fondamentale conseguenza ne è certamente stata: un peggioramento della qualità della vita nel periodo intercorso tra il 7.10.22 ed il decesso avvenuto in data 30.10.2022. il temporaneo prodursi di un surplus di sofferenze che sarebbero certamente state risparmiate al ricorrente”.
pagina 13 di 19 La complessiva negligenza relativamente all'omessa vigilanza prestata dal medico curante è risultata, quindi, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta provare il contrario (Cass. 18392/2017).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dalla convenuta;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che “in data
7.10.2022, per la colpevole condotta degli operatori sanitari del PS dell'Ospedale CP_1
di Monza, il sig. cadeva riportando la frattura del collo chirurgico omerale sinistro, Per_1
descritta come lievemente scomposta. Ricoverato sino al 15.10.2022, data il cui veniva dimesso previa immobilizzazione con tutore di contenimento, in data 30.10.2022, il sig. Per_1
decedeva per cause indipendenti dall'evento caduta”.
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi quindi emergente la responsabilità professionale della convenuta per la colpevole condotta degli operatori sanitari che non ebbero a prestare la dovuta assistenza ad un paziente che veniva descritto come non autosufficiente, grandemente “disabile” ed inquadrato nella
Scala di ON come persona a rischio caduta.
***
Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dal ricorrente, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita
(cfr., da ultimo, Cass. 703/2021).
Venendo quindi alle diverse voci di danno oggetto della domanda attorea, si osserva che, con riferimento al c.d. danno non patrimoniale, i CTU, utilizzando criteri e parametri di valutazione del tutto condivisibili, hanno riscontrato, sulla pagina 14 di 19 scorta della documentazione prodotta, il periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 23 da considerarsi mediamente al 75%. In casi consimili, come già segnalato nell'elaborato, scevri dalla comorbilità neoplastica, si prevedono tempi di stabilizzazione compresi tra 75 e 90 giorni, dei quali 30 giorni mediamente al
75% per l'adozione di un tutore di contenimento ed i restanti equamente suddivisi al 50% e 25%.
Alla luce delle osservazioni dei c.t.u., secondo i quali “Il connesso danno biologico permanente oscilla in casi simili tra 7-8% ed il 12%, ma nel caso in esame non si assistette ad una stabilizzazione dei postumi per il sopravvenire del decesso del ”, il Per_1
tribunale ritiene aderente alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella Tabella SE (applicabile ratione temporis) e conseguentemente appare liquidabile in favore del ricorrente, all'epoca dei fatti cinquantacinquenne,
l'importo di €1.983,75 per il danno da invalidità temporanea parziale.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. . Parte attrice nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma dovuta fosse stato tempestivo.
Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
***
Quanto poi al chiesto risarcimento del danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici pagina 15 di 19 compromessi” (in tal senso, Cass. 25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018,
Cass. 7513/2018).
La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla frattura è emersa in sede di consulenza tecnica, ove gli ausiliari hanno evidenziato che “… In questo periodo il paziente presentava una qualità della vita di per sé gravemente compromessa, stante
l'evoluzione della patologia neoplastica che ebbe a condurre a morte in data 30.10.2022 ed alla quale è verosimilmente da ricondursi gran parte delle difficoltà del fare quotidiano e del quadro algico disfunzionale. … Durante la degenza e nel periodo successivo sino al decesso del
30.10.2022 le attività quotidiane del furono totalmente precluse non per le Per_1
conseguenze del focolaio di frattura bensì per le conseguenze della patologia neoplastica che nel breve volgere di tempo ebbe a condurre a morte l'attore”
Ne consegue che la domanda tesa al risarcimento del danno morale va rigettata.
***
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da perdita parentale,
l'allegazione contenuta in citazione riporta una descrizione dei fatti del tutto generica e sommaria. Invero, la genericità delle allegazioni di parte attrice, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
Invero, occorre osservare che, nel caso di specie, parte attrice, al di là del rapporto parentale con il padre, non ha offerto prova – e, per vero, nemmeno pagina 16 di 19 sufficiente allegazione – in ordine alla sofferenza subita in occasione della malattia del congiunto, per essere stato precocemente privato (in certa misura) del rapporto affettivo e familiare del congiunto, non avendo offerto alcun elemento in relazione alle loro concrete situazioni familiari, ai legami con il de cuius, alla vicinanza morale ed affettiva, allo stravolgimento delle abitudini quotidiane e di vita.
Ebbene, nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - la parte danneggiata abbia mancato di svolgere deduzioni minime sulla consistenza del rapporto parentale e sulla sofferenza derivante dalla sua lesione, abbia mancato di fornire una replica ancorché minima alle contestazioni di parte convenuta e, da ultimo, le circostanze del caso concreto (difetto di convivenza, composizione del nucleo familiare – sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore – patologia pregressa di neoplasia) non consentano di presumere alcunché circa la permanenza e la consistenza del vincolo al momento dell'illecito, l'accoglimento della pretesa in forza della sola presunzione di danno si tradurrebbe nel sostanziale (e di fatto completo) esonero del danneggiato da qualsiasi onere difensivo, salvo per la prova del rapporto di parentela. Tale ratio decidendi sovvertirebbe gli oneri di difesa, spingendo la parte convenuta ad attivarsi ben oltre i limiti imposti dagli artt. 2697 comma 2. c.c. e
115 comma 1 c.p.c., poiché imporrebbe al (presunto) danneggiante non già solo di contestare in modo specifico i fatti posti a fondamento della pretesa avversa, ma di ricostruire questi ultimi per offrirne la prova negativa. La povertà delle allegazioni - prima ancora che delle prove - attoree infatti aggrava la posizione processuale della parte convenuta, la quale, fermo l'onere di contestazione
(pienamente assolto nel caso di specie), si trova in condizioni di non poter replicare utilmente ad alcuna deduzione e deve in sostanza sopperire alla carenza assertiva (e probatoria) avversaria, ricostruendo rapporti parentali che la parte
(presunta) danneggiata nemmeno descrive, per offrirne una prova negativa.
pagina 17 di 19 Peraltro, come anticipato, nel caso di specie occorre tenere in debito conto che è morto per cause estranee alla frattura alla spalla sinistra e Persona_1
che, in caso di iter clinico svoltosi senza presenza di criticità, sarebbe comunque deceduto. Altrimenti detto, l'attore, pur in assenza dell'errore medico oggetto di causa, si sarebbe comunque visto leso del rapporto parentale con il congiunto in una data prossima a quella dell'effettivo decesso e, in ogni caso, anticipata rispetto a quella in cui, statisticamente, si può collocare tale evento.
La domanda in questione va pertanto respinta.
***
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese della lite principale, liquidate come in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi - con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio e introduttiva e con riferimento ai valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, ridotti del 30%, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto– vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza. Sono dunque liquidate in dispositivo
Le spese di c.t.u., ferma la solidarietà delle parti versoi l'ausiliario, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di Controparte_1
in merito alla frattura alla spalla sinistra subita da e, per
[...] Persona_1
l'effetto, condanna la alla Controparte_1
pagina 18 di 19 corresponsione in favore dell'attore, della somma di Parte_1
€1.983,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
2) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
3) per condanna la convenuta Controparte_1
alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, Parte_1
liquidate in €150,00 per esborsi ed €1.191,40 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4) ferma la solidarietà delle parti verso l'ausiliario, pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
28/11/2025
Il Giudice
AD CO
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AD CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°6537 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
anche in qualità di erede di elettivamente domiciliato in Monza, Persona_1
via Talamoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Laura Brumgnach, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
(C.F. e Controparte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Marta Viganò, Tiziana Cibra e Cristina
Spinelli, in Monza, via G.B. Pergolesi n. 33, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
convenuta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in proprio e nella qualità di erede di chiedeva l'accertamento della responsabilità Persona_1
della convenuta in relazione alla frattura della spalla sinistra subita CP_1 pagina 1 di 19 dal de cuius in occasione della permanenza nel Pronto Soccorso del CP_1
di Monza e chiedeva la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale maturato dal genitore sino al decesso intervenuto il 30/10/2022, oltre al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Esponeva che in data 07/10/2022, alle ore 05:42 accompagnava il padre al Pronto Soccorso dell'ospedale di Monza per un Persona_1 CP_1
malore dove veniva preso in carico in codice rosso;
che in sede di accettazione/triage venivano riscontrate diverse patologie importanti ma nulla riguardo una frattura alla spalla sinistra (cfr. verbale di pronto soccorso, sub doc.
1); che veniva sottoposto alla “Manovra di Mingazzini I e II”, Persona_1
sollevando le braccia e mantenendole parallele per diversi secondi, test che effettuava senza alcun problema e senza lamentare alcun tipo di dolore;
che alle ore 6:54 del medesimo giorno, durante una rivalutazione del medico di Pronto
Soccorso, l'esponente sentiva urlare il padre e alle ore 7:55 “percepiva che il proprio padre, le cui condizioni stavano peggiorando, aveva un fortissimo dolore alla spalla sinistra.
Poiché in seguito risultava che il Sig. era in preda ad una crisi Persona_1
epilettica, tanto che dal verbale di Pronto Soccorso risulta che non esegue ordini, non contattabile, rigidità diffusa, pupille sovrapponibili”, è evidente che lo stesso non era nelle condizioni di comunicare verbalmente alcunché al proprio figlio (si veda doc. n. 1 – pag.
2), il quale tuttavia percepiva in modo evidente il dolore del padre con particolare riferimento alla spalla sinistra” (pagg.
1-2 della citazione); che a seguito del peggioramento dello stato cognitivo, “visti gli esiti di tutti gli accertamenti e delle consulenze dei vari specialisti (tranne quello ortopedico, mai richiesto nonostante il continuo dolore alla spalla sinistra insorto dopo l'accettazione/triage, alle ore 15:20 del medesimo giorno Persona_1 veniva ricoverato in reparto (si veda doc. n. 1 – pag. 4) … solo alle ore 18:40, finalmente, dopo più di 10 ore dall'insorgenza del dolore alla spalla sinistra, il Sig.
[...]
senza mai uscire dalla struttura ospedaliera, veniva sottoposto a RX Per_1 urgente (doc. n. 2) dalla quale veniva riscontrata la “frattura del collo chirurgico omerale, lievemente scomposta e ingranata spalla sx”, presumibilmente occorsa all'interno del Pronto pagina 2 di 19 Soccorso dell'ospedale di Monza (doc. n. 3)”; che alle ore 20:16 CP_1 [...]
veniva sottoposto a visita ortopedica urgente a seguito della quale alle Per_1
ore 01:46 dell'8/10/22 gli veniva applicato tutore contenitivo;
che in data
15/10/22 veniva dimesso;
Persona_1
Tanto premesso, ha concluso domandando al tribunale di “Accertate le circostanze di cui in narrativa ed in particolare il nesso causale tra la frattura alla spalla sinistra del Sig. e la permanenza dello stesso presso l'ospedale Persona_1 [...]
a decorrere dal 7.10.22 al 15.10.22, accertata la circostanza che al momento CP_1
dell'ingresso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Monza in data 7.10.22 al CP_1
Sig. non veniva riscontrata la frattura della spalla sinistra, Persona_1
condannare la al risarcimento in favore Controparte_1
del figlio in qualità di erede, di tutti i danni morali Parte_1
patiti e patiendi dal padre Sig. dalla data del 7.10.22 al 30.10.22, Persona_1 giorno del decesso nella misura che si quantifica in euro 100.000,00 o Parte_2
in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
***
Si è costituita la eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore e la mancanza di prova dello status di erede, nonché la nullità della citazione per mancanza degli elementi costitutivi in fatto ed in diritto della domanda.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto, atteso che “in considerazione delle particolari condizioni in cui versava il signor , non può ritenersi in alcun modo che si sia determinata a Per_1
causa dell'asserita lesione alla spalla una modificazione peggiorativa dello “stato” psico fisico ed esistenziale del soggetto, suscettibile di autonoma rilevanza, che abbia comportato il sorgere di un credito risarcitorio risulti trasmissibile iure successionis. Come risulta dalla lettera di dimissione
, infatti, proprio a causa delle gravissime condizioni fisiche in cui versava il signor Per_1
dovute allo stadio terminale della patologia oncologica, che lo affliggeva e che venne diagnosticata pagina 3 di 19 per la prima volta in occasione del ricovero ospedaliero per cui è causa --, quest'ultimo era stato dimesso con prescrizione di cure finalizzate a ridurre il livello di sofferenza e dolore. E, dunque, anche sotto questo secondo profilo nessun risarcimento a nessun titolo può essere riconosciuto all'erede del de cuius a titolo di danni non patrimoniali iure hereditatis Poiché, peraltro, il decesso è avvenuto per cause autonome ed indipendenti dalle prestazioni sanitarie erogate dall'odierna convenuta al de cuius , neppure sussistono presupposti per l'eventuale risarcibilità di qualsivoglia danno iure proprio di controparte”(pag. 14 della comparsa); in via subordinata, ha chiesto di limitare il risarcimento del danno in favore diparte attrice nei limiti di quanto risulterà provato nel corso di causa e ritenuto di giustizia.
***
All'udienza del 15/02/2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice rigettava le prove orali e disponeva l'espletamento di CTU medico legale.
Ritualmente istruito il presente giudizio è pervenuto all'odierna udienza del 30 ottobre 2025 ove la causa è stata discussa oralmente decisa ex art. 281 sexies, co.
3, c.p.c.
***
In via preliminare parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di citazione, rilevando che l'attore ha dichiarato di agire iure hereditatis senza tuttavia allegare la prova del proprio status di erede.
L'eccezione è infondata.
L'attore infatti ha documentato la qualità di erede mediante la produzione della dichiarazione di successione e delle dichiarazioni di rinuncia degli altri chiamati, nonché lo stato di famiglia originario ed estratto per riassunto dell'atto di nascita a conferma del fatto che l'attore è figlio del “ de cuius”.
Risulta, pertanto, ampiamente provata la qualità di erede di Parte_1
come del resto espressamente riconosciuto anche dalla convenuta
[...]
(pag. 1 della memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.).
*** pagina 4 di 19 Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della citazione ex art.164, comma
4, c.p.c., che ricorre solo ove “venga omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda”, ovvero manchi del tutto “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, nel caso di specie essendo chiare le ragioni poste a fondamento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Controparte_1
La declaratoria di nullità della citazione per omissione o
[...]
assoluta incertezza del petitum o della causa petendi postula, infatti, una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, tenendo conto del fatto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati e che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass.
29/01/2015 n. 1681).
***
Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta.
pagina 5 di 19 Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass.
12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014). pagina 6 di 19 ***
Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e la convenuta, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008). In particolare, in ordine ai rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria, va evidenziato che, per costante orientamento della giurisprudenza, a carico della struttura, in ragione del c.d. contratto di spedalità intercorrente tra le parti, gravano non solo prestazioni di diagnosi e di cura ma anche prestazioni di tipo organizzativo connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari della vigilanza e della custodia dei pazienti. Il rapporto tra paziente e struttura viene quindi inquadrato nell'ambito di un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di assistenza sanitaria.
È sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass. 12362/2006; Cass. 1698/2006;
Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Conseguentemente, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art.1218 c.c. Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la pagina 7 di 19 prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass.
12907/2004; Cass. 11488/04). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. 20547/2014).
***
Nella fattispecie in esame, risulta provato, sulla base dell'esito della CTU esperita in corso di causa, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta struttura convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto ricostruire l'operato del sanitario mediante la documentazione allegata dall'attore in quanto idonea a offrire una visione degli eventi. Sulla base di tale documentazione, i C.T.U. hanno potuto riscontrare che in data 07/1072022, per la comparsa di “disartria ed ipostenia ASdx con vertigine da qualche giorno” il sig. accedeva presso il PS Persona_1
dell'ospedale di Monza. CP_1
In tale contesto non veniva segnalata “la presenza … di algie alla spalla sinistra né di deficit funzionali. All' , di converso, veniva evidenziato un deficit al test di
I e II a destra .Ora, il test di si esegue facendo estendere in avanti le Per_2 Per_2
braccia ad angolo retto rispetto al corpo, dita tese ed allargate, occhi chiusi. Se il paziente riesce
a mantenere la posizione per almeno 30 secondi, significa che non ci sono deficit motori, se uno degli arti cade la prova è considerata positiva. E' evidente che, nel caso di una frattura di spalla, pagina 8 di 19 l'indagine non potrà essere eseguita per la comparsa di dolore. Nel caso in esame, invece, in sede di PS non viene segnalata la comparsa di dolore, ma unicamente un deficit della risposta alla spalla controlaterale, condizione pertanto incompatibile con una frattura. Successivamente, in data 7.10.22 una rx della spalla sinistra pose in evidenza una frattura del collo chirurgico omerale, lievemente scomposta ed ingranata e pertanto veniva posizionato tutore di immobilizzazione ed alla dimissione, occorsa in data 15.10, veniva programmata rivalutazione radiologica ed ortopedica” (pag. 7 della c.t.u.).
I c.t.u. hanno quindi concluso affermando che “si ritiene che, in un momento successivo alla valutazione neurologica eseguita in accesso di PS in data 7.10.22, si instaurò una caduta per la colpevole condotta degli operatori sanitari che non ebbero a prestare la dovuta assistenza ad un paziente che veniva descritto come non autosufficiente grandemente “disabile” ed inquadrato nella Scala di ON come persona a rischio caduta. Di fatto alle ore 18.40 della medesima giornata il sig. veniva descritto affetto da “…Impotenza funzionale Per_1
spalla sin per importante algia alla mobilizzazione e alla palpazione…” e l'indagine rx grafica documentava, come sopra segnalato, la frattura del collo chirurgico omerale descritta come lievemente scomposta” (pag. 8 della c.t.u.).
Ebbene, ai fini dell'affermazione della responsabilità di una struttura sanitaria a causa della non diligente esecuzione della prestazione che abbia arrecato pregiudizio al paziente, spetta a quest'ultimo l'onere di provare il nesso di causalità giuridica tra il comportamento dell'autore del fatto e l'evento dannoso, valutazione da compiersi secondo criteri di probabilità scientifica se esaustivi o di logica aristotelica qualora non vi siano leggi scientifiche di copertura, con la precisazione che nell'illecito omissivo si deve accertare il collegamento evento-comportamento in termini di probabilità inversa e che grava sul soggetto debitore la prova dell'assenza di colpa (cfr. Cass. 18/04/2005, n.
7997).
Rilevato che il parametro di riferimento della responsabilità omissiva per quanto attiene alla prova del nesso causale è l'art. 40 c.p., che richiede l'individuazione di una precisa posizione di garanzia ricollegabile al verificarsi pagina 9 di 19 dell'evento dannoso, vale ricordare che qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura.
Questi principi, affermati per la prima volta più di trent'anni fa (cfr. Cass.
6707/1987), sono divenuti col tempo ius receptum nella giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha nel tempo ribadito che ove un paziente ricoverato per disturbi mentali tenti il suicidio, riportando lesioni personali, la struttura sanitaria che l'aveva in cura risponde di tali lesioni, a prescindere dal carattere volontario od obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario (Cass. 11038/1997; Cass. 12965/2005; Cass. 22818/2010).
Nel caso in esame il sig. pur non interdetto e con relative Persona_1
capacità di intendere e di volere, era un paziente “non autosufficiente grandemente
“disabile” ed inquadrato nella Scala di ON come persona a rischio caduta” e con una storia clinica caratterizzata da episodi tali da farne giudicare le facoltà motorie e intellettive perturbate da precludere un serio controllo del proprio comportamento e la formazione di una cosciente volontà.
In altre parole, il de cuius andava sorvegliato per il solo fatto che aveva la malattia, a prescindere da qualsiasi imminenza del rischio;
ben inteso che l'obbligo di sorveglianza comprende anche quello di apprestare le misure necessarie affinché il soggetto non arrechi pregiudizio a se stesso o comunque in violazione delle norme internamente dettate in materia di sorveglianza.
L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza di cui si è detto variano, però, in funzione delle circostanze del caso concreto.
L'obbligo, cioè, è tanto più stringente quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne. Tuttavia, né la capacità di intendere e di pagina 10 di 19 volere, né l'assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio, sono presupposti necessari perché sorga l'obbligo di vigilanza.
Invero, “l'obbligo di vigilanza e protezione del paziente, in quanto scaturente ipso facto dall'accettazione del paziente, prescinde dalla capacità di intendere e di volere di questi, né esige che il paziente sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente); né solo le malattie mentali sopprimono la capacità di intendere e di volere;
né, infine, un malato di mente può ritenersi non pericoloso per sé o per gli altri sol perché non abbia perduto la capacità di intendere
e di volere. La capacità di intendere e di volere consiste infatti nella possibilità di autodeterminarsi, e non è affatto concetto sovrapponibile a quello di “salute mentale”. Dunque, ben possono aversi casi in cui il degente sia malato di mente, ma capace di intendere e di volere, così come casi in cui sia sano di mente, ma incapace di intendere e di volere. La eterogeneità di questi concetti rende evidente che l'obbligo di vigilanza e protezione del degente grava sulla struttura sanitaria nei confronti di tutti i pazienti: malati di mente e malati di corpo, capaci od incapaci di intendere e di volere, con estensione e contenuto correlati alle circostanze del caso concreto, come s'è sopra affermato. Nemmeno è pensabile che l'obbligo di vigilanza e protezione del malato sia dovuto solo al fine di prevenire alcuni rischi, e non altri: sì da ritenere, ad esempio, che esso vada adempiuto rispetto ai malati di mente al solo fine di evitare il suicidio;
rispetto ai malati di corpo al solo fine di evitare cadute, e via dicendo. In quanto “obbligo di protezione” scaturente naturaliter dal contratto (art.1374 c.c.), l'obbligo in esame non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio “A” od il rischio “B”, ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità”
(Cass. 22331/2014).
In altri termini, nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura sanitaria, occorre considerare il tipo di struttura alla quale ci si rivolge e la patologia prospettata dal paziente, di modo che possa affermarsi che la degenza del paziente, incapace o non autosufficiente e quindi da sottoporre ad pagina 11 di 19 una particolare attenta vigilanza, sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitarle di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati (Cass. 10832/14, cit.).
Nel caso di specie, era soggetto affetto da grave neoplasia Persona_1
e, come visto, “non autosufficiente grandemente “disabile” ed inquadrato nella Scala di
ON come persona a rischio caduta”, con la conseguenza che tali circostanze debbono essere tenute in considerazione al fine di individuare, in concreto, quali obblighi di vigilanza e protezione dovessero essere applicati e ciò anche in considerazione dei segnali di allarme e nel rispetto della persona umana e della sua dignità di paziente.
Sussiste, pertanto, il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
A conferma delle suddette conclusioni dei CTU, si devono, infatti, evidenziare i seguenti e convergenti criteri di natura medico-legale:
a) il criterio modale, costituito dalla manifestazione morbosa della così come descritta dal personale sanitario del Policlinico di Monza;
b) il criterio cronologico relativo sia all'esordio dei sintomi che alla successiva evoluzione della frattura. Invero, nel caso di specie, l'esordio dei primi sintomi si è avuto proprio in concomitanza con la degenza e la sottoposizione a controlli clinici , così come affermato dalla consulenza tecnica d'ufficio;
c) il criterio di continuità fenomenica, non essendo emersa, dalla comparsa dei primi sintomi, l'insorgenza di eventuali fattori causali che si siano sovrapposti;
d) il criterio di esclusione di altre possibili cause alternative.
Dunque, sulla base dei predetti convergenti criteri, deve ritenersi dimostrato come la frattura abbia avuto origine proprio in occasione della degenza presso
Controparte_1
Concludono i c.t.u., infatti, nel senso che ““si ritiene che, in un momento successivo alla valutazione neurologica eseguita in accesso di PS in data 7.10.22, si instaurò una caduta per la colpevole condotta degli operatori sanitari che non ebbero a prestare la dovuta assistenza ad un paziente che veniva descritto come non autosufficiente grandemente “disabile” pagina 12 di 19 ed inquadrato nella Scala di ON come persona a rischio caduta. Di fatto alle ore 18.40 della medesima giornata il sig. veniva descritto affetto da “…Impotenza funzionale Per_1
spalla sin per importante algia alla mobilizzazione e alla palpazione…” e l'indagine rx grafica documentava, come sopra segnalato, la frattura del collo chirurgico omerale descritta come lievemente scomposta” (pag. 8 della c.t.u.).
In ogni caso, si deve sottolineare e rimarcare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta non sia rilevante stabilire se la frattura sia effettivamente avvenuta nel corso delle visite e accertamenti tecnici-diagnostici, del successivo ricovero o ancora in un secondo momento, in quanto – a prescindere dal momento e dalla causa dell'insorgenza della malattia – la condotta censurabile dei sanitari è quella di non avere prevenuto l'insorgenza della malattia.
La convenuta, del resto, si è limitata ad affermare, da un lato, che “all'atto del ricovero veniva riferito dai familiari ed annotato in cartella clinica che il signor Persona_1
circa 15 giorni prima dell'accesso al Pronto Soccorso era caduto accidentalmente urtando “con
l'arto superiore di sinistra l'emitorace omolaterale”” e che “dalla documentazione presente (cfr. lettera di dimissione ospedaliera) si apprende che il personale sanitario dell'odierna
[...]
abbia prestato al signor tutti gli Controparte_1 Persona_1
accertamenti e le cure necessarie e possibili dall'accesso del paziente in Pronto soccorso e sino alla sua dimissione (ivi comprese quelle ortopediche per ridurre la frattura all'omero sinistro)” (pag.
13 della comparsa), senza nulla provare – e per vero nemmeno specificamente allegare – in merito alle condotte tenute dai sanitari della struttura.
È tuttavia da segnalare, come fatto rilevare anche dalla CTU, che il
“comportamento colpevolmente omissivo, non ha avuto il tempo di determinare ripercussioni funzionali …, laddove il decesso occorso in data 30.10.2022 riconosceva una causa diversa dalla frattura e da ricondursi alle conseguenze della patologia neoplastica. Tuttavia la fondamentale conseguenza ne è certamente stata: un peggioramento della qualità della vita nel periodo intercorso tra il 7.10.22 ed il decesso avvenuto in data 30.10.2022. il temporaneo prodursi di un surplus di sofferenze che sarebbero certamente state risparmiate al ricorrente”.
pagina 13 di 19 La complessiva negligenza relativamente all'omessa vigilanza prestata dal medico curante è risultata, quindi, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta provare il contrario (Cass. 18392/2017).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dalla convenuta;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che “in data
7.10.2022, per la colpevole condotta degli operatori sanitari del PS dell'Ospedale CP_1
di Monza, il sig. cadeva riportando la frattura del collo chirurgico omerale sinistro, Per_1
descritta come lievemente scomposta. Ricoverato sino al 15.10.2022, data il cui veniva dimesso previa immobilizzazione con tutore di contenimento, in data 30.10.2022, il sig. Per_1
decedeva per cause indipendenti dall'evento caduta”.
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi quindi emergente la responsabilità professionale della convenuta per la colpevole condotta degli operatori sanitari che non ebbero a prestare la dovuta assistenza ad un paziente che veniva descritto come non autosufficiente, grandemente “disabile” ed inquadrato nella
Scala di ON come persona a rischio caduta.
***
Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dal ricorrente, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita
(cfr., da ultimo, Cass. 703/2021).
Venendo quindi alle diverse voci di danno oggetto della domanda attorea, si osserva che, con riferimento al c.d. danno non patrimoniale, i CTU, utilizzando criteri e parametri di valutazione del tutto condivisibili, hanno riscontrato, sulla pagina 14 di 19 scorta della documentazione prodotta, il periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 23 da considerarsi mediamente al 75%. In casi consimili, come già segnalato nell'elaborato, scevri dalla comorbilità neoplastica, si prevedono tempi di stabilizzazione compresi tra 75 e 90 giorni, dei quali 30 giorni mediamente al
75% per l'adozione di un tutore di contenimento ed i restanti equamente suddivisi al 50% e 25%.
Alla luce delle osservazioni dei c.t.u., secondo i quali “Il connesso danno biologico permanente oscilla in casi simili tra 7-8% ed il 12%, ma nel caso in esame non si assistette ad una stabilizzazione dei postumi per il sopravvenire del decesso del ”, il Per_1
tribunale ritiene aderente alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella Tabella SE (applicabile ratione temporis) e conseguentemente appare liquidabile in favore del ricorrente, all'epoca dei fatti cinquantacinquenne,
l'importo di €1.983,75 per il danno da invalidità temporanea parziale.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. . Parte attrice nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma dovuta fosse stato tempestivo.
Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
***
Quanto poi al chiesto risarcimento del danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici pagina 15 di 19 compromessi” (in tal senso, Cass. 25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018,
Cass. 7513/2018).
La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla frattura è emersa in sede di consulenza tecnica, ove gli ausiliari hanno evidenziato che “… In questo periodo il paziente presentava una qualità della vita di per sé gravemente compromessa, stante
l'evoluzione della patologia neoplastica che ebbe a condurre a morte in data 30.10.2022 ed alla quale è verosimilmente da ricondursi gran parte delle difficoltà del fare quotidiano e del quadro algico disfunzionale. … Durante la degenza e nel periodo successivo sino al decesso del
30.10.2022 le attività quotidiane del furono totalmente precluse non per le Per_1
conseguenze del focolaio di frattura bensì per le conseguenze della patologia neoplastica che nel breve volgere di tempo ebbe a condurre a morte l'attore”
Ne consegue che la domanda tesa al risarcimento del danno morale va rigettata.
***
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da perdita parentale,
l'allegazione contenuta in citazione riporta una descrizione dei fatti del tutto generica e sommaria. Invero, la genericità delle allegazioni di parte attrice, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
Invero, occorre osservare che, nel caso di specie, parte attrice, al di là del rapporto parentale con il padre, non ha offerto prova – e, per vero, nemmeno pagina 16 di 19 sufficiente allegazione – in ordine alla sofferenza subita in occasione della malattia del congiunto, per essere stato precocemente privato (in certa misura) del rapporto affettivo e familiare del congiunto, non avendo offerto alcun elemento in relazione alle loro concrete situazioni familiari, ai legami con il de cuius, alla vicinanza morale ed affettiva, allo stravolgimento delle abitudini quotidiane e di vita.
Ebbene, nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - la parte danneggiata abbia mancato di svolgere deduzioni minime sulla consistenza del rapporto parentale e sulla sofferenza derivante dalla sua lesione, abbia mancato di fornire una replica ancorché minima alle contestazioni di parte convenuta e, da ultimo, le circostanze del caso concreto (difetto di convivenza, composizione del nucleo familiare – sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore – patologia pregressa di neoplasia) non consentano di presumere alcunché circa la permanenza e la consistenza del vincolo al momento dell'illecito, l'accoglimento della pretesa in forza della sola presunzione di danno si tradurrebbe nel sostanziale (e di fatto completo) esonero del danneggiato da qualsiasi onere difensivo, salvo per la prova del rapporto di parentela. Tale ratio decidendi sovvertirebbe gli oneri di difesa, spingendo la parte convenuta ad attivarsi ben oltre i limiti imposti dagli artt. 2697 comma 2. c.c. e
115 comma 1 c.p.c., poiché imporrebbe al (presunto) danneggiante non già solo di contestare in modo specifico i fatti posti a fondamento della pretesa avversa, ma di ricostruire questi ultimi per offrirne la prova negativa. La povertà delle allegazioni - prima ancora che delle prove - attoree infatti aggrava la posizione processuale della parte convenuta, la quale, fermo l'onere di contestazione
(pienamente assolto nel caso di specie), si trova in condizioni di non poter replicare utilmente ad alcuna deduzione e deve in sostanza sopperire alla carenza assertiva (e probatoria) avversaria, ricostruendo rapporti parentali che la parte
(presunta) danneggiata nemmeno descrive, per offrirne una prova negativa.
pagina 17 di 19 Peraltro, come anticipato, nel caso di specie occorre tenere in debito conto che è morto per cause estranee alla frattura alla spalla sinistra e Persona_1
che, in caso di iter clinico svoltosi senza presenza di criticità, sarebbe comunque deceduto. Altrimenti detto, l'attore, pur in assenza dell'errore medico oggetto di causa, si sarebbe comunque visto leso del rapporto parentale con il congiunto in una data prossima a quella dell'effettivo decesso e, in ogni caso, anticipata rispetto a quella in cui, statisticamente, si può collocare tale evento.
La domanda in questione va pertanto respinta.
***
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese della lite principale, liquidate come in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi - con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio e introduttiva e con riferimento ai valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, ridotti del 30%, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto– vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza. Sono dunque liquidate in dispositivo
Le spese di c.t.u., ferma la solidarietà delle parti versoi l'ausiliario, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di Controparte_1
in merito alla frattura alla spalla sinistra subita da e, per
[...] Persona_1
l'effetto, condanna la alla Controparte_1
pagina 18 di 19 corresponsione in favore dell'attore, della somma di Parte_1
€1.983,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
2) rigetta per il resto le domande di parte attrice;
3) per condanna la convenuta Controparte_1
alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, Parte_1
liquidate in €150,00 per esborsi ed €1.191,40 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4) ferma la solidarietà delle parti verso l'ausiliario, pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
28/11/2025
Il Giudice
AD CO
pagina 19 di 19