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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive della udienza ex art. 281 sexies c.p.c., da chiamarsi per il 10 aprile 2025; ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1871 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281- terdecies e 281-sexies c.p.c., previo deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
Avv. (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Cipolletti, come da incarico in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Lamanna, come da C.F._3
investitura in atti.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per prestazioni giudiziali civili espletate innanzi a questo Tribunale di Macerata quale giudice della esecuzione immobiliare. La forma di trattazione della causa è quindi da ricondurre al rito di cui agli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281-decies e ss. c.p.c.. A tanto non ostando la domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità professionale del ricorrente, sul motivo che qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario, congiuntamente a quella proposta ex art. 14 D.Lgs. n. 150 dal professionista (Cass. 4485/2018).
Deve essere dipoi disattesa la eccezione di difetto di procedibilità “per omesso svolgimento delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita”. In senso contrario, appare bastevole ricordare che la negoziazione obbligatoria non opera per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra
1 professionisti e consumatori e comunque per controversie nella quale la parte può stare in giudizio personalmente.
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di parte convenuta, secondo cui sarebbe ravvisabile la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma c.p.c.. Invero
l'atto introduttivo dell'avv. contiene tutti gli elementi, in fatto e diritto (rapporto Pt_1
contrattuale oggetto di contestazione e analitica indicazione delle prestazioni giudiziali impagate), idonei a consentire alla controparte l'individuazione della causa petendi, così come è identificabile il contenuto delle richieste conclusive, sicchè alcuna violazione dell'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. è ravvisabile.
Nel merito, la domanda è fondata, per le ragioni e nei limiti seguenti.
Quanto alla disciplina applicabile, dal momento che la revoca dell'incarico professionale indiscutibilmente conferito rimonta al 24 ottobre 2022, deve trovare applicazione il D.M. 10/03/2014, n. 55, nella sua ultima e più aggiornata versione
(applicabile a decorrere dal 23 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del D.M. n. 147/2022).
Non è disputabile che, sulla scorta del mandato conferitogli da entrambi i resistenti,
l'avv. sia stato incaricato di patrocinarne la difesa nell'ambito di un Pt_1
procedimento esecutivo, né che egli abbia espletato le attività per le quali ha richiesto il pagamento. Contestata, piuttosto, è la qualità delle prestazioni eseguite, al punto che i resistenti hanno additato l'inadempimento altrui, in considerazione dei modesti se non deludenti risultati raggiunti, fonte di un danno del quale hanno richiesto il risarcimento.
In senso contrario all'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria, è sufficiente rilevare che, per affermare la responsabilità dell'avvocato, il creditore cliente dovrà provare la diversa difesa che il professionista avrebbe dovuto adottare dalla quale sarebbero conseguiti vantaggi al cliente (Cass. n. 4655/2021 e Cass. 11 agosto 2005 n.
16846), tenendo comunque conto del fatto l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n.
4655/2021 cit. e Cass. 10 giugno 2016 n. 11906).
Se è vero che grava sull'avvocato l'onere probatorio di aver osservato il suo obbligo di diligenza qualificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e
2 2236 cod. civ. e perciò di aver sollecitato, dissuaso e informazione il cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, tuttavia, anche un accertamento dell'inadempimento dell'avvocato non determina una sua responsabilità risarcitoria tutte le volte in cui difetta la prova del nesso di causalità gravante sul cliente tra la condotta inadempiente e il danno lamentato (cfr. Cass. n. 4655/2021; Cass. 6 luglio 2020 n. 13873 del 2020 e Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638).
Dunque, e in ogni caso, pur nello sforzo di ammettere gli estremi di un inadempimento nella condotta del convenuto (dai resistenti dedotto sulla scorta del segno del giudizio e correlata condanna alle spese), si tratta ancora e pur sempre di valutare la sussistenza di un nesso di causalità giuridica tra tale condotta pretesamente inadempiente e il danno considerato come perdita di chance di conseguire un risultato processuale utile.
Resta fermo che l'importo da liquidare può essere modulato in conformità al criterio di cui all'art. 2237 c.c., avuto riguardo al risultato utile che sia derivato al cliente. A sua volta l'art.
5.2 D.M. n. 55/2014 cit., prevede che “[n]ella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
A tal riguardo, il Tribunale deve rilevare che il G.E. ha rigettato la istanza per la declaratoria di estinzione depositata dai reclamanti in data 20 novembre 2017; che ancora sulla istanza dei reclamanti depositata il 15 marzo 2019 per la declaratoria di estinzione il medesimo G.E ne dichiarava la irritualità ed irricevibilità; infine, sulla opposizione alla esecuzione proposta dai reclamanti in data 20 marzo 2019 per la impignorabilità del bene per conferimento in fondo patrimoniale, il G.Es. ne dichiarava la inammissibilità con un provvedimento che, reso oggetto di reclamo, è stato respinto.
Quanto al valore della controversia in relazione alla quale il ricorrente ha richiesto la liquidazione delle spettanze, l'art. 6 D.M. n. 55/2014 stabilisce che alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 sino ad euro
1.000.000,00 si applica l'incremento percentuale fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00. Nella specie, tenuto conto della attività complessivamente svolta e della non peculiare complessità giuridica (anche in assenza di profili normativi controversi) delle questioni trattate, come dei risultati raggiunti, è congruo un aumento del valore medio della tabella nella misura non superiore al 10%.
3 Per le ragioni già indicate, non ricorrono i presupposti per applicare l'incremento dipendente da numero delle parti, le cui posizioni processuali e sostanziali, per giunta, appaiono difficilmente distinguibili.
Di vero, l'incremento in esame non appare obbligatorio: l'art.
4.2 D.M. n. 55/2014, stabilisce che quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato.
Ne discende che, in relazione al procedimento n. 109/2010 R.G.E., è dovuto l'importo di euro 2.079,00 per la fase di studio;
euro 1.409,10 per l'istruttoria, oltre spese generali
(15% sul totale), per l'ammontare di euro 4.011,30.
Nessun ulteriore subprocedimento merita di essere singulatim liquidato, in ragione della mera introduzione di istanze che hanno comportato la apertura di meri subprocedimenti.
In proposito, è utile ricordare che l'art. 5 lett. e), include nella fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti. A sua volta, la lett. f), annovera nella fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
Può invece trovare accoglimento, richiamato il limite del 10% quanto all'incremento del valore della controversia ed esclusa per le ragioni riferite la applicazione della maggiorazione per numero delle parti, la domanda di liquidazione dei compensi relativi al reclamo, dovendosi ulteriormente tenere in considerazione l'esito (rigetto) del detto procedimento e la circostanza che l'attività di studio non presenta significativi e peculiari elementi di novità rispetto a quella pregressa. Ciò che consente di applicare i valori minimi.
Sicchè, in relazione al procedimento n. 1912/2019 R.G., è dovuto l'importo di euro
1.351,90 per la fase di studio;
euro 971,30 per la istruttoria, oltre spese generali (15% sul totale), per l'ammontare complessivo di euro 2.671,20.
Sono inoltre dovuti gli interessi (v. Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2022, n. 8611), sì come appositamente richiesti, con decorrenza dalla data di messa in mora stragiudiziale, dell'8 ottobre 2022.
In definitiva, tenuto conto che è circostanza non contestata (oltre che valentesi del supporto di una traccia documentale) che i resistenti hanno corrisposto a titolo di
4 acconto l'importo di euro 1.000,00, essi devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 5.682,50, oltre interessi nella misura legale dall'8 ottobre 2022 fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al criterio del decisum, applicati i valori minimi (in ragione del basso livello di difficoltà e delle attività compiute) previsti per lo scaglione da 5.2000,01 a 26.000,00 e con esclusione della fase decisionale.
Deve infine escludersi la rifusione degli esborsi a titolo di contributo unificato e anticipazione forfetaria, dal momento che il ricorrente ne ha evaso il versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1871 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 5.682,50, oltre interessi nella misura legale, dall'8 ottobre 2022 fino al soddisfo;
2) condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.688,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 19 aprile 2025.
Il Giudice
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive della udienza ex art. 281 sexies c.p.c., da chiamarsi per il 10 aprile 2025; ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1871 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281- terdecies e 281-sexies c.p.c., previo deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
Avv. (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Cipolletti, come da incarico in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Lamanna, come da C.F._3
investitura in atti.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per prestazioni giudiziali civili espletate innanzi a questo Tribunale di Macerata quale giudice della esecuzione immobiliare. La forma di trattazione della causa è quindi da ricondurre al rito di cui agli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281-decies e ss. c.p.c.. A tanto non ostando la domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità professionale del ricorrente, sul motivo che qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario, congiuntamente a quella proposta ex art. 14 D.Lgs. n. 150 dal professionista (Cass. 4485/2018).
Deve essere dipoi disattesa la eccezione di difetto di procedibilità “per omesso svolgimento delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita”. In senso contrario, appare bastevole ricordare che la negoziazione obbligatoria non opera per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra
1 professionisti e consumatori e comunque per controversie nella quale la parte può stare in giudizio personalmente.
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di parte convenuta, secondo cui sarebbe ravvisabile la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma c.p.c.. Invero
l'atto introduttivo dell'avv. contiene tutti gli elementi, in fatto e diritto (rapporto Pt_1
contrattuale oggetto di contestazione e analitica indicazione delle prestazioni giudiziali impagate), idonei a consentire alla controparte l'individuazione della causa petendi, così come è identificabile il contenuto delle richieste conclusive, sicchè alcuna violazione dell'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. è ravvisabile.
Nel merito, la domanda è fondata, per le ragioni e nei limiti seguenti.
Quanto alla disciplina applicabile, dal momento che la revoca dell'incarico professionale indiscutibilmente conferito rimonta al 24 ottobre 2022, deve trovare applicazione il D.M. 10/03/2014, n. 55, nella sua ultima e più aggiornata versione
(applicabile a decorrere dal 23 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del D.M. n. 147/2022).
Non è disputabile che, sulla scorta del mandato conferitogli da entrambi i resistenti,
l'avv. sia stato incaricato di patrocinarne la difesa nell'ambito di un Pt_1
procedimento esecutivo, né che egli abbia espletato le attività per le quali ha richiesto il pagamento. Contestata, piuttosto, è la qualità delle prestazioni eseguite, al punto che i resistenti hanno additato l'inadempimento altrui, in considerazione dei modesti se non deludenti risultati raggiunti, fonte di un danno del quale hanno richiesto il risarcimento.
In senso contrario all'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria, è sufficiente rilevare che, per affermare la responsabilità dell'avvocato, il creditore cliente dovrà provare la diversa difesa che il professionista avrebbe dovuto adottare dalla quale sarebbero conseguiti vantaggi al cliente (Cass. n. 4655/2021 e Cass. 11 agosto 2005 n.
16846), tenendo comunque conto del fatto l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n.
4655/2021 cit. e Cass. 10 giugno 2016 n. 11906).
Se è vero che grava sull'avvocato l'onere probatorio di aver osservato il suo obbligo di diligenza qualificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e
2 2236 cod. civ. e perciò di aver sollecitato, dissuaso e informazione il cliente su tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, tuttavia, anche un accertamento dell'inadempimento dell'avvocato non determina una sua responsabilità risarcitoria tutte le volte in cui difetta la prova del nesso di causalità gravante sul cliente tra la condotta inadempiente e il danno lamentato (cfr. Cass. n. 4655/2021; Cass. 6 luglio 2020 n. 13873 del 2020 e Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638).
Dunque, e in ogni caso, pur nello sforzo di ammettere gli estremi di un inadempimento nella condotta del convenuto (dai resistenti dedotto sulla scorta del segno del giudizio e correlata condanna alle spese), si tratta ancora e pur sempre di valutare la sussistenza di un nesso di causalità giuridica tra tale condotta pretesamente inadempiente e il danno considerato come perdita di chance di conseguire un risultato processuale utile.
Resta fermo che l'importo da liquidare può essere modulato in conformità al criterio di cui all'art. 2237 c.c., avuto riguardo al risultato utile che sia derivato al cliente. A sua volta l'art.
5.2 D.M. n. 55/2014 cit., prevede che “[n]ella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
A tal riguardo, il Tribunale deve rilevare che il G.E. ha rigettato la istanza per la declaratoria di estinzione depositata dai reclamanti in data 20 novembre 2017; che ancora sulla istanza dei reclamanti depositata il 15 marzo 2019 per la declaratoria di estinzione il medesimo G.E ne dichiarava la irritualità ed irricevibilità; infine, sulla opposizione alla esecuzione proposta dai reclamanti in data 20 marzo 2019 per la impignorabilità del bene per conferimento in fondo patrimoniale, il G.Es. ne dichiarava la inammissibilità con un provvedimento che, reso oggetto di reclamo, è stato respinto.
Quanto al valore della controversia in relazione alla quale il ricorrente ha richiesto la liquidazione delle spettanze, l'art. 6 D.M. n. 55/2014 stabilisce che alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 sino ad euro
1.000.000,00 si applica l'incremento percentuale fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00. Nella specie, tenuto conto della attività complessivamente svolta e della non peculiare complessità giuridica (anche in assenza di profili normativi controversi) delle questioni trattate, come dei risultati raggiunti, è congruo un aumento del valore medio della tabella nella misura non superiore al 10%.
3 Per le ragioni già indicate, non ricorrono i presupposti per applicare l'incremento dipendente da numero delle parti, le cui posizioni processuali e sostanziali, per giunta, appaiono difficilmente distinguibili.
Di vero, l'incremento in esame non appare obbligatorio: l'art.
4.2 D.M. n. 55/2014, stabilisce che quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato.
Ne discende che, in relazione al procedimento n. 109/2010 R.G.E., è dovuto l'importo di euro 2.079,00 per la fase di studio;
euro 1.409,10 per l'istruttoria, oltre spese generali
(15% sul totale), per l'ammontare di euro 4.011,30.
Nessun ulteriore subprocedimento merita di essere singulatim liquidato, in ragione della mera introduzione di istanze che hanno comportato la apertura di meri subprocedimenti.
In proposito, è utile ricordare che l'art. 5 lett. e), include nella fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti. A sua volta, la lett. f), annovera nella fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
Può invece trovare accoglimento, richiamato il limite del 10% quanto all'incremento del valore della controversia ed esclusa per le ragioni riferite la applicazione della maggiorazione per numero delle parti, la domanda di liquidazione dei compensi relativi al reclamo, dovendosi ulteriormente tenere in considerazione l'esito (rigetto) del detto procedimento e la circostanza che l'attività di studio non presenta significativi e peculiari elementi di novità rispetto a quella pregressa. Ciò che consente di applicare i valori minimi.
Sicchè, in relazione al procedimento n. 1912/2019 R.G., è dovuto l'importo di euro
1.351,90 per la fase di studio;
euro 971,30 per la istruttoria, oltre spese generali (15% sul totale), per l'ammontare complessivo di euro 2.671,20.
Sono inoltre dovuti gli interessi (v. Cass. civ., sez. VI, 16 marzo 2022, n. 8611), sì come appositamente richiesti, con decorrenza dalla data di messa in mora stragiudiziale, dell'8 ottobre 2022.
In definitiva, tenuto conto che è circostanza non contestata (oltre che valentesi del supporto di una traccia documentale) che i resistenti hanno corrisposto a titolo di
4 acconto l'importo di euro 1.000,00, essi devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 5.682,50, oltre interessi nella misura legale dall'8 ottobre 2022 fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al criterio del decisum, applicati i valori minimi (in ragione del basso livello di difficoltà e delle attività compiute) previsti per lo scaglione da 5.2000,01 a 26.000,00 e con esclusione della fase decisionale.
Deve infine escludersi la rifusione degli esborsi a titolo di contributo unificato e anticipazione forfetaria, dal momento che il ricorrente ne ha evaso il versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1871 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 5.682,50, oltre interessi nella misura legale, dall'8 ottobre 2022 fino al soddisfo;
2) condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.688,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 19 aprile 2025.
Il Giudice
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