Sentenza 21 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2019, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EL SA nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/05/2018 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sent,ie le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 7 maggio 2018, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da UZ el AS, in relazione al periodo compreso tra il 25 settembre 2007 e il 22 dicembre 2009 in cui lo stesso era stato sottoposto a misura cautelare custodiale (in carcere e poi agli arresti domiciliari) per reati (anche di tipo associativo) in tema di stupefacenti. Il UZ era stato attinto dal provvedimento cautelare nell'ambito di un'operazione relativa a membri del clan ET, eseguita prevalentemente attraverso intercettazioni di conversazioni, da cui emergevano fra l'altro contatti fra l'indagato e altri soggetti ritenuti inseriti nel suddetto sodalizio criminoso, in favore dei quali, secondo le contestazioni, il UZ avrebbe agevolato la fornitura di stupefacenti;
dette conversazioni erano poi state riscontrate dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia DE NO Antonio. All'esito del giudizio di primo e di secondo grado il UZ veniva condannato;
la sentenza d'appello veniva però annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione e, all'esito del giudizio di rinvio, il UZ veniva assolto dalla Corte d'appello di Bari con sentenza divenuta irrevocabile. La Corte di merito ha disatteso la richiesta del sunnominato avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta per il fatto che il UZ, in sede d'interrogatorio, si era avvalso della facoltà di non rispondere, così alimentando i sospetti nei suoi confronti e ostacolando l'accertamento della verità.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il UZ, tramite il suo difensore di fiducia. ,b Il ricorso consta di un unico, ampio motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla prova dei fatti estintivi del diritto azionato e all'accertamento della colpa grave: nella specie non é emerso in atti, come evidenziato dalla stessa pronuncia assolutoria, alcun elemento da cui si potesse ricavare il coinvolgimento del UZ in reati in tema di stupefacenti, coinvolgimento che non era accreditato dalle intercettazioni, ma solo dalle propalazioni del DE NO, poi giudicato inattendibile. In tale quadro non é dato comprendere quali elementi a suo favore avrebbe potuto addurre il UZ, atteso che di fatto il castello accusatorio a suo carico poggiava per intero sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e che egli, invece, era del tutto estraneo alla vicenda criminosa.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria depositata il 20 ottobre 2018, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato. Non risponde a verità, infatti, che il diniego della riparazione sia stato argomentato esclusivamente sul silenzio serbato dal UZ in sede d'interrogatorio; ed invero, in base alla lettura di un passaggio della sentenza assolutoria, richiamato a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, é riscontrata - sulla base di due conversazioni telefoniche intercettate - la presenza di contatti tra l'odierno ricorrente e soggetti appartenenti al clan ET, in occasione dei quali appariva che il UZ, inizialmente sospettato di cedere stupefacenti a ET NC, avesse tenuto un comportamento agevolativo di cessioni di droga in favore di NT EN, all'epoca detenuto assieme al ET. Su tali elementi indiziari (idonei a integrare l'apparenza della condotta criminosa, rilevante sul piano cautelare) si innestavano, da un lato, le dichiarazioni rese dal collaboratore DE NO (poi risultate eccessivamente generiche); dall'altro il fatto che il UZ, a fronte degli indizi a suo carico, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. Ne deriva la convergenza di più profili di ostatività al riconoscimento dell'indennizzo nel comportamento del UZ, che risulta improntato a colpa grave: ciò non solo in relazione al suo silenzio in sede d'interrogatorio (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744), sia in relazione alle sue frequentazioni con soggetti appartenenti a contesti malavitosi (cfr. ad es. Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397), sia infine in riferimento agli elementi apparentemente deponenti per una sua condotta di agevolazione delle cessioni di stupefacente al NT.
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 7 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il FWesYdente 1