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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1879/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LANZA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, con sede in via Perugia n. 10, P.I. , con il Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDO ANNA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE Piaccia al Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza impugnata: I. Rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 639/2019 del Giudice di Pace di Ragusa;
II. In subordine, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, di altra somma che dovesse essere ritenuta più congrua;
III. Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
APPELLATA Piaccia al Tribunale IN VIA PRELIMINARE: pagina 1 di 8 accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Ragusa n. 114/2023 resa nel procedimento portante n. di R.G. 49/2020, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o in subordine dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto rigettarlo;
NEL MERITO:
1°) Ritenere e dichiarare, per le causali esposte in narrativa e previo accoglimento delle domande ed eccezioni così come formulate nel giudizio di primo grado dall'appellata in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, pronunziando ogni conseguente provvedimento o statuizione di legge, la illegittimità, la inammissibilità, la improponibilità, la improcedibilità, la irritualità, e comunque, la infondatezza dell'atto di citazione in appello notificato in data 1 giugno 2023 e per cui è causa, promosso dall'odierno appellante , nonché di ogni domanda con lo Parte_1 stesso avanzata nei confronti di essa appellata.
2°) Ammettere nella forma ed accogliere l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla Controparte_1 sentenza di primo grado impugnata e per cui è causa, n. 114/2023, datata 23 marzo 2023 e pronunziata dal Giudice di Pace di Ragusa, depositata in pari data, e per l'effetto, per le causali ed i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'interesse di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore: a) a parziale riforma della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo opposto poiché la somma riportata nello stesso non era né certa, né liquida, né esigibile;
b) a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, ritenere e dichiarare che la teste moglie convivente di ha un interesse indiscutibile circa l'esito del Tes_1 Parte_1 giudizio a differenza del teste del tutto indifferente, non avendo più dal 2019 nessun rapporto Tes_2 con l'ente di formazione di cui era legale rappresentante essendosi dimesso;
c) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che da gennaio 2019, poiché le attività pomeridiane finivano alle 20, il legale rappresentante aveva concordato con la a svuotare i cestini dalle 14.05 alle 14.25, circostanza mai contestata da controparte;
Tes_1 d) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza revocare il D.I. n. 631/2019 opposto con integrale compensazione delle spese del giudizio e ritenere e dichiarare che nulla è dovuto da
[...] a;
CP_1 Parte_1 e) sempre a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, disporre per la restituzione ad delle somme non dovute corrisposte da a , Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, somme eccedenti il dovuto come dai conteggi esposti nell'atto di costituzione e risposta con appello incidentale;
3°) Per le causali esposte in narrativa, fatto salvo l'accoglimento delle conclusioni tutte che precedono, confermare le statuizioni della impugnata sentenza, adottando al riguardo ogni opportuna statuizione;
4°) Emettere, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed a carico dell'appellante , ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e Parte_1 condanna comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni.
5°) Condannare l'appellante – anche ex art. 96 c.p.c. ed anche a parziale riforma della Parte_1 impugnata sentenza del G.d.P. di Ragusa ed in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall'odierna appellata in persona del legale rappresentante pro tempore – al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre forfetario, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione a favore dello scrivente Avvocato antistatario.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso monitorio presentato da , il Giudice di Pace di Ragusa, Parte_1 con decreto ingiuntivo n. 631/19 del 5/11/2019, ingiungeva alla (di Controparte_1 seguito ) il pagamento della somma di €. 3.680,00, oltre interessi e spese del giudizio;
CP_1 in seno al ricorso, il esponeva di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera Pt_1 avente ad oggetto l'incarico di manutenzione dei locali della sede di Ragusa, via Sofocle n. 32, per un totale complessivo di 380 ore. Quanto al corrispettivo, era stabilito un compenso orario di €. 16,00 per un totale complessivo di €. 6.080,00. Il svolgeva integralmente Pt_1
l'incarico, al termine del quale presentava all'ente la fattura n. 1 del 17/06/2019 per il concordato importo di €. 6.080,00 ed a fronte del quale riceveva acconti per €. 2.400,00, residuando un credito di €. 3.680,00.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo: 1) l'incompetenza del Giudice CP_1 di Pace di Ragusa in favore del Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro;
2) la circostanza che il non avesse integralmente compiuto la prestazione lavorativa;
3) il difetto di Pt_1 legittimazione passiva dell'ente convenuto, in quanto la copertura finanziaria delle retribuzioni dei lavoratori ed il mancato ritardo nella corresponsione era da attribuirsi alla Regione Siciliana, Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, del quale si chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Si costituiva nella causa di opposizione che, in riferimento alla eccezione di Parte_1 incompetenza del Giudice di Pace di Ragusa in favore del Tribunale del Lavoro, rilevava che l'attività svolta dall'opposto si concretava in una prestazione professionale di manutenzione e pulizia dei locali facenti capo all'ente opponente, senza che fosse configurabile un rapporto di lavoro dipendente. Nel merito, si rilevava come il avesse svolto integralmente Pt_1
l'incarico professionale conferito, svolgendo integralmente tutte le 380 ore previste dal contratto. Si evidenziava, inoltre, che la fattura emessa dal il 17/06/2019, prima Pt_1 dell'odierna opposizione, mai era stata contestata dall'ente . Sulla chiamata in causa CP_1 della Regione Siciliana, l'odierno appellante rilevava come non vi fossero i relativi presupposti. All'esito dell'istruttoria, sentiti i testi ammessi, il Giudice di Pace di Ragusa pronunciava la sentenza n. 114/2023 del 23/03/2023 con la quale, in parziale accoglimento della proposta opposizione, rigettando ogni altra istanza, revocava il decreto ingiuntivo n. 631/19 e condannava a versare in favore del l'importo residuo di €. 2.240,00, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali fino al soddisfo, con compensazione per metà delle spese processuali e condanna di al pagamento della restante metà – liquidata in € 700,00 per compenso, CP_1 oltre a rimborso spese, Iva e Cpa – in favore del . Pt_1
Con atto di citazione notificato l'1/06/2023 proponeva appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi:
1) La sentenza è errata e va riformata nella parte in cui (pag. 4) ritiene che “le ore di pulizia effettuate sono state inferiori rispetto a quelle concordate e fatturate, ciò su richiesta del committente;
in particolare, mentre il contratto prevedeva 380 ore da novembre 2018 ad aprile 2019, calcolando circa un'ora e mezza al giorno, tuttavia da gennaio 2019 ad aprile 2019 – si ribadisce, su richiesta della committente che aveva avviato anche dei corsi pomeridiani – la moglie del ha potuto espletare circa mezz'ora di pulizia Pt_1 al giorno”.
2) La sentenza è errata nella parte in cui (pag. 4) ritiene che “Sulla base delle prove acquisite … è emerso che le ore di pulizia effettuate sono state inferiori rispetto a quelle pagina 3 di 8 previste e fatturate … visto che, delle 380 ore di pulizia previste da novembre 2018 a aprile 2019 … ritiene in via equitativa di conteggiare 290 ore di pulizia”;
3) La sentenza è errata nella parte in cui (pag. 4) ritiene che “I testimoni si sono contraddetti sulla pulizia effettuata nei fine settimana: mentre la testimone ha sostenuto che insieme al marito espletavano circa 4 ore di pulizia tra sabato e domenica, l'ex direttore ha sostenuto di avere trascorso le domeniche in detti locali e di non averli mai visti”;
4) La sentenza andrà riformata, infine, nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo e compensa per metà la spese di lite. Chiedeva pertanto al Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 631/2019 del Giudice di Pace di Ragusa;
in subordine, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, di altra somma che dovesse essere ritenuta più congrua;
di condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta chiedendo al Controparte_1
Tribunale, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito:
1°) Ritenere e dichiarare, per le causali esposte in narrativa e previo accoglimento delle domande ed eccezioni così come formulate nel giudizio di primo grado dall'appellata , CP_1 pronunziando ogni conseguente provvedimento o statuizione di legge, la illegittimità, la inammissibilità, la improponibilità, la improcedibilità, la irritualità, e comunque, la infondatezza dell'atto di citazione in appello notificato in data 1 giugno 2023 e per cui è causa, promosso dall'odierno appellante , nonché di ogni domanda con lo stesso Parte_1 avanzata nei confronti di essa appellata.
2°) Ammettere nella forma ed accogliere l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dell'appellata in ordine alla sentenza di primo grado impugnata e per cui è CP_1 causa, n. 114/2023, datata 23 marzo 2023 e pronunziata dal Giudice di Pace di Ragusa, depositata in pari data, e per l'effetto, per le causali ed i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'interesse di : CP_1
a) a parziale riforma della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo opposto poiché la somma riportata nello stesso non era né certa, né liquida, né esigibile;
b) a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, ritenere e dichiarare che la teste moglie convivente di ha un interesse indiscutibile circa l'esito del Tes_1 Parte_1 giudizio a differenza del teste del tutto indifferente, non avendo più dal 2019 nessun Tes_2 rapporto con l'ente di formazione di cui era legale rappresentante essendosi dimesso;
c) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che da gennaio 2019, poiché le attività pomeridiane finivano alle 20, il legale rappresentante aveva concordato con la a svuotare i cestini dalle 14.05 alle 14.25, circostanza mai contestata da Tes_1 controparte;
d) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza revocare il D.I. n. 631/2019 opposto con integrale compensazione delle spese del giudizio e ritenere e dichiarare che nulla è dovuto da a;
CP_1 Parte_1
e) sempre a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, disporre per la restituzione ad delle somme non dovute corrisposte da a , CP_1 CP_1 Parte_1
pagina 4 di 8 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, somme eccedenti il dovuto come dai conteggi esposti nell'atto di costituzione e risposta con appello incidentale;
3°) Per le causali esposte in narrativa, fatto salvo l'accoglimento delle conclusioni tutte che precedono, confermare le statuizioni della impugnata sentenza, adottando al riguardo ogni opportuna statuizione;
4°) Emettere, in favore dell'appellata, ed a carico dell'appellante , CP_1 Parte_1 ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni.
5°) Condannare l'appellante – anche ex art. 96 c.p.c. ed anche a parziale Parte_1 riforma della impugnata sentenza del G.d.P. di Ragusa ed in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall'odierna appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1 del doppio grado del giudizio, oltre forfetario, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione a favore dello scrivente Avvocato antistatario. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). Nel caso di specie l'appellante ha individuato in modo chiaro i punti contestati della sentenza di primo grado, riportando testualmente le relative parti della motivazione e argomentando le sue contestazioni in fatto e in diritto. Tutto ciò premesso, l'appello di e l'appello incidentale di sono Parte_1 CP_1 parzialmente fondati nei limiti di seguito esposti. Risulta dagli atti che e hanno stipulato un contratto di prestazione CP_1 Parte_1
d'opera avente ad oggetto l'incarico di manutenzione dei locali della sede di Ragusa, via Sofocle n. 32, per un totale complessivo di 380 ore, con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività e cessazione, presumibilmente, al 30 aprile 2019 (art. 3 del contratto); il contratto stabilisce espressamente che la prestazione si considera esattamente adempiuta “a condizione che le ore di prestazione per manutenzione dei locali indicate nell'art. 2) siano effettivamente svolte” (art. 4 del contratto). Quanto al corrispettivo, era stabilito un compenso orario lordo di
€. 16,00 per un totale complessivo di €. 6.080,00 (€ 16,00 X 380 ore). Ciò posto, è infondato il primo motivo di appello essendo corretta l'interpretazione del contratto fornita dal Giudice di pace in sentenza, in quanto il corrispettivo è strettamente connesso al numero delle ore lavorate, che devono essere effettivamente svolte al fine di ottenere il compenso determinato nell'importo di € 16,00 per ciascuna ora. Giova osservare che in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere pagina 5 di 8 impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17). Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica (giurisprudenza pacifica: ex multis: Cass., Sez. III, 17.11.2003 n. 17371; Cass. 18.7.1994 n. 11948; Cass. Sez. III n. 5071/2009: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha espressamente contestato che CP_1
abbia svolto le 380 ore previste dal contratto, deducendo che l'attività di Pt_1 manutenzione dei locali è stata prestata per un massimo di 150 ore. Per quanto sopra esposto, la fattura del 17/06/2019 emessa da per l'importo Parte_1 di € 6.080,00 non ha efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Costituisce pertanto oggetto dell'onere probatorio del , che agisce per l'adempimento Pt_1 del contratto, dimostrare le ore effettivamente svolte, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Devono a questo punto essere esaminate le risultanze delle prove testimoniali del primo grato.
moglie di , ha dichiarato che da luglio a novembre 2018 Testimone_3 Parte_1 lei e il marito hanno effettuato il servizio di pulizia presso la sede dell' in via Sofocle CP_1 per circa due ore al giorno;
tra luglio e novembre le pulizie avvenivano di pomeriggio scegliendo liberamente l'orario; da novembre, su richiesta del direttore della scuola, considerato l'inizio dei corsi pomeridiani, il pomeriggio facevano un orario ridotto, recuperando nel fine settimana, quando non c'erano i corsi: in particolare, fino a giugno 2019 lavoravano per circa un'ora nel pomeriggio (dalle 14 alle 15 o dalle 14.30 alle 15.30) e poi svolgevano attività per quattro ore tra sabato e domenica;
il lavoro veniva effettuato anche a tarda sera, perché lei e il marito avevano le chiavi e gestivano autonomamente l'attività (cfr. verbale d'udienza del 9/06/2022).
– legale rappresentante dell' fino a luglio 2019, in pensione all'epoca Controparte_2 CP_1 del giudizio – ha dichiarato che l'incarico del è durato da novembre 2018 fino ad Pt_1 aprile 2019 e che veniva quasi sempre la moglie a svolgere l'attività di pulizia, situazione accettata dall' ; la stessa aveva le chiavi e veniva quando non c'era nessuno;
da CP_1
pagina 6 di 8 novembre a dicembre ha lavorato per un'ora/un'ora e un quarto al giorno, mentre da gennaio 2019 in poi ha lavorato dalle 14.05 alle 14.25, durante la pausa delle attività didattiche, limitandosi a svuotare i cestini, su indicazione dello stesso non essendoci tempo per Tes_2 effettuare altre pulizie in quanto le attività didattiche terminavano alle ore 20.00 (cfr. verbale d'udienza del 14/10/2022). Il teste ha altresì precisato che la domenica non sono mai state effettuate pulizie, circostanza a lui nota in quanto trascorreva la domenica a lavorare in ufficio. Ritiene questo Giudice che, alla luce della documentazione contrattuale e delle risultanze della prova testimoniale, la prestazione lavorativa risulti provata fino al 30 aprile 2019, essendo al riguardo più attendibile la dichiarazione del testimone che corrisponde alla durata Tes_2 dell'attività prevista nell'art. 3 del contratto. Va ritenuto dunque infondato il secondo motivo di appello, non potendo sostenersi che CP_1 fosse onerata a contestare la circostanza della durata del contratto fino al mese di giugno – dedotta dall'opposto nella comparsa di risposta del primo grado – avendo già effettuato una contestazione più ampia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che aveva svolto la manutenzione solo per 150 ore, corrispondenti alla somma di € Pt_1
2.400,00 corrisposta nel luglio 2019 (€ 16,00 X 150). Va ritenuto invece fondato il terzo motivo d'appello, relativo alla prova dell'attività lavorativa nei fine settimana. Al riguardo dalla testimonianza della è emerso che lei e il marito lavoravano quattro Tes_3 ore tra il sabato e la domenica per recuperare le ore lavorate in meno durante la settimana a causa delle attività didattiche;
tale dichiarazione non è incompatibile con quella del Tes_2 che, pur avendo riferito di non avere mai visto nessuno la domenica quando lui era presente in ufficio, ha anche confermato che la aveva le chiavi e veniva quando non c'era Tes_3 nessuno. Può dunque ritenersi che il monte ore settimanale si sia mantenuto costante nel corso dell'anno, sebbene ripartito in modo diverso tra i giorni della settimana. Ciò posto, atteso che l'appellante deduce di avere effettuato le 380 ore su un periodo complessivo di 48 settimane, da luglio 2018 a giugno 2019, non considerando il mese di agosto di chiusura della scuola, e che da maggio a giugno 2019 la prestazione non risulta provata, per complessive 9 settimane, il monte ore complessivo deve essere ridotto del 18,75% pari a 9/48. Si può pertanto ritenere raggiunta la prova di una prestazione lavorativa per 309 ore (380 ridotto del 18,75%), pari a complessivi € 4.944,00, per cui la somma dovuta è di € 2.544,00 (€ 4.944,00 - € 2.400,00 di acconto). Su tale somma vanno calcolati gli interessi secondo il D.Lgs. n. 231/2002: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”. (cfr. Cass. n. 14911/2019). La somma dovuta è dunque di complessivi € 2.982,83, pari alla sorte capitale di € 2.544,00 con gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data della fattura (17/06/2019) fino al pagamento avvenuto il 12/08/2021.
pagina 7 di 8 In quest'ultima data ha corrisposto la somma di € 6.500,00 a CP_1 Parte_1 mediante bonifico, quale pagamento a saldo del decreto ingiuntivo n. 631/2019 e successivo pignoramento comprensivo di spese legali (cfr. doc. 4 dell'appellata). L'appello incidentale di è parzialmente fondato nella parte in cui si contesta il capo di CP_1 sentenza di condanna a corrispondere a la somma di € 2.240,00 oltre agli Parte_1 interessi, essendo già stata corrisposta la somma di € 6.500,00 a saldo del decreto ingiuntivo, revocato con la sentenza definitiva. Il , in accoglimento del punto e) dell'appello incidentale, deve pertanto essere Pt_1 condannato a restituire la differenza tra l'importo percepito e quanto riconosciuto con la presente sentenza, oltre alle spese dell'esecuzione mobiliare. In ordine alla regolamentazione delle spese, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064/2018). Ritiene questo Giudice che, considerato l'esito complessivo della controversia, le spese di primo grado devono essere poste integralmente a carico di – liquidandole nella misura CP_1 media di € 1.265,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa – non essendo ravvisabile la soccombenza reciproca in caso di riduzione della somma riconosciuta rispetto a quella richiesta se la domanda è articolata in unico capo (Cass. Sez. unite n. 32061/2022); mentre le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente, essendo CP_1 vittoriosa rispetto alla restituzione di una parte dell'importo corrisposto.
deve pertanto essere condannato a restituire ad la somma di € 360,99, Parte_1 CP_1 pari a € 6.500,00 sottratti € 2.982,93 (sorte capitale e interessi), sottratti € 1.845,79 (spese legali di primo grado comprensive di accessori), sottratto l'importo delle spese della procedura esecutiva mobiliare, pari a € 1.310,29 (€ 898,00 per compenso, oltre a rimborso spese, IVA e CPA).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1879/2023, in parziale accoglimento dell'appello e dell'appello incidentale, in riforma della sentenza n. 114/23 del 23/03/2023 del Giudice di pace di Ragusa:
- dichiara che la somma dovuta da a è di € Controparte_1 Parte_1
2.982,83 pari a € 2.544,00, con gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002;
- dichiara che la somma dovuta da a per spese Controparte_1 Parte_1 processuali del primo grado di giudizio è di € 1.265,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
- condanna a restituire la somma di € 360,99, Parte_1 Controparte_1 oltre agli interessi al tasso legale dal 12/08/2021 fino al soddisfo. Rigetta per il resto l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese del presente grado di giudizio. Ragusa, 03/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1879/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LANZA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, con sede in via Perugia n. 10, P.I. , con il Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDO ANNA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE Piaccia al Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza impugnata: I. Rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 639/2019 del Giudice di Pace di Ragusa;
II. In subordine, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, di altra somma che dovesse essere ritenuta più congrua;
III. Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
APPELLATA Piaccia al Tribunale IN VIA PRELIMINARE: pagina 1 di 8 accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Ragusa n. 114/2023 resa nel procedimento portante n. di R.G. 49/2020, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o in subordine dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto rigettarlo;
NEL MERITO:
1°) Ritenere e dichiarare, per le causali esposte in narrativa e previo accoglimento delle domande ed eccezioni così come formulate nel giudizio di primo grado dall'appellata in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, pronunziando ogni conseguente provvedimento o statuizione di legge, la illegittimità, la inammissibilità, la improponibilità, la improcedibilità, la irritualità, e comunque, la infondatezza dell'atto di citazione in appello notificato in data 1 giugno 2023 e per cui è causa, promosso dall'odierno appellante , nonché di ogni domanda con lo Parte_1 stesso avanzata nei confronti di essa appellata.
2°) Ammettere nella forma ed accogliere l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla Controparte_1 sentenza di primo grado impugnata e per cui è causa, n. 114/2023, datata 23 marzo 2023 e pronunziata dal Giudice di Pace di Ragusa, depositata in pari data, e per l'effetto, per le causali ed i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'interesse di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore: a) a parziale riforma della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo opposto poiché la somma riportata nello stesso non era né certa, né liquida, né esigibile;
b) a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, ritenere e dichiarare che la teste moglie convivente di ha un interesse indiscutibile circa l'esito del Tes_1 Parte_1 giudizio a differenza del teste del tutto indifferente, non avendo più dal 2019 nessun rapporto Tes_2 con l'ente di formazione di cui era legale rappresentante essendosi dimesso;
c) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che da gennaio 2019, poiché le attività pomeridiane finivano alle 20, il legale rappresentante aveva concordato con la a svuotare i cestini dalle 14.05 alle 14.25, circostanza mai contestata da controparte;
Tes_1 d) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza revocare il D.I. n. 631/2019 opposto con integrale compensazione delle spese del giudizio e ritenere e dichiarare che nulla è dovuto da
[...] a;
CP_1 Parte_1 e) sempre a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, disporre per la restituzione ad delle somme non dovute corrisposte da a , Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, somme eccedenti il dovuto come dai conteggi esposti nell'atto di costituzione e risposta con appello incidentale;
3°) Per le causali esposte in narrativa, fatto salvo l'accoglimento delle conclusioni tutte che precedono, confermare le statuizioni della impugnata sentenza, adottando al riguardo ogni opportuna statuizione;
4°) Emettere, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed a carico dell'appellante , ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e Parte_1 condanna comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni.
5°) Condannare l'appellante – anche ex art. 96 c.p.c. ed anche a parziale riforma della Parte_1 impugnata sentenza del G.d.P. di Ragusa ed in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall'odierna appellata in persona del legale rappresentante pro tempore – al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre forfetario, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione a favore dello scrivente Avvocato antistatario.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso monitorio presentato da , il Giudice di Pace di Ragusa, Parte_1 con decreto ingiuntivo n. 631/19 del 5/11/2019, ingiungeva alla (di Controparte_1 seguito ) il pagamento della somma di €. 3.680,00, oltre interessi e spese del giudizio;
CP_1 in seno al ricorso, il esponeva di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera Pt_1 avente ad oggetto l'incarico di manutenzione dei locali della sede di Ragusa, via Sofocle n. 32, per un totale complessivo di 380 ore. Quanto al corrispettivo, era stabilito un compenso orario di €. 16,00 per un totale complessivo di €. 6.080,00. Il svolgeva integralmente Pt_1
l'incarico, al termine del quale presentava all'ente la fattura n. 1 del 17/06/2019 per il concordato importo di €. 6.080,00 ed a fronte del quale riceveva acconti per €. 2.400,00, residuando un credito di €. 3.680,00.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo: 1) l'incompetenza del Giudice CP_1 di Pace di Ragusa in favore del Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro;
2) la circostanza che il non avesse integralmente compiuto la prestazione lavorativa;
3) il difetto di Pt_1 legittimazione passiva dell'ente convenuto, in quanto la copertura finanziaria delle retribuzioni dei lavoratori ed il mancato ritardo nella corresponsione era da attribuirsi alla Regione Siciliana, Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, del quale si chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Si costituiva nella causa di opposizione che, in riferimento alla eccezione di Parte_1 incompetenza del Giudice di Pace di Ragusa in favore del Tribunale del Lavoro, rilevava che l'attività svolta dall'opposto si concretava in una prestazione professionale di manutenzione e pulizia dei locali facenti capo all'ente opponente, senza che fosse configurabile un rapporto di lavoro dipendente. Nel merito, si rilevava come il avesse svolto integralmente Pt_1
l'incarico professionale conferito, svolgendo integralmente tutte le 380 ore previste dal contratto. Si evidenziava, inoltre, che la fattura emessa dal il 17/06/2019, prima Pt_1 dell'odierna opposizione, mai era stata contestata dall'ente . Sulla chiamata in causa CP_1 della Regione Siciliana, l'odierno appellante rilevava come non vi fossero i relativi presupposti. All'esito dell'istruttoria, sentiti i testi ammessi, il Giudice di Pace di Ragusa pronunciava la sentenza n. 114/2023 del 23/03/2023 con la quale, in parziale accoglimento della proposta opposizione, rigettando ogni altra istanza, revocava il decreto ingiuntivo n. 631/19 e condannava a versare in favore del l'importo residuo di €. 2.240,00, oltre CP_1 Pt_1 interessi legali fino al soddisfo, con compensazione per metà delle spese processuali e condanna di al pagamento della restante metà – liquidata in € 700,00 per compenso, CP_1 oltre a rimborso spese, Iva e Cpa – in favore del . Pt_1
Con atto di citazione notificato l'1/06/2023 proponeva appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi:
1) La sentenza è errata e va riformata nella parte in cui (pag. 4) ritiene che “le ore di pulizia effettuate sono state inferiori rispetto a quelle concordate e fatturate, ciò su richiesta del committente;
in particolare, mentre il contratto prevedeva 380 ore da novembre 2018 ad aprile 2019, calcolando circa un'ora e mezza al giorno, tuttavia da gennaio 2019 ad aprile 2019 – si ribadisce, su richiesta della committente che aveva avviato anche dei corsi pomeridiani – la moglie del ha potuto espletare circa mezz'ora di pulizia Pt_1 al giorno”.
2) La sentenza è errata nella parte in cui (pag. 4) ritiene che “Sulla base delle prove acquisite … è emerso che le ore di pulizia effettuate sono state inferiori rispetto a quelle pagina 3 di 8 previste e fatturate … visto che, delle 380 ore di pulizia previste da novembre 2018 a aprile 2019 … ritiene in via equitativa di conteggiare 290 ore di pulizia”;
3) La sentenza è errata nella parte in cui (pag. 4) ritiene che “I testimoni si sono contraddetti sulla pulizia effettuata nei fine settimana: mentre la testimone ha sostenuto che insieme al marito espletavano circa 4 ore di pulizia tra sabato e domenica, l'ex direttore ha sostenuto di avere trascorso le domeniche in detti locali e di non averli mai visti”;
4) La sentenza andrà riformata, infine, nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo e compensa per metà la spese di lite. Chiedeva pertanto al Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 631/2019 del Giudice di Pace di Ragusa;
in subordine, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, di altra somma che dovesse essere ritenuta più congrua;
di condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta chiedendo al Controparte_1
Tribunale, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito:
1°) Ritenere e dichiarare, per le causali esposte in narrativa e previo accoglimento delle domande ed eccezioni così come formulate nel giudizio di primo grado dall'appellata , CP_1 pronunziando ogni conseguente provvedimento o statuizione di legge, la illegittimità, la inammissibilità, la improponibilità, la improcedibilità, la irritualità, e comunque, la infondatezza dell'atto di citazione in appello notificato in data 1 giugno 2023 e per cui è causa, promosso dall'odierno appellante , nonché di ogni domanda con lo stesso Parte_1 avanzata nei confronti di essa appellata.
2°) Ammettere nella forma ed accogliere l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dell'appellata in ordine alla sentenza di primo grado impugnata e per cui è CP_1 causa, n. 114/2023, datata 23 marzo 2023 e pronunziata dal Giudice di Pace di Ragusa, depositata in pari data, e per l'effetto, per le causali ed i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'interesse di : CP_1
a) a parziale riforma della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo opposto poiché la somma riportata nello stesso non era né certa, né liquida, né esigibile;
b) a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, ritenere e dichiarare che la teste moglie convivente di ha un interesse indiscutibile circa l'esito del Tes_1 Parte_1 giudizio a differenza del teste del tutto indifferente, non avendo più dal 2019 nessun Tes_2 rapporto con l'ente di formazione di cui era legale rappresentante essendosi dimesso;
c) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza, ritenere e dichiarare che da gennaio 2019, poiché le attività pomeridiane finivano alle 20, il legale rappresentante aveva concordato con la a svuotare i cestini dalle 14.05 alle 14.25, circostanza mai contestata da Tes_1 controparte;
d) ancora in riforma parziale della impugnata sentenza revocare il D.I. n. 631/2019 opposto con integrale compensazione delle spese del giudizio e ritenere e dichiarare che nulla è dovuto da a;
CP_1 Parte_1
e) sempre a parziale riforma della impugnata sentenza per cui è causa, disporre per la restituzione ad delle somme non dovute corrisposte da a , CP_1 CP_1 Parte_1
pagina 4 di 8 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, somme eccedenti il dovuto come dai conteggi esposti nell'atto di costituzione e risposta con appello incidentale;
3°) Per le causali esposte in narrativa, fatto salvo l'accoglimento delle conclusioni tutte che precedono, confermare le statuizioni della impugnata sentenza, adottando al riguardo ogni opportuna statuizione;
4°) Emettere, in favore dell'appellata, ed a carico dell'appellante , CP_1 Parte_1 ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni.
5°) Condannare l'appellante – anche ex art. 96 c.p.c. ed anche a parziale Parte_1 riforma della impugnata sentenza del G.d.P. di Ragusa ed in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall'odierna appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1 del doppio grado del giudizio, oltre forfetario, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione a favore dello scrivente Avvocato antistatario. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). Nel caso di specie l'appellante ha individuato in modo chiaro i punti contestati della sentenza di primo grado, riportando testualmente le relative parti della motivazione e argomentando le sue contestazioni in fatto e in diritto. Tutto ciò premesso, l'appello di e l'appello incidentale di sono Parte_1 CP_1 parzialmente fondati nei limiti di seguito esposti. Risulta dagli atti che e hanno stipulato un contratto di prestazione CP_1 Parte_1
d'opera avente ad oggetto l'incarico di manutenzione dei locali della sede di Ragusa, via Sofocle n. 32, per un totale complessivo di 380 ore, con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività e cessazione, presumibilmente, al 30 aprile 2019 (art. 3 del contratto); il contratto stabilisce espressamente che la prestazione si considera esattamente adempiuta “a condizione che le ore di prestazione per manutenzione dei locali indicate nell'art. 2) siano effettivamente svolte” (art. 4 del contratto). Quanto al corrispettivo, era stabilito un compenso orario lordo di
€. 16,00 per un totale complessivo di €. 6.080,00 (€ 16,00 X 380 ore). Ciò posto, è infondato il primo motivo di appello essendo corretta l'interpretazione del contratto fornita dal Giudice di pace in sentenza, in quanto il corrispettivo è strettamente connesso al numero delle ore lavorate, che devono essere effettivamente svolte al fine di ottenere il compenso determinato nell'importo di € 16,00 per ciascuna ora. Giova osservare che in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere pagina 5 di 8 impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17). Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica (giurisprudenza pacifica: ex multis: Cass., Sez. III, 17.11.2003 n. 17371; Cass. 18.7.1994 n. 11948; Cass. Sez. III n. 5071/2009: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha espressamente contestato che CP_1
abbia svolto le 380 ore previste dal contratto, deducendo che l'attività di Pt_1 manutenzione dei locali è stata prestata per un massimo di 150 ore. Per quanto sopra esposto, la fattura del 17/06/2019 emessa da per l'importo Parte_1 di € 6.080,00 non ha efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Costituisce pertanto oggetto dell'onere probatorio del , che agisce per l'adempimento Pt_1 del contratto, dimostrare le ore effettivamente svolte, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Devono a questo punto essere esaminate le risultanze delle prove testimoniali del primo grato.
moglie di , ha dichiarato che da luglio a novembre 2018 Testimone_3 Parte_1 lei e il marito hanno effettuato il servizio di pulizia presso la sede dell' in via Sofocle CP_1 per circa due ore al giorno;
tra luglio e novembre le pulizie avvenivano di pomeriggio scegliendo liberamente l'orario; da novembre, su richiesta del direttore della scuola, considerato l'inizio dei corsi pomeridiani, il pomeriggio facevano un orario ridotto, recuperando nel fine settimana, quando non c'erano i corsi: in particolare, fino a giugno 2019 lavoravano per circa un'ora nel pomeriggio (dalle 14 alle 15 o dalle 14.30 alle 15.30) e poi svolgevano attività per quattro ore tra sabato e domenica;
il lavoro veniva effettuato anche a tarda sera, perché lei e il marito avevano le chiavi e gestivano autonomamente l'attività (cfr. verbale d'udienza del 9/06/2022).
– legale rappresentante dell' fino a luglio 2019, in pensione all'epoca Controparte_2 CP_1 del giudizio – ha dichiarato che l'incarico del è durato da novembre 2018 fino ad Pt_1 aprile 2019 e che veniva quasi sempre la moglie a svolgere l'attività di pulizia, situazione accettata dall' ; la stessa aveva le chiavi e veniva quando non c'era nessuno;
da CP_1
pagina 6 di 8 novembre a dicembre ha lavorato per un'ora/un'ora e un quarto al giorno, mentre da gennaio 2019 in poi ha lavorato dalle 14.05 alle 14.25, durante la pausa delle attività didattiche, limitandosi a svuotare i cestini, su indicazione dello stesso non essendoci tempo per Tes_2 effettuare altre pulizie in quanto le attività didattiche terminavano alle ore 20.00 (cfr. verbale d'udienza del 14/10/2022). Il teste ha altresì precisato che la domenica non sono mai state effettuate pulizie, circostanza a lui nota in quanto trascorreva la domenica a lavorare in ufficio. Ritiene questo Giudice che, alla luce della documentazione contrattuale e delle risultanze della prova testimoniale, la prestazione lavorativa risulti provata fino al 30 aprile 2019, essendo al riguardo più attendibile la dichiarazione del testimone che corrisponde alla durata Tes_2 dell'attività prevista nell'art. 3 del contratto. Va ritenuto dunque infondato il secondo motivo di appello, non potendo sostenersi che CP_1 fosse onerata a contestare la circostanza della durata del contratto fino al mese di giugno – dedotta dall'opposto nella comparsa di risposta del primo grado – avendo già effettuato una contestazione più ampia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che aveva svolto la manutenzione solo per 150 ore, corrispondenti alla somma di € Pt_1
2.400,00 corrisposta nel luglio 2019 (€ 16,00 X 150). Va ritenuto invece fondato il terzo motivo d'appello, relativo alla prova dell'attività lavorativa nei fine settimana. Al riguardo dalla testimonianza della è emerso che lei e il marito lavoravano quattro Tes_3 ore tra il sabato e la domenica per recuperare le ore lavorate in meno durante la settimana a causa delle attività didattiche;
tale dichiarazione non è incompatibile con quella del Tes_2 che, pur avendo riferito di non avere mai visto nessuno la domenica quando lui era presente in ufficio, ha anche confermato che la aveva le chiavi e veniva quando non c'era Tes_3 nessuno. Può dunque ritenersi che il monte ore settimanale si sia mantenuto costante nel corso dell'anno, sebbene ripartito in modo diverso tra i giorni della settimana. Ciò posto, atteso che l'appellante deduce di avere effettuato le 380 ore su un periodo complessivo di 48 settimane, da luglio 2018 a giugno 2019, non considerando il mese di agosto di chiusura della scuola, e che da maggio a giugno 2019 la prestazione non risulta provata, per complessive 9 settimane, il monte ore complessivo deve essere ridotto del 18,75% pari a 9/48. Si può pertanto ritenere raggiunta la prova di una prestazione lavorativa per 309 ore (380 ridotto del 18,75%), pari a complessivi € 4.944,00, per cui la somma dovuta è di € 2.544,00 (€ 4.944,00 - € 2.400,00 di acconto). Su tale somma vanno calcolati gli interessi secondo il D.Lgs. n. 231/2002: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”. (cfr. Cass. n. 14911/2019). La somma dovuta è dunque di complessivi € 2.982,83, pari alla sorte capitale di € 2.544,00 con gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data della fattura (17/06/2019) fino al pagamento avvenuto il 12/08/2021.
pagina 7 di 8 In quest'ultima data ha corrisposto la somma di € 6.500,00 a CP_1 Parte_1 mediante bonifico, quale pagamento a saldo del decreto ingiuntivo n. 631/2019 e successivo pignoramento comprensivo di spese legali (cfr. doc. 4 dell'appellata). L'appello incidentale di è parzialmente fondato nella parte in cui si contesta il capo di CP_1 sentenza di condanna a corrispondere a la somma di € 2.240,00 oltre agli Parte_1 interessi, essendo già stata corrisposta la somma di € 6.500,00 a saldo del decreto ingiuntivo, revocato con la sentenza definitiva. Il , in accoglimento del punto e) dell'appello incidentale, deve pertanto essere Pt_1 condannato a restituire la differenza tra l'importo percepito e quanto riconosciuto con la presente sentenza, oltre alle spese dell'esecuzione mobiliare. In ordine alla regolamentazione delle spese, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064/2018). Ritiene questo Giudice che, considerato l'esito complessivo della controversia, le spese di primo grado devono essere poste integralmente a carico di – liquidandole nella misura CP_1 media di € 1.265,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa – non essendo ravvisabile la soccombenza reciproca in caso di riduzione della somma riconosciuta rispetto a quella richiesta se la domanda è articolata in unico capo (Cass. Sez. unite n. 32061/2022); mentre le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente, essendo CP_1 vittoriosa rispetto alla restituzione di una parte dell'importo corrisposto.
deve pertanto essere condannato a restituire ad la somma di € 360,99, Parte_1 CP_1 pari a € 6.500,00 sottratti € 2.982,93 (sorte capitale e interessi), sottratti € 1.845,79 (spese legali di primo grado comprensive di accessori), sottratto l'importo delle spese della procedura esecutiva mobiliare, pari a € 1.310,29 (€ 898,00 per compenso, oltre a rimborso spese, IVA e CPA).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1879/2023, in parziale accoglimento dell'appello e dell'appello incidentale, in riforma della sentenza n. 114/23 del 23/03/2023 del Giudice di pace di Ragusa:
- dichiara che la somma dovuta da a è di € Controparte_1 Parte_1
2.982,83 pari a € 2.544,00, con gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002;
- dichiara che la somma dovuta da a per spese Controparte_1 Parte_1 processuali del primo grado di giudizio è di € 1.265,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA;
- condanna a restituire la somma di € 360,99, Parte_1 Controparte_1 oltre agli interessi al tasso legale dal 12/08/2021 fino al soddisfo. Rigetta per il resto l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese del presente grado di giudizio. Ragusa, 03/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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