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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/09/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1557/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Invernizzi e Alfredo Bozzi;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino Geronimo La Russa;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo di in forza della Controparte_3
polizza RT spa (già n. 014030.23.000030 e per l'effetto Controparte_4
condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 4. pagina 1 di 10 - Liquidare l'ulteriore somma di € 7.576,30= (pari ad € 6.164,00= per compensi fase stragiudiziale e mediazione, oltre spese generali, IVA e CPA dedotta RA) a titolo di spese legali per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014;
- Condannare RT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore dell'attrice delle spese per il procedimento di mediazione pari ad €
2.282,03=.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e
Cpa 4%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che la sera del 27 marzo 2021 si verificava un incendio presso il complesso edilizio facente parte del AS e del parco che lo circonda, localizzato in Parte_2
GI AS (NO), presso il locale ex portineria”;
2) “Vero che Vigili del Fuoco, intervenuti a spegnere l'incendio, accedevano al locale dopo aver tagliato due rami e tagliato la catena che chiudeva il cancello, come da doc.
2 che mi si rammostra”;
3) “Vero che i Vigili del Fuoco erano impegnati nello spegnimento dell'incendio sino alle ore 4.00 del mattino seguente;
4) “Vero che la mattina del 28 marzo 2021 il signor si recava presso Parte_3
la stazione dei Carabinieri di Arona per sporgere denuncia”;
- Si chiede inoltre disporsi CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi e quantificare i danni subiti dall'attrice.
Si indicano quali testimoni:
- SI , residente in [...], GI AS (NO) Testimone_1
28040
- SI residente in [...], GI AS (NO) 28040 Testimone_2
- SI , residente in [...], GI AS (NO) 28040». Testimone_3
pagina 2 di 10 Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
- in via principale: previo accertamento dell'assenza di inadempimento della società
[.. convenuta al contratto di assicurazione n. 01403023000030 stipulato con Parte_1
Co
accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, la non debenza dell'indennizzo richiesto da rigettando qualsivoglia domanda da Parte_1 CP_1
quest'ultima proposta;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di nonché Parte_1 CP_1 Controparte_2
di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa invocata nei confronti di
contenere l'eventuale condanna della comparente compagnia Controparte_2
assicurativa entro i limiti di operatività della polizza come risultanti in ogni caso dalla documentazione prodotta in giudizio, con applicazione della prevista franchigia e liquidando il danno nei limiti di quanto dovuto e provato da parte attrice;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa come per legge.
Con ogni utile riserva».
Motivi della decisione
. proprietaria del complesso immobiliare parte del Parte_1 CP_1 Parte_4
, sito nel Comune di GI AS (NO), conveniva in giudizio
[...] Controparte_2
innanzi al Tribunale di Busto Arsizio con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
nel quale esponeva che, in data 27.03.2021, un incendio, poi domato dai Vigili del
Fuoco, aveva lesionato l'edificio un tempo adibito a portineria, cagionando danni allo stabile quantificati in complessivi 363.712,86 euro.
La società attrice, essendo assicurata contro il rischio di incendio presso Controparte_2
in virtù del contratto stipulato in data 30.03.2013 (polizza n. 014030.23.000030) e
[...]
delle successive integrazioni e variazioni, aveva domandato alla Compagnia convenuta il ristoro dei danni predetti, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
pagina 3 di 10 Essendo risultati infruttuosi i tentativi di comporre stragiudizialmente l'insorgenda controversia, ivi compresa la procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. n.
28/2010, aveva infine agito in giudizio, domandando che fosse Parte_1 CP_1
accertato il suo diritto ad essere risarcita dei danni subiti, come dianzi quantificati, oltre al riconoscimento degli ulteriori crediti di euro 7.576,30 a titolo di rimborso delle spese legali per le prestazioni stragiudiziali svolte dal difensore prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 55/2014 (pari ad euro 6.164,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed al netto della ritenuta d'acconto pari al
20%), e di euro 2.282,03 per spese di mediazione, e che fosse Controparte_2
conseguentemente condannata al pagamento dei relativi importi.
La Compagnia assicurativa convenuta, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 17.06.2024, contestava integralmente le difese avversarie. In particolare, essa eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 3 e 4 del contratto in essere, assumendo che i luoghi di causa versavano in uno stato di abbandono e di
[.. degrado tale da essere inidonei all'uso abitativo, circostanza, questa, che . Parte_1
aveva scientemente sottaciuto al momento della sottoscrizione dell'accordo, in CP_1
violazione dei doveri informativi gravanti sull'assicurato e mente degli artt. 1892 c.c. e
1898 c.c.
Essa deduceva, altresì, il difetto di prova circa la stima del danno operata dalla controparte e negava, altresì, il diritto ex adverso vantato al rimborso delle spese stragiudiziali, non essendo debitamente comprovati i relativi esborsi. concludeva, pertanto, domandando in via principale il rigetto Controparte_2
integrale delle domande attoree e, in via gradata, di contenere l'eventuale condanna entro i limiti di operatività della polizza, con applicazione delle franchigie e degli scoperti ivi previsti.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata in data 02.10.2024 l'udienza di prima comparizione, la causa era istruita su base esclusivamente documentale e tramite espletamento di c.t.u. volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei danni all'immobile ed pagina 4 di 10 a quantificare i costi per la rimessione in pristino, stante il rigetto dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed all'esito dell'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., veniva infine trattenuta in decisione,
*** *** ***
Deve, innanzitutto, darsi atto del fatto che risultano pacifici tanto il fatto storico del sinistro, rappresentato dall'incendio, quanto la sussistenza dei danni che ne erano conseguiti alla porzione di immobile originariamente adibita a portineria ed il nesso causale tra l'uno e gli altri.
L'oggetto della controversia concerne, infatti, l'operatività della garanzia assicurativa a copertura del rischio incendi, effetto del contratto in essere tra le parti, nonché l'entità dei danni predetti.
In generale, la funzione del contratto di assicurazione, cioè la sua causa, consiste nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte del primo al secondo (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza
11.12.2024, n. 32017). In tale prospettiva, un ruolo centrale è occupato dalle dichiarazioni rese dall'assicurato nella fase genetica del rapporto contrattuale, essendo loro assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione dell'accordo, di tutte le circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere aliunde. Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, possiedono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato, e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
pagina 5 di 10 Come efficacemente rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità, «[…] l'equilibrio causale del contratto di assicurazione può alterarsi anche successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce (ad es.,
l'assicurato contro il furto ha istituito un servizio di vigilanza), ovvero, all'opposto, si aggrava (ad es., il servizio di vigilanza, in origine esistente, viene soppresso): in entrambi i casi, previsti rispettivamente dagli artt. 1897 e 1898 c.c., si determina una successiva alterazione dell'equilibrio causale fra le prestazioni (ammontare del premio dovuto ed entità del rischio coperto) e l'assicuratore ha facoltà di sciogliere, con il recesso, il contratto di assicurazione, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio e, nel caso di aggravamento del rischio, aumentarla […]» (Cass. Civ. n. 32017/2024 cit.).
L'art. 1898 c.c., dunque, tutela l'assicuratore dall'eventualità in cui in pendenza del rapporto contrattuale sopravvenga un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della stipula del contratto, che per un verso sia tale da determinare un aggravamento del rischio assicurato e che, per altro verso, incida sulla formazione del consenso dell'assicuratore, nel senso che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della conclusione del contratto e fosse conosciuto dall'assicuratore, questi non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita prevedendo un premio più elevato.
Orbene, nel caso di specie non deduceva un mutamento Controparte_2
sopravvenuto delle condizioni iniziali, limitandosi a censurare il fatto che parte attrice, all'atto di stipulare il contratto, aveva rappresentato un contesto fattuale differente da quello esistente in realtà: nella ricostruzione di parte convenuta, infatti, il
[...]
, contraente originario al quale era Controparte_5 Parte_1 CP_1
successivamente subentrata in virtù dell'appendice di variazione n. 2 datata 11.03.2014, aveva scientemente sottaciuto la circostanza che l'edificio andato a fuoco non era adibito ad abitazione e che, al contrario, versava da tempo in stato di abbandono.
pagina 6 di 10 A ben guardare, dunque, la compagnia assicuratrice si doleva non già di modifiche dello stato di fatto dei luoghi di causa e dei beni assicurati sopravvenute nel corso del rapporto contrattuale, non comunicate dall'odierna attrice e tali da aver aggravato il rischio garantito, ma lamentava, invece, l'inesattezza delle dichiarazioni rese dalla contraente, ovvero la reticenza della stessa, nella fase genetica del contratto.
Appare dunque evidente il difetto dei presupposti applicativi dell'art. 1898 c.c., dovendosi semmai ricondurre la fattispecie entro l'ambito di operatività degli artt. 1892
c.c. e 1893 c.c.
La prima disposizione accorda all'assicuratore la facoltà di domandare l'annullamento del contratto nel caso in cui l'assicurato, agendo con dolo o colpa grave, abbia reso dichiarazioni inesatte o sia stato reticente in relazione a circostanze che, se riportate alla controparte in maniera corretta, l'avrebbero determinata a negare il proprio consenso all'assicurazione ovvero a stipularla a condizioni differenti (Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza 10.06.2015, n. 12086: «[…] "In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni […]»).
L'art. 1893 c.c., invece, prevede che, qualora difettino il dolo o la colpa grave dell'assicurato, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non consentono di invalidare il contratto ma legittimano l'assicuratore ad esercitare il recesso unilaterale dall'accordo, con comunicazione da trasmettere all'altra parte entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza.
pagina 7 di 10 Nel caso in esame, non si era valsa di alcuno dei rimedi Controparte_2
disponibili, essendosi invece limitata a dedurre in via di eccezione processuale l'essere venuti meno all'obbligo di Controparte_6 CP_1
rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. Contegno, questo, certamente conforme a diritto, atteso che «[…] l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che
l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che
l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 1166 del 21/01/2020, Rv. 656584 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del
13/07/2010, Rv. 614109 - 01) […]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 19.03.2025, n. 7336.
In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 21.01.2020, n. 1166).
Così tratteggiati gli istituti giuridici che governano la questione controversa, l'esame del contratto di assicurazione in essere denota come l'oggetto del rischio assicurato fosse un compendio immobiliare adibito in parte ad abitazione e, in altra parte, a destinazione commerciale, afferente a ristorazione e organizzazione di eventi di vario genere.
Le portinerie, interessate dall'incendio, venivano descritte nella polizza quali elementi del compendio suddetto, senza ulteriori precisazioni.
Deve ritenersi, pertanto, che il contratto assicurativo, come delineato dalle dichiarazioni delle parti, afferisse ad un complesso immobiliare articolato, in uso come abitazione o per le attività a fini commerciali descritte.
pagina 8 di 10 La destinazione dell'immobile e delle sue componenti non può ritenersi indifferente o irrilevante, atteso che l'effettivo utilizzo delle diverse unità immobiliari muta radicalmente la tipologia e l'entità del rischio di verificazione degli eventi coperti dalla garanzia assicurativa: la presenza e vigilanza di persone dimoranti nell'immobile o di personale addetto alle diverse attività svolte nonché la necessaria e costante manutenzione richiesta dall'uso del bene, infatti, sono condizioni intuitivamente incidenti in misura rilevante e decisiva sulla possibilità di verificazione degli eventi assicurati. Al contrario, la mancanza di uso e frequentazione dell'immobile ne avrebbe amplificato notevolmente, secondo la comune esperienza e come dedotto implicitamente dalla convenuta, la rischiosità.
L'evento storico in concreto accaduto (l'incendio) appare strettamente correlato con tali condizioni dell'immobile: l'effettivo abbandono delle portinerie ne aveva provocato la frequentazione abituale da parte di terzi non autorizzati, i quali avevano ripetutamente forzato le catene appostevi dalla proprietà per insediarvisi con bivacchi, con conseguente ulteriore perdita di controllo da parte del proprietario il quale rinunciava, per la ripetizione degli accessi abusivi e l'inefficacia della semplice chiusura dell'immobile, a ulteriori misure di salvaguardia.
La stessa consistenza strutturale dell'immobile, in gran parte di materiale ligneo, agevolava obiettivamente la diffusione delle fiamme, innescate all'interno del fabbricato da terzi rimasti ignoti.
Orbene, la concatenazione causale e le circostanze dell'evento dimostrano come lo stato di effettivo abbandono dell'immobile, pacifico in causa, fosse una condizione tale da incidere, come già anticipato, in misura rilevante sul rischio e che integrasse, pertanto, una circostanza che avrebbe dovuto essere, in applicazione del generale canone di buona fede precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., nonché delle disposizioni speciali di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., oggetto di espressa informazione dell'assicuratore da parte dell'assicurato al momento della conclusione del contratto, al fine di permettere una corretta rappresentazione delle circostanze essenziali sottese al contratto.
pagina 9 di 10 Da quanto detto, dunque, emerge sia la colpa grave dell'assicurato, ben a conoscenza dello stato di degrado della porzione immobiliare, mai oggetto di interventi di manutenzione, già al momento della conclusione del contratto di assicurazione, sia il carattere determinante della circostanza taciuta, tale quantomeno da indurre l'assicuratore a richiedere un premio ben più elevato, correlato al grado di maggiore rischiosità della copertura assicurativa.
La società assicuratrice non ha provato l'adempimento degli obblighi informativi specifici posti a suo carico dall'art. 1892 c.c..
Il verificarsi del sinistro prima che l'assicuratrice avesse appreso della condizione di non utilizzo e abbandono dell'immobile, dunque, giustifica il rifiuto della corresponsione dell'indennizzo assicurativo.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese, comprensive di quelle di c.t.u., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
[...]
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in euro
14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A.; pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 11.09.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1557/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Invernizzi e Alfredo Bozzi;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino Geronimo La Russa;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo di in forza della Controparte_3
polizza RT spa (già n. 014030.23.000030 e per l'effetto Controparte_4
condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 4. pagina 1 di 10 - Liquidare l'ulteriore somma di € 7.576,30= (pari ad € 6.164,00= per compensi fase stragiudiziale e mediazione, oltre spese generali, IVA e CPA dedotta RA) a titolo di spese legali per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014;
- Condannare RT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore dell'attrice delle spese per il procedimento di mediazione pari ad €
2.282,03=.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e
Cpa 4%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che la sera del 27 marzo 2021 si verificava un incendio presso il complesso edilizio facente parte del AS e del parco che lo circonda, localizzato in Parte_2
GI AS (NO), presso il locale ex portineria”;
2) “Vero che Vigili del Fuoco, intervenuti a spegnere l'incendio, accedevano al locale dopo aver tagliato due rami e tagliato la catena che chiudeva il cancello, come da doc.
2 che mi si rammostra”;
3) “Vero che i Vigili del Fuoco erano impegnati nello spegnimento dell'incendio sino alle ore 4.00 del mattino seguente;
4) “Vero che la mattina del 28 marzo 2021 il signor si recava presso Parte_3
la stazione dei Carabinieri di Arona per sporgere denuncia”;
- Si chiede inoltre disporsi CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi e quantificare i danni subiti dall'attrice.
Si indicano quali testimoni:
- SI , residente in [...], GI AS (NO) Testimone_1
28040
- SI residente in [...], GI AS (NO) 28040 Testimone_2
- SI , residente in [...], GI AS (NO) 28040». Testimone_3
pagina 2 di 10 Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
- in via principale: previo accertamento dell'assenza di inadempimento della società
[.. convenuta al contratto di assicurazione n. 01403023000030 stipulato con Parte_1
Co
accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, la non debenza dell'indennizzo richiesto da rigettando qualsivoglia domanda da Parte_1 CP_1
quest'ultima proposta;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di nonché Parte_1 CP_1 Controparte_2
di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa invocata nei confronti di
contenere l'eventuale condanna della comparente compagnia Controparte_2
assicurativa entro i limiti di operatività della polizza come risultanti in ogni caso dalla documentazione prodotta in giudizio, con applicazione della prevista franchigia e liquidando il danno nei limiti di quanto dovuto e provato da parte attrice;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa come per legge.
Con ogni utile riserva».
Motivi della decisione
. proprietaria del complesso immobiliare parte del Parte_1 CP_1 Parte_4
, sito nel Comune di GI AS (NO), conveniva in giudizio
[...] Controparte_2
innanzi al Tribunale di Busto Arsizio con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
nel quale esponeva che, in data 27.03.2021, un incendio, poi domato dai Vigili del
Fuoco, aveva lesionato l'edificio un tempo adibito a portineria, cagionando danni allo stabile quantificati in complessivi 363.712,86 euro.
La società attrice, essendo assicurata contro il rischio di incendio presso Controparte_2
in virtù del contratto stipulato in data 30.03.2013 (polizza n. 014030.23.000030) e
[...]
delle successive integrazioni e variazioni, aveva domandato alla Compagnia convenuta il ristoro dei danni predetti, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
pagina 3 di 10 Essendo risultati infruttuosi i tentativi di comporre stragiudizialmente l'insorgenda controversia, ivi compresa la procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. n.
28/2010, aveva infine agito in giudizio, domandando che fosse Parte_1 CP_1
accertato il suo diritto ad essere risarcita dei danni subiti, come dianzi quantificati, oltre al riconoscimento degli ulteriori crediti di euro 7.576,30 a titolo di rimborso delle spese legali per le prestazioni stragiudiziali svolte dal difensore prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 55/2014 (pari ad euro 6.164,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed al netto della ritenuta d'acconto pari al
20%), e di euro 2.282,03 per spese di mediazione, e che fosse Controparte_2
conseguentemente condannata al pagamento dei relativi importi.
La Compagnia assicurativa convenuta, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 17.06.2024, contestava integralmente le difese avversarie. In particolare, essa eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 3 e 4 del contratto in essere, assumendo che i luoghi di causa versavano in uno stato di abbandono e di
[.. degrado tale da essere inidonei all'uso abitativo, circostanza, questa, che . Parte_1
aveva scientemente sottaciuto al momento della sottoscrizione dell'accordo, in CP_1
violazione dei doveri informativi gravanti sull'assicurato e mente degli artt. 1892 c.c. e
1898 c.c.
Essa deduceva, altresì, il difetto di prova circa la stima del danno operata dalla controparte e negava, altresì, il diritto ex adverso vantato al rimborso delle spese stragiudiziali, non essendo debitamente comprovati i relativi esborsi. concludeva, pertanto, domandando in via principale il rigetto Controparte_2
integrale delle domande attoree e, in via gradata, di contenere l'eventuale condanna entro i limiti di operatività della polizza, con applicazione delle franchigie e degli scoperti ivi previsti.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata in data 02.10.2024 l'udienza di prima comparizione, la causa era istruita su base esclusivamente documentale e tramite espletamento di c.t.u. volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei danni all'immobile ed pagina 4 di 10 a quantificare i costi per la rimessione in pristino, stante il rigetto dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed all'esito dell'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., veniva infine trattenuta in decisione,
*** *** ***
Deve, innanzitutto, darsi atto del fatto che risultano pacifici tanto il fatto storico del sinistro, rappresentato dall'incendio, quanto la sussistenza dei danni che ne erano conseguiti alla porzione di immobile originariamente adibita a portineria ed il nesso causale tra l'uno e gli altri.
L'oggetto della controversia concerne, infatti, l'operatività della garanzia assicurativa a copertura del rischio incendi, effetto del contratto in essere tra le parti, nonché l'entità dei danni predetti.
In generale, la funzione del contratto di assicurazione, cioè la sua causa, consiste nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte del primo al secondo (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza
11.12.2024, n. 32017). In tale prospettiva, un ruolo centrale è occupato dalle dichiarazioni rese dall'assicurato nella fase genetica del rapporto contrattuale, essendo loro assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione dell'accordo, di tutte le circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere aliunde. Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, possiedono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato, e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
pagina 5 di 10 Come efficacemente rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità, «[…] l'equilibrio causale del contratto di assicurazione può alterarsi anche successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce (ad es.,
l'assicurato contro il furto ha istituito un servizio di vigilanza), ovvero, all'opposto, si aggrava (ad es., il servizio di vigilanza, in origine esistente, viene soppresso): in entrambi i casi, previsti rispettivamente dagli artt. 1897 e 1898 c.c., si determina una successiva alterazione dell'equilibrio causale fra le prestazioni (ammontare del premio dovuto ed entità del rischio coperto) e l'assicuratore ha facoltà di sciogliere, con il recesso, il contratto di assicurazione, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio e, nel caso di aggravamento del rischio, aumentarla […]» (Cass. Civ. n. 32017/2024 cit.).
L'art. 1898 c.c., dunque, tutela l'assicuratore dall'eventualità in cui in pendenza del rapporto contrattuale sopravvenga un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della stipula del contratto, che per un verso sia tale da determinare un aggravamento del rischio assicurato e che, per altro verso, incida sulla formazione del consenso dell'assicuratore, nel senso che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della conclusione del contratto e fosse conosciuto dall'assicuratore, questi non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita prevedendo un premio più elevato.
Orbene, nel caso di specie non deduceva un mutamento Controparte_2
sopravvenuto delle condizioni iniziali, limitandosi a censurare il fatto che parte attrice, all'atto di stipulare il contratto, aveva rappresentato un contesto fattuale differente da quello esistente in realtà: nella ricostruzione di parte convenuta, infatti, il
[...]
, contraente originario al quale era Controparte_5 Parte_1 CP_1
successivamente subentrata in virtù dell'appendice di variazione n. 2 datata 11.03.2014, aveva scientemente sottaciuto la circostanza che l'edificio andato a fuoco non era adibito ad abitazione e che, al contrario, versava da tempo in stato di abbandono.
pagina 6 di 10 A ben guardare, dunque, la compagnia assicuratrice si doleva non già di modifiche dello stato di fatto dei luoghi di causa e dei beni assicurati sopravvenute nel corso del rapporto contrattuale, non comunicate dall'odierna attrice e tali da aver aggravato il rischio garantito, ma lamentava, invece, l'inesattezza delle dichiarazioni rese dalla contraente, ovvero la reticenza della stessa, nella fase genetica del contratto.
Appare dunque evidente il difetto dei presupposti applicativi dell'art. 1898 c.c., dovendosi semmai ricondurre la fattispecie entro l'ambito di operatività degli artt. 1892
c.c. e 1893 c.c.
La prima disposizione accorda all'assicuratore la facoltà di domandare l'annullamento del contratto nel caso in cui l'assicurato, agendo con dolo o colpa grave, abbia reso dichiarazioni inesatte o sia stato reticente in relazione a circostanze che, se riportate alla controparte in maniera corretta, l'avrebbero determinata a negare il proprio consenso all'assicurazione ovvero a stipularla a condizioni differenti (Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza 10.06.2015, n. 12086: «[…] "In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni […]»).
L'art. 1893 c.c., invece, prevede che, qualora difettino il dolo o la colpa grave dell'assicurato, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non consentono di invalidare il contratto ma legittimano l'assicuratore ad esercitare il recesso unilaterale dall'accordo, con comunicazione da trasmettere all'altra parte entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza.
pagina 7 di 10 Nel caso in esame, non si era valsa di alcuno dei rimedi Controparte_2
disponibili, essendosi invece limitata a dedurre in via di eccezione processuale l'essere venuti meno all'obbligo di Controparte_6 CP_1
rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. Contegno, questo, certamente conforme a diritto, atteso che «[…] l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che
l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che
l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 1166 del 21/01/2020, Rv. 656584 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del
13/07/2010, Rv. 614109 - 01) […]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 19.03.2025, n. 7336.
In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 21.01.2020, n. 1166).
Così tratteggiati gli istituti giuridici che governano la questione controversa, l'esame del contratto di assicurazione in essere denota come l'oggetto del rischio assicurato fosse un compendio immobiliare adibito in parte ad abitazione e, in altra parte, a destinazione commerciale, afferente a ristorazione e organizzazione di eventi di vario genere.
Le portinerie, interessate dall'incendio, venivano descritte nella polizza quali elementi del compendio suddetto, senza ulteriori precisazioni.
Deve ritenersi, pertanto, che il contratto assicurativo, come delineato dalle dichiarazioni delle parti, afferisse ad un complesso immobiliare articolato, in uso come abitazione o per le attività a fini commerciali descritte.
pagina 8 di 10 La destinazione dell'immobile e delle sue componenti non può ritenersi indifferente o irrilevante, atteso che l'effettivo utilizzo delle diverse unità immobiliari muta radicalmente la tipologia e l'entità del rischio di verificazione degli eventi coperti dalla garanzia assicurativa: la presenza e vigilanza di persone dimoranti nell'immobile o di personale addetto alle diverse attività svolte nonché la necessaria e costante manutenzione richiesta dall'uso del bene, infatti, sono condizioni intuitivamente incidenti in misura rilevante e decisiva sulla possibilità di verificazione degli eventi assicurati. Al contrario, la mancanza di uso e frequentazione dell'immobile ne avrebbe amplificato notevolmente, secondo la comune esperienza e come dedotto implicitamente dalla convenuta, la rischiosità.
L'evento storico in concreto accaduto (l'incendio) appare strettamente correlato con tali condizioni dell'immobile: l'effettivo abbandono delle portinerie ne aveva provocato la frequentazione abituale da parte di terzi non autorizzati, i quali avevano ripetutamente forzato le catene appostevi dalla proprietà per insediarvisi con bivacchi, con conseguente ulteriore perdita di controllo da parte del proprietario il quale rinunciava, per la ripetizione degli accessi abusivi e l'inefficacia della semplice chiusura dell'immobile, a ulteriori misure di salvaguardia.
La stessa consistenza strutturale dell'immobile, in gran parte di materiale ligneo, agevolava obiettivamente la diffusione delle fiamme, innescate all'interno del fabbricato da terzi rimasti ignoti.
Orbene, la concatenazione causale e le circostanze dell'evento dimostrano come lo stato di effettivo abbandono dell'immobile, pacifico in causa, fosse una condizione tale da incidere, come già anticipato, in misura rilevante sul rischio e che integrasse, pertanto, una circostanza che avrebbe dovuto essere, in applicazione del generale canone di buona fede precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., nonché delle disposizioni speciali di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., oggetto di espressa informazione dell'assicuratore da parte dell'assicurato al momento della conclusione del contratto, al fine di permettere una corretta rappresentazione delle circostanze essenziali sottese al contratto.
pagina 9 di 10 Da quanto detto, dunque, emerge sia la colpa grave dell'assicurato, ben a conoscenza dello stato di degrado della porzione immobiliare, mai oggetto di interventi di manutenzione, già al momento della conclusione del contratto di assicurazione, sia il carattere determinante della circostanza taciuta, tale quantomeno da indurre l'assicuratore a richiedere un premio ben più elevato, correlato al grado di maggiore rischiosità della copertura assicurativa.
La società assicuratrice non ha provato l'adempimento degli obblighi informativi specifici posti a suo carico dall'art. 1892 c.c..
Il verificarsi del sinistro prima che l'assicuratrice avesse appreso della condizione di non utilizzo e abbandono dell'immobile, dunque, giustifica il rifiuto della corresponsione dell'indennizzo assicurativo.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese, comprensive di quelle di c.t.u., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
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condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in euro
14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A.; pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 11.09.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
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