Articolo 15 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 marzo 2017
Art. 15. Sostanze vietate 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, negli stabilimenti enologici nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonche' in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 17, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume;
h) invertasi.
2. E' in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacita' non superiore a 5 litri.
3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonche' strutture ricettive destinate alla ristorazione e altre attivita' connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 e' consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 nonche' gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma.
4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purche' rientrino nell'ambito delle attivita' comunque connesse di cui all' articolo 2135 del codice civile .
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 2135 del codice civile :
«Art. 2135 - (Imprenditore agricolo). E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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