Art. 3.
Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.
A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni decidera' il prefetto e contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.
A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni decidera' il prefetto e contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.