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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4922 /2022
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nato ad [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.tato e difeso dall'avv. De Rosa ON ricorrente
E
c.f , nata a [...] il [...] , rapp.ta e Controparte_1 C.F._2 difesa dall' avv. Odierno Stefano resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc con scadenza al 30.06.2025
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2022 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 05.04.2017 in Casalnuovo di OL con la sig.ra dalla cui Controparte_1 unione nascevano i gemelli ON e il 05.02.2020, assumeva che detta unione era fallita a Per_1 causa di gravi incompatibilità ma soprattutto a causa del comportamento della resistente dal carattere violento ed aggressivo, poco incline alla affectio maritalis e disinteressata alle vicende di vita domestica. La parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dalla predetta coniuge con addebito alla stessa, previa emanazione dei provvedimenti consequenziali, precipuamente: affido condiviso dei minori, collocazione dei figli presso di sé con relativa assegnazione della casa coniugale e determinazione a carico della resistente di contributo al mantenimento per la prole nella misura di euro 700,00.
In data 21.12.2022 si costituiva la resistente che, pur non opponendosi alla separazione e all'affido condiviso, contestava ogni addebito, formulava domanda riconvenzionale di addebito al marito, si opponeva al collocamento dei minori presso il padre e chiedeva determinarsi in € 500,00 il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli.
All'udienza presidenziale del 30.01.2023, comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti;
parte ricorrente rinunciava alla collocazione dei minori presso sé ed i difensori chiedevano rinvio al fine di valutare soluzioni consensualizzate;
a tal fine il GD fissava il termine ex art 127 ter cpc .
A detta udienza figurata, il GD si riserva e con ordinanza del 14.03.2022, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso dei minori alla madre assegnando alla stessa la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e determinava in complessivi euro 500,00 il contributo al mantenimento della prole;
nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano concedersi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc;
con ordinanza del 23.04.2024 il GI ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 30.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale. Quanto alle domande di addebito formulate sia da parte ricorrente che da parte resistente, il Tribunale ritiene che esse vadano rigettate.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge, procedendo quindi ad una valutazione comparativa, al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili.
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il Tribunale che entrambe le parti non abbiano fornito idonea prova di quanto assunto. Parte ricorrente asserisce a sostegno della domanda di addebito che durante gli anni di matrimonio la sig.ra abbia tenuto un comportamento violento ed CP_1 aggressivo, poco incline alla affectio maritalis e poco interessata alle vicende di vita domestica;
parte resistente contesta ogni addebito, rilevando come i motivi della crisi familiare siano stati invero il comportamento sempre restio all'assunzione delle responsabilità da parte del sig. nonché Parte_1 la totale omissione dei doveri coniugali cagionati dalla sua mancata collaborazione nella gestione quotidiana della famiglia che hanno fortemente inclinato il rapporto coniugale.
Entrambi i coniugi lamentando vicendevoli episodi di aggressioni e minacce, allegano copie delle querele reciprocamente sporte senza tuttavia documentarne gli esiti.
Orbene, dall'esame degli elementi probatori offerti non è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi ai reciproci comportamenti inadempienti delle parti;
né vi è prova della circostanza che la sig.ra CP_1 avesse un comportamento disinteressato nella gestione della quotidianità familiare o che il sig. trascurasse i doveri di assistenza economica e familiare. Quanto asserito da entrambe le Parte_1 parti, oltre a non essere suffragato da alcun elemento probatorio (non essendo, tra l'altro, stato richiesto alcun mezzo istruttorio nel corso del giudizio), è smentito dalle risultanze in atti.
Cò che emerge è la esistenza di una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta evidentemente a divergenze caratteriali, mentalità e stili e aspettative di vita, ragion per cui la coppia non è mai riuscita nel corso degli anni a cementarsi e trovare un saldo equilibrio. Il rapporto coniugale si è deteriorato nel corso degli anni ed i coniugi hanno sempre più perduto la stima e fiducia reciproca oltre che il desiderio concreto di trovare una intesa.
Lo stesso comportamento processuale “irrigidito” delle parti, sebbene allineate sulle tematiche centrali della comunicativa sull'esercizio della bigenitorialità, non fa che confermare l'esistenza di una certa conflittualità , generativa della crisi del menage .
La crisi dunque è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti dalle parti, che così come emergenti dalle risultanze istruttorie, non possono pertanto giustificare l'accoglimento delle domande di addebito.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale esaminati gli atti ritiene in primo luogo di confermare le statuizioni della fase presidenziale.
Circa l'affidamento dei minori, richiesto da entrambe le parti, non vi è dubbio che, stando alle risultanze in atti entrambi i genitori sono apparsi protesi alla cura ed all'affetto genuino dei minori, il che denota un certo attaccamento al ruolo ed un tentativo di responsabile risposta all'impegno; la
“tensione ” tra i coniugi non è sembrata nuocere e condizionare lo sviluppo psico-fisico dei minori in quanto entrambe le parti sono apparse comunque tendenzialmente proiettate a trovare possibili soluzioni;
va mantenuta la collocazione dei minori presso la madre, come poi richiesto anche da parte ricorrente , con diritto di visita paterno come già determinato in ordinanza presidenziale sempre tenendo conto delle attuali modalità ed abitudini di vita dei minori.
Quanto alla condizione economica delle parti si dà atto che il ricorrente ha dichiarato di essere guarda giurata con introiti mensili di circa € 1500,00, di vivere in casa con i genitori;
la resistente è poliziotta con stipendio di € 1900,00, vive nella casa coniugale, percepisce AUU di € 340,00 per entrambi figli per i quali paga complessivamente € 360,00 per asilo privato.
Pertanto alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze, il Tribunale ritiene equo confermare la determinazione statuita in sede presidenziale, determinando in € 500,00 il contributo al mantenimento per i minori ON e da versare alla sig.ra entro il giorno Per_1 CP_1
5 di ogni mese in contanti o vaglia postale o bonifico bancario, con indicizzazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche non coperte dal SS , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo protocollo Tribunale Pers Nola – del 20.5.2021.
Quanto alla domanda formulata da parte resistente finalizzata al ricevimento degli arretrati maturati da parte ricorrente in relazione al mantenimento dei figli minori dal mese di agosto 2022 al mese di marzo 2023, nonché al pagamento/rimborso del 50% delle rette scolastiche pagate dalla resistente da settembre 2022 a novembre 2023, il Tribunale dà atto che la determinazione è stata effettuata con ordinanza del 14.03.2023, che costituisce titolo esecutivo e poi a seguire con la presente Sentenza in cui viene statuita la determinazione definitiva così come sopra indicata. Si precisa che la determinazione del Tribunale attiene ad una prestazione continuativa periodica.
Ciò detto il Tribunale ha esaurito le statuizioni di competenza.
Pertanto le richieste svolte dalla resistente in sostanza attengono alla questione della decorrenza della pretesa che essa prospetta dalla data della domanda e quindi in effetti la parte chiede la condanna dell'obbligato al pagamento di quanto dovuto dalla data della domanda sino alla statuizione.
Risulta evidente che la richiesta attiene all'aspetto esecutivo del titolo in esame in quanto questo
Tribunale non è tenuto a fare il calcolo del dovuto dalla data della domanda visto che detta determinazione implicherebbe una ulteriore ordine di pagamento rispetto ad un determinato ammontare per un determinato periodo di tempo (dalla data della domanda alla statuizione), il che esula, come già detto dalle competenze di questo Tribunale. Al più la questione può essere posta o al
Giudice dell'esecuzione o al Giudice ordinario prospettando un inadempimento obbligazionario.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione della natura delle questioni trattate per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , Parte_1 CodiceFiscale_1 nato ad [...] il [...] e c.f , nata a Controparte_1 C.F._2
OL (Na) il 24/11/1976 che hanno contratto matrimonio in data 05/04/2017 in Casalnuovo di
OL ( atto n. 2 P. II, s. A, anno 2017);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e da parte resistente;
3) dispone affido condiviso dei minori ON e con collocazione prevalente preso la Per_1 residenza della madre;
4) assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con i figli;
Controparte_1
5) determina in euro 500,00 il contributo al mantenimento per i figli minori a carico del ricorrente da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 Controparte_1 indicizzazione annuale Istat e partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie previamente concordate o documentate , se anticipate;
6) rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Parte_2
7) rigetta la domanda di formulata da parte resistente finalizzata alla condanna del ricorrente a pagare il mantenimento dei figli minori (arretrati) dal mese di Agosto 2022 al mese di marzo 2023;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
9) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 22/10/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca