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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
27.2.2023 da
c.f. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 sull'Oglio (BS), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Stragliati, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via San RC n.29, in virtù di delega su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(PC), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tassi RC e Nani Miriam, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piacenza, Via Santa Franca n. 14, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dalla moglie con la quale aveva CP_1
contratto matrimonio concordatario in Gazzola (PC), il 27.4.2000, unione dalla quale erano nati tre figli (il 27.3.2006), (il 2.8.2008) e RC (il 10.11.2003), Per_1 Per_2 quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
A sostegno del ricorso, il ricorrente rappresentava che l'unione matrimoniale era venuta meno a causa di continui litigi tra i coniugi e dalle condotte inadeguate tenute dalla moglie sia nei confronti del marito che dei figli. Il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli minori al padre in via esclusiva e contestuale assegnazione allo stesso della casa familiare, regolamentazione delle visite madre-figli nelle modalità ritenute più opportune, previa verifica della capacità genitoriale della madre, ponendo a carico della moglie un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di Euro 750,00 mensili (Euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa in data 2 maggio 2023 si costituiva aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa.
All'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi del 2.5.2023, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano pertanto sentite le parti, che si riportavano ai rispettivi atti difensivi, mentre, a fronte della disponibilità manifestata dalle stesse, i Difensori concordemente chiedevano rinvio ad altra udienza diretta a verificare la possibilità di una regolamentazione concordata relativa ai figli.
Alla successiva udienza presidenziale del 17.5.2023 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori, dando atto di aver definito un regolamento provvisorio in ordine ai figli ed all'assegnazione della casa familiare. Venivano quindi pronunciati i provvedimenti presidenziali, così autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo in conformità al regolamento provvisorio concordato tra le parti sottoscritto dalle stesse ed allegato al verbale d'udienza.
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, dopo alcuni rinvii diretti a consentire alle parti di trovare un accordo sulle condizioni di separazione, all'udienza del
26.9.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, di tal che la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambi i coniugi – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza e venuta a mancare la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, le parti, all'udienza del 26.9.2024, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, così da determinarsi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Nella specie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti come analiticamente riportate in dispositivo rispondano all'interesse della figlia minore , Per_2
laddove le parti – dato atto che, allo stato, la minore è domiciliata per motivi di studio presso la nonna paterna - hanno previsto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, documentando come entrambi si siano determinati a collaborare per assicurare alla stessa una terapia adeguata a superare la condizione di malessere già segnalata dai Servizi Sociali di Piacenza con relazione agli atti, assicurando un'intensa e continuativa presenza di entrambi nella vita della figlia, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al suo mantenimento.
Nel contempo risulta regolato anche il mantenimento dei figli RC e Per_1
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, prevedendosi che provveda il padre, nonché in forma diretta la madre, quando ha i figli presso di sé. Le parti hanno inoltre provveduto a regolamentare anche i rispettivi rapporti economici secondo un contenuto che costituisce espressione della loro autonomia negoziale e non contrasta con i principi dell'ordinamento.
Ne consegue che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione concordata dalle parti.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
-Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
-Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La Sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dalla data della CP_1
sentenza della presente separazione;
2. La figlia minore , attualmente domiciliata per motivi di studio presso la nonna Per_2
paterna in Borgonovo Val Tidone (PC), Via I Maggio, 2/B, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso il padre, ciò nell'interesse esclusivo della minore e nel principio della bigenitorialità. La Sig.ra avrà CP_1
facoltà di vedere ogni volta che la madre lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_2
scolastici ed extrascolastici di , con il più ampio diritto di visita anche degli altri Per_2
figli. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita della figlia (istruzione, educazione, religione, salute, residenza del minore), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di . Per le questioni Per_2
di ordinaria amministrazione, invece, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della minore presso di sé;
3. Gli assegni INPS per il nucleo familiare (attualmente Assegno Unico Universale) sono integralmente attribuiti al Sig. , disponendo la diretta erogazione al Parte_1
medesimo da parte di INPS, in quanto i tre figli (RC e maggiorenni non Per_1
economicamente autosufficienti e minorenne) continueranno ad abitare col padre. Per_2 La Sig.ra dichiara sin d'ora la propria disponibilità a presentare CP_1
dichiarazione di consenso nonché richieste e/o documenti necessari per detta erogazione a favore del Sig. ; Parte_1
4. Il Sig. si farà integralmente carico del mantenimento dei tre figli Parte_1
(RC e maggiorenni non economicamente autosufficienti e minorenne), Per_1 Per_2
incluse tutte le spese straordinarie nella misura del 100%; la Sig.ra si farà CP_1
carico del mantenimento ordinario dei figli quando si trovano presso di sé;
5. fintanto che ve ne sarà necessità per i figli, la Sig.ra si impegna a fornire CP_1
al Sig. la propria certificazione ISEE entro il 28 Febbraio di ogni anno, Parte_1
tramite CAAF CISL di Podenzano, per consentirgli di presentare la domanda relativa ad eventuali bonus erogati a favore dei figli (a titolo esemplificativo per trasporto pubblico locale, tasse scolastiche/universitarie, ect.) e per il calcolo dell'Assegno Unico
Universale. Resta inteso che le somme o le maggiori somme che dovessero essere sostenute in mancanza di ISEE per colpa imputabile esclusivamente alla Sig.ra CP_1
-in caso di rifiuto o di inerzia -verranno da quest'ultima integralmente rimborsate
[...]
al Sig. entro 30 giorni dalla richiesta presentata a mezzo SMS o e-mail Parte_1
o raccomandata a/r, previa esibizione delle relative pezze giustificative;
6. a definitiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, compreso l'accudimento dei figli, la Sig.ra si impegna a trasferire, entro 30 giorni CP_1
dalla data della sentenza della presente separazione, la propria quota di proprietà degli arredi e del contenuto che si trova ancora nell'abitazione familiare, esclusi i suoi effetti personali che verranno asportati nel medesimo termine, nonché la propria quota di proprietà (pari a 1/2) dell'abitazione familiare sita in Piacenza, Loc. I Vaccari, Via Anelli,
14, censita al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 107, mappale 305, subalterno
20, Via Anelli n. 14, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 5, vani 8, superficie catastale mq 204, R.C.E. 703,70, oltre alla propria quota di proprietà (pari a 1/2) dell'autorimessa censita al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 107, mappale 305, subalterno 23,
Via Rocci, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 8, mq 40, R.C.E. 212,78, acquistati con atto ricevuto dal Notaio Dottoressa in data 17.07.2003 numero 36.442 Persona_3
del Repertorio Notarile, n.
2.653 della Raccolta, libere da ipoteche e da qualsiasi gravame pregiudizievole, al Sig. , che accetta di acquistare, versando la somma di Parte_1
€ 68.000,00 alla Sig.ra contestualmente alla stipula dell'atto notarile. L'atto CP_1
di trasferimento immobiliare dovrà essere stipulato avanti al Notaio scelto dal Sig. , il quale si accollerà tutti i relativi costi, spese, competenze necessari per Parte_1 procedere all'acquisto (compreso l'Attestato di Prestazione Energetica);
7. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. le spese di assistenza e difesa legale nella presente procedura si intendono compensate tra le parti, le quali provvederanno separatamente alla liquidazione delle stesse ognuna secondo gli accordi raggiunti con i rispettivi difensori.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzola
(PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 10 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
27.2.2023 da
c.f. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 sull'Oglio (BS), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Stragliati, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via San RC n.29, in virtù di delega su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(PC), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tassi RC e Nani Miriam, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piacenza, Via Santa Franca n. 14, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dalla moglie con la quale aveva CP_1
contratto matrimonio concordatario in Gazzola (PC), il 27.4.2000, unione dalla quale erano nati tre figli (il 27.3.2006), (il 2.8.2008) e RC (il 10.11.2003), Per_1 Per_2 quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
A sostegno del ricorso, il ricorrente rappresentava che l'unione matrimoniale era venuta meno a causa di continui litigi tra i coniugi e dalle condotte inadeguate tenute dalla moglie sia nei confronti del marito che dei figli. Il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli minori al padre in via esclusiva e contestuale assegnazione allo stesso della casa familiare, regolamentazione delle visite madre-figli nelle modalità ritenute più opportune, previa verifica della capacità genitoriale della madre, ponendo a carico della moglie un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di Euro 750,00 mensili (Euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa in data 2 maggio 2023 si costituiva aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa.
All'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi del 2.5.2023, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano pertanto sentite le parti, che si riportavano ai rispettivi atti difensivi, mentre, a fronte della disponibilità manifestata dalle stesse, i Difensori concordemente chiedevano rinvio ad altra udienza diretta a verificare la possibilità di una regolamentazione concordata relativa ai figli.
Alla successiva udienza presidenziale del 17.5.2023 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori, dando atto di aver definito un regolamento provvisorio in ordine ai figli ed all'assegnazione della casa familiare. Venivano quindi pronunciati i provvedimenti presidenziali, così autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo in conformità al regolamento provvisorio concordato tra le parti sottoscritto dalle stesse ed allegato al verbale d'udienza.
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, dopo alcuni rinvii diretti a consentire alle parti di trovare un accordo sulle condizioni di separazione, all'udienza del
26.9.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, di tal che la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambi i coniugi – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza e venuta a mancare la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, le parti, all'udienza del 26.9.2024, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, così da determinarsi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Nella specie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti come analiticamente riportate in dispositivo rispondano all'interesse della figlia minore , Per_2
laddove le parti – dato atto che, allo stato, la minore è domiciliata per motivi di studio presso la nonna paterna - hanno previsto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, documentando come entrambi si siano determinati a collaborare per assicurare alla stessa una terapia adeguata a superare la condizione di malessere già segnalata dai Servizi Sociali di Piacenza con relazione agli atti, assicurando un'intensa e continuativa presenza di entrambi nella vita della figlia, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al suo mantenimento.
Nel contempo risulta regolato anche il mantenimento dei figli RC e Per_1
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, prevedendosi che provveda il padre, nonché in forma diretta la madre, quando ha i figli presso di sé. Le parti hanno inoltre provveduto a regolamentare anche i rispettivi rapporti economici secondo un contenuto che costituisce espressione della loro autonomia negoziale e non contrasta con i principi dell'ordinamento.
Ne consegue che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione concordata dalle parti.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
-Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
-Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La Sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dalla data della CP_1
sentenza della presente separazione;
2. La figlia minore , attualmente domiciliata per motivi di studio presso la nonna Per_2
paterna in Borgonovo Val Tidone (PC), Via I Maggio, 2/B, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso il padre, ciò nell'interesse esclusivo della minore e nel principio della bigenitorialità. La Sig.ra avrà CP_1
facoltà di vedere ogni volta che la madre lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_2
scolastici ed extrascolastici di , con il più ampio diritto di visita anche degli altri Per_2
figli. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita della figlia (istruzione, educazione, religione, salute, residenza del minore), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di . Per le questioni Per_2
di ordinaria amministrazione, invece, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della minore presso di sé;
3. Gli assegni INPS per il nucleo familiare (attualmente Assegno Unico Universale) sono integralmente attribuiti al Sig. , disponendo la diretta erogazione al Parte_1
medesimo da parte di INPS, in quanto i tre figli (RC e maggiorenni non Per_1
economicamente autosufficienti e minorenne) continueranno ad abitare col padre. Per_2 La Sig.ra dichiara sin d'ora la propria disponibilità a presentare CP_1
dichiarazione di consenso nonché richieste e/o documenti necessari per detta erogazione a favore del Sig. ; Parte_1
4. Il Sig. si farà integralmente carico del mantenimento dei tre figli Parte_1
(RC e maggiorenni non economicamente autosufficienti e minorenne), Per_1 Per_2
incluse tutte le spese straordinarie nella misura del 100%; la Sig.ra si farà CP_1
carico del mantenimento ordinario dei figli quando si trovano presso di sé;
5. fintanto che ve ne sarà necessità per i figli, la Sig.ra si impegna a fornire CP_1
al Sig. la propria certificazione ISEE entro il 28 Febbraio di ogni anno, Parte_1
tramite CAAF CISL di Podenzano, per consentirgli di presentare la domanda relativa ad eventuali bonus erogati a favore dei figli (a titolo esemplificativo per trasporto pubblico locale, tasse scolastiche/universitarie, ect.) e per il calcolo dell'Assegno Unico
Universale. Resta inteso che le somme o le maggiori somme che dovessero essere sostenute in mancanza di ISEE per colpa imputabile esclusivamente alla Sig.ra CP_1
-in caso di rifiuto o di inerzia -verranno da quest'ultima integralmente rimborsate
[...]
al Sig. entro 30 giorni dalla richiesta presentata a mezzo SMS o e-mail Parte_1
o raccomandata a/r, previa esibizione delle relative pezze giustificative;
6. a definitiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, compreso l'accudimento dei figli, la Sig.ra si impegna a trasferire, entro 30 giorni CP_1
dalla data della sentenza della presente separazione, la propria quota di proprietà degli arredi e del contenuto che si trova ancora nell'abitazione familiare, esclusi i suoi effetti personali che verranno asportati nel medesimo termine, nonché la propria quota di proprietà (pari a 1/2) dell'abitazione familiare sita in Piacenza, Loc. I Vaccari, Via Anelli,
14, censita al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 107, mappale 305, subalterno
20, Via Anelli n. 14, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 5, vani 8, superficie catastale mq 204, R.C.E. 703,70, oltre alla propria quota di proprietà (pari a 1/2) dell'autorimessa censita al N.C.E.U. del Comune di Piacenza al foglio 107, mappale 305, subalterno 23,
Via Rocci, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 8, mq 40, R.C.E. 212,78, acquistati con atto ricevuto dal Notaio Dottoressa in data 17.07.2003 numero 36.442 Persona_3
del Repertorio Notarile, n.
2.653 della Raccolta, libere da ipoteche e da qualsiasi gravame pregiudizievole, al Sig. , che accetta di acquistare, versando la somma di Parte_1
€ 68.000,00 alla Sig.ra contestualmente alla stipula dell'atto notarile. L'atto CP_1
di trasferimento immobiliare dovrà essere stipulato avanti al Notaio scelto dal Sig. , il quale si accollerà tutti i relativi costi, spese, competenze necessari per Parte_1 procedere all'acquisto (compreso l'Attestato di Prestazione Energetica);
7. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. le spese di assistenza e difesa legale nella presente procedura si intendono compensate tra le parti, le quali provvederanno separatamente alla liquidazione delle stesse ognuna secondo gli accordi raggiunti con i rispettivi difensori.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzola
(PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 10 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti